Audizione riordino gioco online al Senato, ecco la memoria di FIT-STS

“L’articolo 13 dello schema di decreto legislativo di riordino sul gioco online attualmente al vaglio del Senato, riconosce le rivendite di generi di monopolio autorizzate alla raccolta di giochi pubblici e gli esercizi titolari di autorizzazione ai sensi degli artt. 86 o 88 TULPS come luoghi fisici in cui il giocatore può ottenere l’assistenza per l’apertura, ricarica e chiusura di un conto di gioco.

L’individuazione di una rete controllata per la vendita di ricariche di un conto di gioco rappresenta, a nostro avviso, una scelta del tutto naturale tenuto conto del presidio che lo Stato intende esercitare su tale specifica attività.

In tal senso, le tabaccherie rispondono appieno a tale requisito, rappresentando la rete fisica dello Stato ed assicurando un capillare presidio del territorio grazie ad un regime di concessione diretta, assegnata ai richiedenti previa verifica della sussistenza di determinati requisiti di natura oggettiva e soggettiva.

Perdipiù, i rivenditori di generi di monopolio sono soggetti al rilascio di un’idoneità professionale all’esito di specifici corsi di formazione tenuti dall’Amministrazione Finanziaria (art. 6, lett.9-bis, legge n. 1293/57).

Non a caso, infatti, per ragioni di tutela del consumatore, dell’ordine pubblico e della salute pubblica nonché di certezza del gettito erariale, alla figura del tabaccaio è demandata la delicata vendita di tabacchi e prodotti assimilati e -fin dai primi anni ’80- la gestione in via esclusiva della raccolta del Gioco del Lotto, anch’essa assegnata in regime di concessione dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli”.

E’ quanto si legge nella memoria di STS e FIT riguardo l’audizione informale sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza in VI commissione permanente (FINANZE E TESORO) del Senato.

“I tabaccai, inoltre, costituiscono la maggiore rete di vendita delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (Gratta e Vinci) e differita nonché degli altri classici giochi di ricevitoria (Superenalotto, corner scommesse, concorsi pronostici, AWP).

Per tale motivo la Federazione Italiana Tabaccai (FIT) e il Sindacato Totoricevitori Sportivi (STS), in rappresentanza della quasi totalità delle rivendite di generi di monopolio e dei tabaccai titolari di ricevitoria di giochi, scommesse, concorsi pronostici e apparecchi da intrattenimento, esprimono il proprio plauso alla scelta fin qui adottata di ricomprendere i tabaccai tra i Punti Vendita di Ricariche.

Altresì, alla luce delle predette peculiarità e tenuto conto che l’individuazione delle tabaccherie come Punti di Vendita Ricariche soddisfa buona parte delle richieste recentemente avanzate in sede di Conferenza Unificata, auspichiamo che ai titolari di una tabaccheria venga confermato, anche nella futura rimodulazione della rete fisica, il ruolo di operatore professionale di gioco, unitamente a reti specializzate e generaliste in possesso di specifici requisiti soggettivi e oggettivi.

In tema di dislocazione degli esercizi e diversamente da quanto recentemente osservato, il riconoscimento dell’attività dei Punti di Vendita Ricariche con un albo nazionale non estende in alcun modo l’offerta e, quindi, la platea dei potenziali giocatori.

In proposito, riteniamo doveroso puntualizzare che la rete dei punti vendita di ricarica non vada confusa con la rete di raccolta di gioco su rete fisica, con le inevitabili conseguenze che ne deriverebbero in relazione alla loro localizzazione e al possesso di requisiti ed eventuali vincoli ulteriori rispetto a quelli di cui al citato art. 13.

Esplicitare che la rete di vendita delle ricariche – aggiunge – non costituisce un’estensione della rete di vendita terrestre (la cui regolamentazione peraltro è demandata a un separato e successivo provvedimento), e che la commercializzazione delle ricariche non è assimilabile a un’attività di gioco in senso stretto, avrebbe un sicuro vantaggio in termini di interpretazione e applicazione della normativa di settore.

Sebbene possa ritenersi condivisa l’esigenza della definizione di un albo telematico per la registrazione dei soggetti che svolgono attività di Punti Vendita di Ricariche, perplessità emergono in ordine all’onerosa richiesta di pagamento di un importo annuale pari a euro duecento per il primo anno e a euro centocinquanta per ciascuno degli anni successivi, posta a carico dei titolari dell’esercizio.

L’ipotizzato versamento di una quota annuale per l’iscrizione all’albo, infatti, incide direttamente sulla redditività dei punti vendita di ricariche. Più in particolare, per quel che riguarda le rivendite di generi di monopolio, la redditività è in parte già assorbita dal pagamento di contributi fissi per la gestione della tabaccheria-ricevitoria (tra cui, a puro titolo di esempio, rammentiamo l’Una tantum novennale per la concessione di tabacchi e lotto, l’Una tantum per il terminale del Lotto, iscrizione all’elenco degli operatori che svolgono attività funzionale all’installazione degli apparecchi da intrattenimento e vari canoni per l’accesso ai servizi di gioco) e costi gestionali per la conduzione dell’attività in costante aumento (locazione, utenze, costi del personale, costi per l’accettazione della moneta elettronica, ecc.).

Oneri di gestione che i rivenditori di generi di monopolio affrontano con crescenti difficoltà in virtù di aggi fissi definiti per legge o di margini erosi da una tassazione sempre più alta a fronte di costi per contro cresciuti oltremisura.

Peraltro, sulla base di specifiche informazioni acquisite, si stima che attualmente la remunerazione media annua dei c.d. Punti Vendita Ricarica si assesti su valori inferiori alla somma complessiva di euro 100.

Gli importi prescritti dalla disposizione in esame, se raffrontati con tale somma, evidenziano che, a condizioni invariate, nella realtà nessun esercente accetterebbe di intraprendere l’attività di punto di vendita di ricariche in quanto la stessa sarebbe evidentemente diseconomica.

È altresì opportuno considerare che per l’iscrizione all’elenco degli operatori che svolgono attività connesse agli apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6, TULPS (Gestori – Esercenti –

Produttori), è previsto un onere annuo pari a euro 150. Sostanzialmente, quindi, i PVR, in termini di costi di iscrizione, vengono dalla norma in esame equiparati ad una filiera di operatori che genera ricavi annui esponenzialmente superiori, dato questo che evidenzia l’irragionevolezza della disposizione in esame.

Appare, dunque, doveroso il richiamo ad ogni utile approfondimento sull’opportunità di escludere la quasi totalità del canale fisico di commercializzazione delle ricariche dei conti di gioco a discapito della rete online ovvero incidere pesantemente sulla remunerazione riconosciuta al titolare del punto vendita ricariche per il tramite dell’introduzione di un ulteriore costo fisso annuo, tenendo in debito conto che i rivenditori di generi di monopolio non dispongono di strumenti e/o margini di manovra nella definizione dei prezzi al consumatore.

Si richiede, dunque, una riduzione a 50 euro dell’importo attualmente prescritto nello schema di decreto legislativo per l’iscrizione all’albo ovvero, in via subordinata, una rimodulazione del medesimo, magari prevedendo il pagamento di una Una tantum soltanto all’atto della prima registrazione.

Ai sensi dell’art. 13, comma 5, è previsto che le operazioni di ricarica effettuate presso i punti vendita ricariche sono consentite, nel limite complessivo settimanale di 100 euro, anche in contanti e mediante qualsiasi altro strumento di pagamento.

A tal proposito preme segnalare un’estrema perplessità. L’individuazione della soglia massima di ricarica effettuabile presso i punti vendita ricariche in 100 euro settimanali ci appare infatti incoerente e inutilmente pregiudizievole.

Preliminarmente, rileviamo che la tenuta e il funzionamento dei conti per il gioco online sono strettamente regolamentati e disciplinati dalla normativa di settore, e qualsiasi movimentazione, dall’attività di ricarica alla singola operazione di gioco fino all’attività di prelievo (nelle modalità consentite) è specificamente tracciata.

Introdurre, pertanto, una limitazione ulteriore all’attività di ricarica, non ci appare coerente con alcuna finalità di controllo, considerato che il sistema che regola la tenuta del conto gioco rappresenta già di per sé, come appena ricordato, adeguati livelli di garanzia e sicurezza.

Riguardo specificamente al quantum individuato – prosegue -, la soglia di 100 euro settimanali appare eccessivamente limitativa dell’operatività dei punti vendita ricariche, che rischiano di essere tagliati fuori dal mercato in oggetto con lo sviamento della clientela direttamente sui canali di ricarica online. Un controsenso, quello paventato, perché la rete territoriale, col filtro rappresentato dal ricevitore persona fisica, rappresenta una garanzia di sicurezza e affidabilità per qualsiasi giocatore, anche quello online che si rivolge ai punti terrestri per la semplice ricarica.

Inoltre, come noto, il decreto in questione opera a monte una selezione qualitativa dei punti vendita abilitati alla vendita delle ricariche (ossia rivendite di generi di monopolio ed esercizi commerciali dotati di licenza di pubblica sicurezza ex artt. 86 e 88 del TULPS). Parimenti, il disposto impone ai PVR specifici requisiti, quali l’affissione all’esterno di insegne o targa di specifico riconoscimento, demandando all’Agenzia delle Dogane e Monopoli l’individuazione di caratteristiche e dimensioni.

Parrebbe, dunque, che se da una parte il disposto mira ad implementare la tutela del giocatore tramite una rete di PVR qualificata e agevolmente individuabile, dall’altra ne limita irrimediabilmente l’operatività mediante l’introduzione di una soglia massima di transazioni settimanali che rischia di estrometterli dal mercato.

In linea più generale, rileviamo che la misura in questione non appare in linea con l’attuale politica sull’utilizzo del contante che, ai sensi dell’art. 49, comma 3-bis, D. Lgs 21 novembre 2007, n. 231, ha fissato in 5.000 euro la relativa soglia. Introdurre un limite così stringente all’unico canale che consente l’attività di ricarica dei conti di gioco tramite contante, rappresenta dunque una contraddizione in termini.

In sintesi, la disposizione che qui si discute rischia di avere un effetto dirompente in ordine all’eccessivo restringimento della rete fisica dei punti vendita di ricarica che partecipa in maniera funzionale, anche se indiretta, alla costruzione del sistema di raccolta e gestione del gioco a distanza.

In conclusione, per quanto di interesse della categoria rappresentata, si chiede di ridurre l’importo del costo di iscrizione all’albo dei cosiddetti PVR nonché, in considerazione dell’ampia tracciabilità delle operazioni connesse, di rimodulare al rialzo l’ammontare della ricarica settimanale dei conti gioco costituendo l’attuale limite di fatto una esclusione dal mercato dei punti di ricarica che con il comma 1 dell’articolo 13 lo stesso legislatore ha voluto individuare come rete affidabile”, conclude. cdn/AGIMEG