In data odierna è stata pubblicata una circolare dell’Ufficio Apparecchi da Intrattenimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sull’azzeramento del termine decadenziale dei titoli autorizzatori. “Si fa seguito alle disposizioni emanate dall’Agenzia a seguito della riapertura delle attività di raccolta del gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento. La legge 16 settembre 2021, n. 126 di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale, determinando, tra l’altro, l’accesso con il c.d. Green pass a molteplici esercizi commerciali ed attività fra cui le sale gioco e le sale scommesse e, più in generale, agli esercizi in cui si svolge attività di raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento. Ad oggi – si legge nella circolare -, pertanto, sebbene l’attività di raccolta del gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento sia riaperta su tutto il territorio nazionale, si pone l’esigenza di verificare l’impatto di tali regolamentazioni emergenziali sul corretto svolgimento della raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento. Come già avvenuto nei mesi di agosto e settembre 2020 si è osservato, dai dati in possesso dell’Agenzia, un aumento pari al triplo dell’ordinario degli apparecchi posti in magazzino o in manutenzione, per i quali, nel perdurare della situazione emergenziale, non è possibile assicurare il collegamento alla rete telematica ai sensi dell’art. 38, comma 5, della legge 23.12.2000, n. 388, con conseguenze in termini di decadenza dei relativi titoli autorizzatori ove il mancato collegamento si protragga “per un periodo superiore a novanta giorni, anche non consecutivi”. Come confermato dall’analisi dei database dell’Agenzia e dalle istanze pervenute dall’intera filiera del gioco – prosegue la circolare – tali criticità nella gestione delle attività di raccolta del gioco sono ascrivibili alla necessità di assicurare l’osservanza delle norme di distanziamento sociale e, in particolare, alla tuttora parziale riapertura degli esercizi pubblici ove si svolge l’attività di gioco, al ridotto funzionamento degli apparecchi da intrattenimento anche nelle sale “attive”, in ragione dell’impossibilità di garantire pienamente il mantenimento della distanza interpersonale richiesta, nonché, considerata tale circostanza, alla riscontrata volontà di privilegiare, negli esercizi c.d. generalisti, le attività prevalenti in luogo delle attività di raccolta del gioco, scelta dovuta anche all’obbligo di possesso del Green pass. La ratio della norma di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 era evitare che rimanessero validi ad libitum nulla osta di esercizio inutilizzati per lungo tempo da parte dei concessionari ma si inquadrava in un mercato non calmierato nel quale, pertanto, il nulla osta di esercizio non veniva dismesso dai concessionari in quanto non obbligatoriamente collegato alla possibilità di richiederne uno sostitutivo. Nella situazione attuale, che prevede un numero massimo di nulla osta rilasciabili e, pertanto, la necessità di dismissione ai fini della sostituzione con altro nulla osta, tale norma risponde più ad un’esigenza di garantire da parte dei concessionari una efficace ed efficiente gestione dei nulla osta. Vista, pertanto, la nota del 16 settembre u.s. firmata da tutti i Concessionari che, richiedendo un intervento di ADM, informano collettivamente dei problemi esistenti sottolineando un interesse generalizzato, confermato dalle note pervenute dalle associazioni rappresentative dei gestori, si comunica l’adozione, in via straordinaria, della misura di azzeramento, ai soli fini della decadenza dei titoli autorizzatori, dei giorni di mancato funzionamento finora maturati dagli apparecchi presenti nel territorio nazionale e sino al termine del periodo emergenziale. Nulla muta, invece, in relazione alla necessità di trasmissione delle comunicazioni dei dati dei contatori e degli apparecchi attivi, ai fini della restituzione del deposito cauzionale di cui all’articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall’articolo 1-ter, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184”. lp/AGIMEG