L’art. 5 della legge regionale della Lombardia n. 8/2013 vieta la nuova installazione di apparecchi per il gioco, di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS, in locali che si trovino ad una distanza minore di cinquecento metri da determinati luoghi considerati sensibili. E’ quanto si legge in una nota di As.Tro.
Il comma 1 ter della disposizione richiamata equipara a nuova installazione:
a) Il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi;
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, in caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
c) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività.
Per ciò che attiene la disposizione contenuta della lettera a), sono sorti dei dubbi a seguito di alcune interpretazioni provenienti dalle istituzioni regionali. A tal proposito, il Centro Studi AS.TRO ha redatto un parere che verrà messo a disposizione degli iscritti che ne fossero interessati, i quali possono, a tal fine, rivolgersi alla segreteria dell’associazione inviando una mail all’indirizzo [email protected]. cdn/AGIMEG