Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’avvocato Claudio Urciuoli: “Ho letto con attenzione l’intervista dell’avv. Marco Ripamonti a margine del Forum Acadi e lo dico subito, perché non vorrei che quanto segue suonasse come una polemica – le sue parole – Con Marco condivido da molti anni le aule e una lunga consuetudine di confronto, oltre che, più spesso di quanto si possa immaginare, anche le opinioni. Su questa però non siamo d’accordo ed è proprio la stima che gli porto a convincermi che sia più onesto dirlo apertamente piuttosto che lasciare che la sua resti l’unica voce a parlare al settore su un tema che al settore sta così a cuore”.
L’avvocato Urciuoli precisa: “Sul punto di diritto non mi dilungo perché non ce n’è ragione. Che il gestore di apparecchi sia incaricato di un pubblico servizio nell’ambito e nei limiti dell’attività di raccolta del gioco lo hanno stabilito le Sezioni Unite con la sentenza Rubbo muovendo da una premessa tanto semplice quanto difficile da scalfire, vale a dire che il denaro raccolto attraverso gli apparecchi è pubblico dal momento stesso in cui entra nella macchina perché la raccolta del gioco è attività riservata allo Stato e chi vi partecipa lo fa in forza di una legittimazione che discende dalla concessione e non dal contratto che lo lega al concessionario. Tutto il resto ne discende con una coerenza che a me pare difficilmente contestabile, dal possesso qualificato alla natura appropriativa dell’omesso riversamento. Chiamo questo orientamento granitico e non lo faccio per gusto dell’aggettivo ma perché quando il massimo organo di nomofilachia si pronuncia nella sua composizione più autorevole dopo aver esaminato ogni argomento contrario i nodi che si continuano a disseminare lungo il cammino sono con tutto il rispetto nodi già sciolti”.
“La mia perplessità più vera riguarda però un’altra cosa. Nelle parole di Marco affiora l’idea che riconoscere al gestore quella qualifica equivalga a penalizzare la categoria esponendola al rischio di condanne pesanti e sproporzionate ed io credo invece che questo argomento vada capovolto. A trarre vantaggio da una qualificazione chiara e inequivoca e come si è detto perfettamente coerente con le norme è proprio il gestore virtuoso, quello che riversa puntualmente e tiene i conti in ordine e porta avanti la propria azienda in un mercato che ogni anno si fa più stretto e più faticoso. Il gestore virtuoso non ha nulla da temere dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio per la semplice ragione che sa benissimo che il denaro del PREU non è suo e non lo è mai stato e che trattenerlo è un illecito. Che poi quell’illecito si chiami peculato o in qualche altro modo confesso di dubitare che gli importi molto. Gli importa invece moltissimo che il mercato nel quale compete non venga alterato da chi non riversando si autofinanzia a spese dell’Erario e insieme a spese dei concorrenti onesti costretti a competere con chi ha deciso di farsi fare credito dallo Stato senza chiederglielo. L’omesso riversamento del PREU non è un reato senza vittime”.
“Ne soffrono le casse pubbliche e ne soffrono gli altri gestori e ne soffrono in modo tutt’altro che marginale i concessionari, che del PREU
sono i soggetti passivi e rispondono verso l’Erario per intero a prescindere da ciò che il gestore ha riversato loro, sicché il denaro che si ferma lungo la filiera sono spesso proprio loro a doverlo anticipare con la prospettiva non sempre agevole di recuperarlo poi da chi lo ha trattenuto. Chi vuole difendere il settore dovrebbe insomma difendere tutti costoro.
Naturalmente da penalista dico che una cosa è contestare il peculato e tutt’altra cosa è provarlo. La qualifica soggettiva è il punto di partenza dell’accusa e non il suo approdo e tra l’una e l’altro restano da dimostrare il possesso e l’appropriazione e il dolo e la riferibilità della condotta a quella persona piuttosto che ad altre. È su questo terreno del merito e della prova che il difensore lavora per dimostrare l’estraneità del proprio assistito ed è un terreno sul quale con Marco ci siamo confrontati molte volte e sul quale sono certo che ci confronteremo ancora“, prosegue Claudio Urciuoli nella sua replica all’avvocato Ripamonti.
“Quanto ai presunti disallineamenti del sistema e cioè all’idea che vi siano condotte più gravi punite con pene più lievi, non credo occorra ripercorrere la storia del diritto dalle sue radici per ricordare che il tradimento della fiducia da parte di chi è stato investito di una funzione o di un servizio pubblico è da sempre tra le condotte che l’ordinamento considera più gravi ed è tale per una ragione che non ha nulla di arbitrario. Chi riveste quel ruolo e proprio in forza di quel ruolo entra in possesso di denaro o di altra utilità della pubblica amministrazione riceve dall’ordinamento un affidamento e quando se ne appropria non commette soltanto un illecito patrimoniale ma spezza quell’affidamento che è il fondamento stesso del rapporto tra la collettività e chi agisce per suo conto”.
“Non è un caso che il peculato apra il titolo dedicato ai delitti contro la pubblica amministrazione e sieda accanto alla corruzione perché di corruzione nel senso etimologico della parola si tratta. Corrumpere vuol dire guastare e rompere dall’interno e spezzare ciò che tiene insieme una cosa e il pubblico ufficiale che si vende e l’incaricato che trattiene il denaro pubblico affidatogli guastano entrambi con modalità diverse lo stesso bene, vale a dire la fiducia che la collettività ripone in chi maneggia per conto suo ciò che appartiene a tutti. La gravità della condotta non si misura in altre parole soltanto sul risultato ma anche sulla posizione di chi la compie e un ordinamento che trattasse allo stesso modo l’estraneo che sottrae e il fiduciario che tradisce avrebbe smarrito qualcosa di essenziale. Che il codice li valuti diversamente non è dunque un paradosso ma una scelta di civiltà giuridica che precede di molto il nostro settore e che al nostro settore non spetta rimettere in discussione”.
L’avvocato quindi conclude: “Sul testo unico infine sono d’accordo con Marco senza riserve. Il settore ha bisogno di regole certe e organiche scritte una volta per tutte e chi vi opera ogni giorno lo sa meglio di chiunque altro. Un testo unico serve però a mettere ordine nelle norme e non a riscrivere la gerarchia dei beni giuridici e non vorrei che la giusta aspirazione a una disciplina unitaria finisse per diventare il veicolo di una svalutazione sul piano penale di condotte che gravemente illecite sono e restano. Non credo che questo renderebbe un buon servizio al settore. Lo esporrebbe semmai al sospetto di volersi costruire una legalità su misura ed è un sospetto che gli operatori onesti della filiera, gestori e concessionari che ne sono la grande maggioranza, non meritano affatto”. lb/AGIMEG

