“In un contesto di crisi pandemica ed economica, il Gruppo Iccrea ha adottato criteri di responsabilità nelle pratiche di finanziamenti, alla continua ricerca di un equilibrio tra i principi etici e il supporto all’economia dei territori di riferimento. In tema di eticità dei settori finanziabili, nell’ambito della Politica di Gruppo in materia di Concessione e Perfezionamento del Credito, la Capogruppo ha identificato quelle attività o settori economici che, pur compresi tra le attività legali, non possono essere oggetto di finanziamento, salvo specifiche deroghe da parte del Consiglio di Amministrazione delle Banche Affiliate attraverso meccanismi di “escalation” in materia di poteri delegati. In particolare: costruzione, distribuzione e commercializzazione di armi, apparecchiature e sistemi utilizzabili esclusivamente ai fini bellici; costruzione, distribuzione e commercializzazione di apparecchiature per scommesse, video-poker, slot-machines; allestimento e gestione di sale giochi e scommesse; tutti i settori attinenti la pornografia; compro oro; money transfer; fiduciarie di gestione ed amministrazione che utilizzano conti omnibus. Anche la Policy di Governo e Gestione del Rischio di Riciclaggio e Finanziamento al Terrorismo prevede un analogo regime autorizzativo per operare negli stessi settori di attività individuati dalla Politica di Gruppo in materia di Concessione e Perfezionamento del Credito. Con particolare riferimento ai soggetti con attività economica prevalente connessa al gioco, scommesse, video lottery, la Policy AML e le Politiche di Adeguata verifica del GBCI prevedono un regime di limitazioni che trovano fondamento nell’alto rischio di riciclaggio intrinseco dei settori economici caratterizzati da elevato uso di contanti. L’attuale Policy AML del GBCI emanata in data 26 marzo 2021 prevede che le Società del GBCI non possono avviare nuove relazioni, eseguire operazioni occasionali e devono procedere alla progressiva interruzione dei rapporti in essere con soggetti con attività economica prevalente connessa al gioco, scommesse, video lottery. I limiti introdotti nelle citate Politiche sono mitigati dalla possibilità di deroga da parte delle Entità del GBCI stesse. Infatti, l’eventuale apertura di rapporti continuativi a clientela in essere, l’avvio di nuove relazioni commerciali, il compimento di operazioni ovvero il mantenimento dei rapporti in essere per il settore del gaming, potranno essere autorizzati attraverso specifica delibera da parte del CdA delle Società del GBCI, con evidenza delle motivazioni: importanza dell’iniziativa per il tessuto economico locale, moralità dei soci, attività prevalente dell’impresa rispetto a quella ritenuta non finanziabile, nonché l’indicazione puntuale delle misure atte a contenere i rischi in materia AML e finanziamento del terrorismo”. E’ quanto ha detto Mauro Pastore, Direttore Generale Banca ICCREA durante l’audizione sulle criticità nei rapporti fra sistema bancario e operatori del settore del gioco legale.
Al 31 dicembre 2018 risultano in essere esposizioni verso 940 controparti a fronte di 1.553 rapporti per un totale di 40.515.090 euro. Al 31 dicembre 2019 risultano in essere esposizioni verso 835 controparti a fronte di 1.364 rapporti per un totale di 35.122.685 euro. Al 31 dicembre 2020 risultano in essere esposizioni verso 756 controparti a fronte di 1.264 rapporti per un totale di 38.798.783 euro. “Nel corso del 2020 sono state interrotte n. 180 relazioni con clienti che, sulla base delle analisi delle Banche Affiliate, non hanno superato il vaglio dei criteri di Gruppo. Al 31 dicembre 2020 l’incidenza % delle esposizioni verso i settori di attività economica legati al gioco legale rispetto all’ammontare complessivo degli impieghi del GBCI ammonta allo 0,03% delle esposizioni totali, rappresentando dunque un valore non significativo in rapporto al totale dei finanziamenti erogati del Gruppo Bancario. Dalla data di costituzione del GBCI il 4 marzo 2019 c’è stato un derisking dell’esposizione complessiva verso i settori di attività economica legati al gioco, con una riduzione del 15% delle esposizioni in bonis a fine 2019 rispetto all’esercizio precedente, per effetto principalmente dell’adesione delle BCC al Gruppo Cooperativo e alla conseguente applicazione delle sopra citate, più restrittive, Politiche di Gruppo. Nel corso del 2020, come noto, le Sale da gioco, Bingo e Casinò hanno chiuso i battenti a seguito del lockdown. Il Comitato Tecnico Scientifico ha ritenuto le strutture del gioco fisico pericolose vie per il contagio del Covid-19, in quanto luoghi da elevato tasso di aggregazione. Le disposizioni di chiusura hanno comportato un tracollo dei ricavi economici per gli operatori del gioco legale. Una crisi con ripercussioni notevoli su una filiera che occupa tra le 100 e le 150mila persone e sulle casse dello Stato. Le restrizioni hanno colpito pesantemente le attività in presenza, tagliando di quasi la metà il gettito per l’erario e favorendo un maggior ricorso al gioco illegale. Nel 2020 le attività di gioco in presenza sono diminuite del 41%, e si è contratto della stessa percentuale anche l’apporto all’erario, con un gettito stimato di 6,7 miliardi nel 2020, contro gli 11,4 miliardi del 2019. Prima dell’emergenza sanitaria l’industria del gioco legale aveva un valore di spesa pari a 19,4 miliardi di euro, che nel 2020 si è ridotto di ben il 33%: in parallelo si è osservato un incremento della fruizione online, ma anche del ricorso ai canali illegali, che secondo le stime lo scorso anno potrebbero aver coinvolto fino a 4 milioni di giocatori. Per queste ragioni, l’evoluzione degli impieghi del GBCI nel 2020 evidenzia una crescita complessiva del 10% delle esposizioni rispetto a fine 2019, quale principale conseguenza del supporto finanziario del GBCI alle imprese del settore del gioco legale e con l’obiettivo di agevolare una ripresa dello sviluppo sostenibile del comparto dei giochi, fornendo sostegno alle migliaia di lavoratori ed esercenti e sostenendo la rete distributiva che è presidio di legalità”, ha aggiunto. “Risultano estremamente contenute le segnalazioni di reclami relativi a rapporti intrattenuti con controparti operanti nel settore del gaming che si caratterizzano, in linea generale, per la rappresentazione di una difficoltà a sostituire la BCC, quale originario fornitore dei servizi di pagamento, con altro intermediario. Ad oggi risultano circa 10 reclami pervenuti”, ha detto. “Si registrano due procedimenti cautelari ex. art. 700 c.p.c., devoluti alla competenza del Tribunale di Pescara ed incardinati contro una Banca di Credito Cooperativo da parte di due società, riconducibili al medesimo nucleo familiare, operanti nel settore del gaming e titolari di rapporti di conto corrente verso le quali la BCC ha formalizzato il recesso dal rapporto. Le predette società hanno chiesto al magistrato di accertare “… l’inefficacia della dichiarazione di recesso della Banca dal contratto di conto corrente […] e per l’effetto emettere, con decreto ed inaudita altera parte, o con ordinanza, previa audizione delle parti, i provvedimenti necessari a non interrompere il rapporto bancario, o comunque ripristinarlo”. A fondamento della pretesa i ricorrenti hanno invocato un presunto esercizio abusivo del diritto di recesso operato dalla Banca, pur nel rispetto delle previsioni contrattuali, in quanto: realizzato in violazione del dovere di buona fede in connessione con l’abuso di dipendenza economica; preordinato a scopi diversi da quelli previsti dalla legge o dal contratto; formalizzato con preavviso solo apparentemente sufficiente a consentire alla Società di rivolgersi ad altro istituto di credito. Con articolata motivazione il Giudice in composizione monocratica ha rigettato tutte le richieste affermando che la BCC, nell’esercizio del diritto di recesso, ha adottato un comportamento coerente volto a salvaguardare non solo i propri, ma anche gli interessi di controparte, fornendo un preavviso ampiamente idoneo a mettere i ricorrenti nelle condizioni di ricercare delle alternative nella fornitura dei servizi di pagamento. Il Giudice ha altresì riconosciuto come pienamente legittima la scelta del Gruppo ICCREA di non intrattenere rapporti con soggetti esercenti attività di giochi e scommesse in quanto attività che, sebbene non vietate, risultano soggette a stringente regolamentazione ed a controlli rafforzati, “ … attesa la loro sovente contiguità con attività criminose… ”, e per tale motivo potenzialmente non compatibili con il modello imprenditoriale proprio delle BCC, ispirato a principi di cooperazione, mutualità e soprattutto localismo. La Banca quindi, quale operatore del libero mercato, gode della piena liberà di iniziativa economica ex. art. 41 Cost. e può pertanto decidere, senza vincolo alcuno, di non intrattenere rapporti con aziende operanti in determinati settori ritenuti non coerenti con le valutazioni dalla stessa effettuate, come codificate nella regolamentazione endosocietaria di riferimento”, ha concluso. cdn/AGIMEG