L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato una modifica alla legge regionale sul gioco, intervenendo sul Comma che il Governo aveva impugnato alla Corte Costituzionale. La parte della norma interessata al ricorso era quella del subingresso che, per come posta dal legislatore regionale, introduceva l’istituto del subingresso per atto tra vivi nelle licenze di pubblica sicurezza che non è previsto dalla disciplina statale in materia di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931.
Dunque, l’Assemblea ha proceduto a sostituire il Comma 2 dell’Art. 1 e nella nuova formula ha indicato che costituisce nuova installazione il subingresso nella licenza di altro soggetto, ai sensi della normativa statale vigente. Sostanzialmente, con la nuova norma modificata si stabilisce che quando avviene un subingresso in un’azienda di gioco saranno attivi i parametri del distanziometro regionale.
Tale modifica dovrebbe rendere superflua la trattazione alla Corte costituzionale del ricorso proposto contro la normativa sul gioco siciliana dal Consiglio dei ministri per la presunta incostituzionalità delle misure in materia di pubblica sicurezza. ac/AGIMEG