Home Attualità Apparecchi da gioco a bordo delle navi da crociera: il Tribunale di Firenze ridefinisce le regole e annulla le sanzioni ADM

Apparecchi da gioco a bordo delle navi da crociera: il Tribunale di Firenze ridefinisce le regole e annulla le sanzioni ADM

Apparecchi da gioco a bordo delle navi da crocieraApparecchi da gioco a bordo delle navi da crociera

Il confine tra le regole della terraferma e la disciplina speciale della navigazione marittima è stato al centro di una rilevante vicenda giudiziaria che ha visto protagonisti i proprietari e gestori di apparecchi da intrattenimento installati a bordo di navi da crociera, nonché la società proprietaria delle navi stesse, tutti assistiti dagli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti (Studio Legale Ripamonti, con sedi in Viterbo e Firenze).

Con due distinte sentenze depositate il 7 e il 22 agosto 2026, la Seconda Sezione Civile del Tribunale di Firenze, accogliendo i ricorsi presentati dallo Studio Legale Ripamonti, ha pronunciato l’annullamento integrale delle ordinanze-ingiunzioni emesse dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tracciando una linea di demarcazione fondamentale per l’intero comparto del gioco pubblico.

Le contestazioni sugli apparecchi installati a bordo

La controversia prendeva le mosse da una serie di ispezioni eseguite dai funzionari dell’Amministrazione finanziaria su imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri durante la sosta nei porti nazionali. In tale contesto, l’Autorità aveva contestato la mancanza dei titoli autorizzatori di cui all’articolo 38 della Legge 388/2000 e dell’autorizzazione ex articolo 86 TULPS relativamente agli apparecchi di puro intrattenimento senza vincita in denaro, come i simulatori di guida o le cosiddette pesche a premio. La tesi dell’Amministrazione si fondava sulla presunzione che la semplice presenza o la formale accensione dei macchinari nello stallo costituisse un presupposto sufficiente per configurare l’illecito.

Nel demolire questa impostazione, il Tribunale di Firenze ha innanzitutto richiamato il quadro normativo di settore sancito dall’articolo 5, comma 3, del Decreto Legge n. 457/1997. Tale norma stabilisce in modo chiaro che le disposizioni in materia di gioco contenute nel codice penale (art. da 718 a 722 cp) e nell’art. 110 TULPS non trovano applicazione per i fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro Internazionale durante il periodo di navigazione al di fuori delle acque territoriali.

È tuttavia sul piano delle valutazioni di fatto e dell’onere probatorio durante la sosta in porto che la pronuncia esprime il suo valore più innovativo. Il Tribunale ha infatti sottolineato come non sia ragionevole, sul piano pratico e logico, esigere da una nave da crociera la rimozione fisica o lo smontaggio delle apparecchiature ogni volta che l’unità navale fa ingresso nelle acque territoriali o si trova ormeggiata in banchina. Analizzando il verbale di accertamento redatto dagli operanti, la sentenza ha evidenziato come la dicitura “in funzione” – apposta con un laconico “SI” – non sia minimamente idonea a dimostrare l’effettiva fruibilità dei giochi. Senza un accertamento tecnico rigoroso, quale l’estrazione dei dati della memoria storica per verificare l’avvenuta effettuazione di giocate o l’inserimento di denaro, la presunzione dell’Amministrazione decade, specie laddove sia accertato che i macchinari erano spenti, dotati di cartelli “fuori servizio” e situati in sale del tutto prive di avventori. Spetta, quindi, all’Organo accertatore dimostrare la concreta e reale messa a disposizione dei giochi al pubblico nelle acque nazionali.

Il richiamo alla Cassazione e al diritto dell’Unione Europea

A blindare l’esito del giudizio interviene, infine, il decisivo richiamo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e al diritto dell’Unione Europea. Recependo i principi espressi dalla Suprema Corte nelle pronunce emesse tra il 2025 e il 2026 in materia di applicazione della Direttiva Servizi 2006/123/CE, il Tribunale di Firenze ha ribadito che l’imposizione di un nulla osta preventivo per gli apparecchi di puro intrattenimento costituisce una duplicazione dei controlli e un limite sproporzionato alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi sancite dal TFUE. Trattandosi di attività lecite e del tutto prive di vincite pecuniarie, non sussistono infatti quelle esigenze imperative di ordine o salute pubblica che sole potrebbero giustificare un regime autorizzatorio così restrittivo.

Con questo doppio verdetto, il Tribunale di Firenze non soltanto tutela la posizione degli armatori e degli operatori coinvolti, ma restituisce certezza giuridica a un settore (quello del gioco pubblico e delle scommesse) assai complesso, sgombrando il campo da automatismi sanzionatori non conformi al quadro normativo eurounitario e nazionale. sb/AGIMEG

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