Awpr: in Commissione Ue il Progetto di regole tecniche delle slot da remoto, il 5 febbraio fine dello stand still. Ecco tutti i dettagli

L’Italia ha inviato un nuovo progetto di legge sul gioco alla Commissione Europea, il cui periodo di stand still terminerà il prossimo 5 febbraio 2020. Nello specifico si tratta del “Progetto di regole tecniche di produzione degli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6, lett. a) del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (TULPS) che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto”. Il progetto di Decreto, costituito da 8 articoli ed 1 allegato, definisce le caratteristiche tecniche per la produzione o l’importazione nonché le modalità di funzionamento delle awp. Gli articoli 1, 7 e 8 recano rispettivamente le definizioni, norme di tipo amministrativo e sull’entrata in vigore. L’articolo 2 descrive l’oggetto e le finalità del progetto di Decreto. Il Capo 1, composto di 3 articoli, reca le regole tecniche di produzione degli apparecchi definendone le caratteristiche generali e i requisiti obbligatori rispettivamente degli apparecchi e delle relative schede di gioco. Il Capo 2, invece, reca le procedure per la verifica tecnica degli apparecchi, rinviando a successivi provvedimenti dell’Agenzia Dogane e Monopoli le specifiche per l’esecuzione della verifica tecnica e per la certificazione della scheda.

La legge di stabilità per il 2019 ha disposto “le regole tecniche di produzione degli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto devono prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell’orario di funzionamento degli apparecchi medesimi”. Il Progetto di Decreto ha mantenuto fermi i limiti di importo delle giocate e delle vincite (1 euro e 100 euro), la durata del ciclo delle giocate e l’utilizzo delle monete ed ha dato, inoltre, attuazione a quanto previsto dal Decreto dignità secondo cui “L’accesso agli apparecchi di intrattenimento (slot e Vlt) è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori”, prevedendo l’obbligo di utilizzo della tessera sanitaria per poter accedere al gioco con meccanismi che impediscono il funzionamento dell’apparecchio in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria e in caso di mancato accertamento della maggiore età del giocatore.

Qui il testo integrale del “Progetto di regole tecniche di produzione degli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6, lett. a) del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (TULPS) che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto”. cdn/AGIMEG