Dopo le Amministrazioni comunali di Bologna e Chieri, anche quella del Comune di Cuneo ha approvato un ordine del giorno finalizzato a sollecitare il Parlamento a mettere ordine nel comparto del gioco in Italia, auspicando una riduzione dell’offerta di gioco.
Le premesse da cui partono tali ordini del giorno, sono costituite da una serie di dati, inseriti con l’intento di amplificare una percezione allarmistica del quadro complessivo del settore, alcuni dei quali appaiono completamente decontestualizzati.
In ragione di ciò, ASTRO ha deciso di inviare delle osservazioni in merito a tutti i consiglieri comunali della città di Cuneo e – per conoscenza – anche alla segreteria del PD, visti i precedenti odg di Bologna e Chieri, che ci inducono a ritenere che si tratti di un’iniziativa coordinata a livello nazionale.
Ecco il testo integrale della lettera inviata al comune di Cuneo ed alla Segreteria Nazionale PD:
In qualità di associazione di rappresentanza degli operatori del gioco lecito (aderente a Confindustria SIT) ci siamo trovati ad esaminare l’ordine del giorno indicato in oggetto.
Il fatto che identici ordini del giorno siano stati approvati anche dai Consigli Comunali di Bologna e di Chieri ci induce a ritenere che si tratti di un’iniziativa coordinata a livello nazionale e che, con molta probabilità, coinvolgerà tutte, o gran parte delle amministrazioni comunali a guida PD.
L’ordine del giorno in questione è finalizzato a sollecitare il Parlamento <>. Stupisce innanzitutto il fatto che una maggioranza consiliare che fa riferimento ad un partito che, stando ai dati delle ultime elezioni politiche, rappresenta elettoralmente la seconda forza politica del Paese, non sia al corrente che, il 23 marzo 2023, il Governo ha presentato il DDL contenente la delega per la riforma fiscale (DDL n. 1038, assegnato il 11 aprile 2023 alla IV Commissione Finanze della Camera dei Deputati) il cui art. 13 contiene proprio la delega al Governo per il riordino del settore del gioco pubblico legale.
L’intempestività di questa sollecitazione rivolta agli organi legislativi, la quale denota la mancata conoscenza dell’esistenza di una proposta di legge delega di iniziativa governativa, già incardinata in Parlamento (avente ad oggetto proprio i temi sollevati con l’ordine del giorno in esame) rivela l’approccio ideologico che ispira questo tipo di iniziative. Sotto questo aspetto, sarebbe ancor più grave se, come è dato pensare dal fatto che l’approvazione di questo ordine del giorno sembra rientrare in un’iniziativa coordinata a livello nazionale, l’input fosse partito proprio dai vertici nazionali del PD.
Un’attenta lettura dell’art. 13 della delega fiscale avrebbe quantomeno consentito di riconoscere, tra i principi e i criteri direttivi a cui il Governo dovrà attenersi nell’emanazione dei decreti delegati, gran parte delle richieste contenute nell’ordine del giorno in questione. Solo a titolo di esempio (non esaustivo), citiamo, tra le misure tecniche e normative espressamente finalizzate a prevenire i disturbi da gioco d’azzardo: la diminuzione dei limiti di giocata e di vincita, obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti, meccanismi di autoesclusione dal gioco, caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre gioco, disciplina di adeguate forme di concertazione tra lo Stato, Regioni e Enti locali in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco, riordino delle reti di raccolta di gioco sia a distanza (on line) sia in luoghi fisici, al fine della razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici di offerta di gioco.
Tra le misure finalizzate a potenziare il contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali, segnaliamo: il rafforzamento della disciplina sui requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono il controllo o partecipano al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici nonché dei relativi esponenti aziendali.
Il rafforzamento delle regole sulla trasparenza dovranno riguardare anche le società fiduciarie, i fondi di investimento e i trust che detengano, anche indirettamente, partecipazioni al patrimonio o al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici. Un aspetto meritevole di considerazione è quello della estensione delle suddette regole a tutti i soggetti che, per conto delle società concessionarie, partecipano alle filiere del gioco legale. Venendo agli specifici argomenti contenuti nella premessa dell’ordine del giorno, la parte iniziale è formata da una serie di numeri, inseriti con il mal celato intento di amplificare una percezione allarmistica del quadro complessivo, alcuni dei quali appaiono completamente decontestualizzati: per quanto riguarda, ad esempio, il numero di Slot e VLT in esercizio nell’anno 2021, vengono riportate, in maniera secca, 321.136 unità, senza che questo numero sia inserito in un contesto comparativo che consenta all’interprete di percepire quale sia l’effettivo trend del fenomeno. Ebbene, innanzitutto il numero è inesatto perché nell’anno 2021 gli apparecchi (Slot e VLT) in esercizio erano 311.331 (fonte Libro Blu ADM).
Ma ciò che più rileva non è tanto l’inesattezza del numero (anche se denota comunque una certa approssimazione) quanto l’assenza di un serio approccio metodologico che avrebbe richiesto di evidenziare, non solo che si tratta di un dato in costante decrescita (si è passati da 321.111 apparecchi in esercizio nel 2019 a 311.331 apparecchi in esercizio nel 2021) ma, soprattutto, che, per effetto della legge di stabilità del 2016, del decreto legge n.50/2017 e del decreto direttoriale AAMS del 30 marzo 2018, dal 1° gennaio 2020 non possono più essere rilasciati i nulla osta di esercizio per le Slot (il che determina il definitivo venir meno della possibilità di aggiungere nuovi apparecchi al parco macchine esistente) e, sempre per effetto delle suindicate normative, il numero di Slot in esercizio è diminuito, tra il 2017 e il 2018, di circa 130.000 unità.
Stupisce inoltre che, nel contesto dei numeri riportati nella parte iniziale dell’ordine del giorno, sia riportato in chiave negativa il rilevante numero di siti si scommesse inibiti da ADM. Tale dato indica invece che questo risultato è stato ottenuto proprio grazie al sistema di regole su cui è imperniato il sistema del gioco pubblico legale, la cui esistenza consente appunto di distinguere i siti legali (la cui concessione è sottoposta a rigidi requisiti di accesso) da quelli illegali.
L’indebolimento di questo sistema, che sembra sotteso all’iniziative in esame – con la quale si propone infatti di ridurre il perimetro del gioco legale – non farebbe altro che ingigantire il perimetro dell’illegalità. Per ciò che attiene, invece, il problema delle infiltrazioni mafiose segnalato dalla Commissione nazionale antimafia, rileviamo che, se da una parte è vero che dalla lettura della relazione emergono fenomeni di infiltrazione criminale anche nel settore del gioco legale (come peraltro, aggiungiamo noi, risulta avvenire in altri settori imprenditoriali come, ad esempio, l’edilizia, la ristorazione, lo smaltimento dei rifiuti, ecc.) dall’altra, dalla relazione emerge anche l’importanza del gioco pubblico legale come argine alla possibilità che l’intera gestione di questo mercato passi interamente nelle mani della criminalità.
Nel contenuto degli ordini del giorno esaminati (come quello di Cuneo) sono state però omesse le parti che evidenziano questa fondamentale funzione correlata all’esistenza, nel nostro Paese, del gioco legale. Citiamo, tra le varie dichiarazioni di analoga natura rilasciate dagli esperti auditi dalla Commissione Antimafia, quella del Dott. Antonio del Coco, Presidente della Sezione Penale della Corte d’Appello di Lecce: << L’offerta di gioco illegale viene sempre ravvivata dalla remunerazione di una vincita che è sicuramente superiore a quella che si può ottenere nel gioco legale, che è costantemente monitorato e costantemente sottoposto a limitazioni e controlli. Il gioco illegale, peraltro, è appetibile da parte delle associazioni criminali perché si tratta di un terreno dove l’associazione criminale si muove in maniera molto più confacente a quelli che sono i suoi criteri ispiratori, tra questi, in primo luogo, la possibilità di ottenere guadagni enormi perché ovviamente non tassati>>.
Quanto alle considerazioni negative riguardanti la legge regionale del Piemonte n. 19/2021 (che ha abrogato e sostituito la legge regionale 9/2016), le stesse non tengono conto del reale contenuto della stessa, la quale si è in realtà limitata a ripristinare, eliminando l’efficacia retroattiva delle norme sulle distanze minime dai luoghi sensibili, il principio di tutela del legittimo affidamento, considerato come fondamentale dal nostro ordinamento.
Tale principio era stato infatti violato dal legislatore del 2016, determinando la chiusura di numerose attività regolarmente autorizzate e la perdita di occupazione per oltre 2mila persone (fonte CGIA Mestre), per le quali lo stesso legislatore non predispose alcuno specifico percorso di reinserimento nel mondo del lavoro. Una disoccupazione creata per legge da un partito che, tra i suoi principi ispiratori, dovrebbe avere proprio quello della tutela dei lavoratori. A fronte degli innegabili danni economici ed occupazionali, non è stata rilevata alcuna rilevante diminuzione delle persone in cura per disturbi legati alla dipendenza da gioco nel corso del periodo di efficacia della legge 9/2016.
La stessa relazione valutativa della legge 9/2016, presentata dalla Giunta Regionale (allora in carica) nel gennaio 2021, ha infatti certificato la sostanziale inefficacia di tale legge nella lotta alla ludopatia. Invero, in essa si evidenziava che il numero di pazienti in cura presso i SerD, nel periodo monitorato (2012-2019), presentava un andamento altalenante che si attestava comunque su un numero di circa mille persone, con una media di 1225 unità. La tendenza di lieve e costatante decrescita, evidenziata nella relazione, inizia dal 2015 (anno in cui è rilevabile il picco in ascesa) e quindi non può essere ricondotta alla legge 9/2016, i cui effetti sull’offerta di gioco mediante AWP hanno iniziato a dispiegarsi soltanto alla fine del 2017, mentre quelli relativi alle VLT e alle scommesse soltanto a metà dell’anno 2019 e in parte (per le attività munite di autorizzazione decorrente dal 1° gennaio 2014) dovevano ancora manifestarsi.
Inoltre, sul piano della tutela della legalità, la legge 9/2016 aveva generato i seguenti effetti (fonte CGIA Mestre sulla base dei dati della Guardia di Finanza): <>. In conclusione, ritemiamo che un tema così complesso e delicato andrebbe affrontato in maniera scevra da pulsioni ideologiche. In ogni caso, se l’intento del PD è quello (certamente legittimo) di far ritornare il Paese all’epoca precedente a quella della legalizzazione del gioco (quindi, in sostanza a quella dei videopoker, delle bische e delle scommesse clandestine), sarebbe opportuno che questo Partito si assumesse, una volta per tutte, la responsabilità di portare questa sua battaglia nelle aule parlamentari, ove siamo certi che saranno capaci di trovare gli argomenti idonei a renderla coerente con la loro battaglia per la legalizzazione della cannabis (da loro stessi ammantata dalla nobile cornice ideale dell’antiproibizionismo). cdn/AGIMEG