Apparecchi da intrattenimento, Cassazione: rapporto esercente e gestore, cosa succede adesso con il contante

E’ arrivato alla Corte di Cassazione un contenzioso tra un esercente e un gestore legato all’applicazione di penali contrattuali, ovvero l’esercente ha rimosso gli apparecchi ed è passato ad un concorrente del gestore che, a quel punto, ha preteso le penali previste dal contratto.

L’esercente però resiste contestando che il contratto si era risolto per inadempimento legato alla inosservanza della normativa alla intracciabilità dei pagamenti. Questa è una norma di legge generale che prevede nell’ambito degli appalti – compresi quelli dei giochi pubblici – che tutte le transazioni vengano effettuati solo attraverso strumenti di pagamento tracciabili.

“Premetto che conosco poco la vicenda concreta non avendo rappresentato nessuna delle parti nei giudizi commento quindi solo il principio espresso dalla Corte di Cassazione. A mio avviso la norma generale in ambito appalti è estremamente chiara anche se va contestualizzata nella realtà concreta del settore del gioco tramite apparecchi con vincita in denaro ha sottolineato ad Agimeg l’avv. Luca Giacobbe -. La Suprema Corte sostiene che anche se è stato contestato non proprio tempestivamente il mancato rispetto delle regole sulla tracciabilità, la norma è inderogabile tra le parti. Tutti i pagamenti devono essere fatti attraverso strumenti tracciabili e pertanto rimette nuovamente la questione alla Corte d’Appello che dovrà osservare questo principio”.

“La realtà del settore degli apparecchi AWP dice ben altro e il principio generale affermato dalla Suprema Corte si scontra con l’operatività reale dei soggetti della filiera poiché una delle modalità più frequenti con cui il gestore e gli esercenti regolano il pagamento dei propri corrispettivi, come è noto, avviene attraverso una operazione di compensazione del denaro contante presente negli apparecchi. Questo perché necessariamente uno degli operatori, che sia il gestore o l’esercente, deve materialmente riscuotere il denaro contante contenuto negli apparecchi. Per cui è vero che il compenso deve essere trasferito attraverso strumenti di pagamento tracciabile, ma ciò non consente a uno dei due di avere una rendicontazione finanziaria documentale poiché il corrispettivo dell’uno o dell’altro viene trattenuto alla fonte dal cassetto. Dal mio punto di vista il principio affermato dalla Corte nulla aggiunge rispetto al tenore letterale ed all’obiettivo stabilito della norma di legge; per evitare inutili allarmismi tra gli operatori è sufficiente che ciascuno valuti i propri flussi operativi per capire se ci sono singole criticità da risolvere”, conclude Giacobbe. lp/AGIMEG