Apparecchi comma 7: proroga certificazioni al 31 dicembre 2024. La determina di ADM

E’ stata pubblicata una determinazione relativa agli apparecchi comma 7 senza vincita in denaro. Ecco il testo integrale del documento a firma del direttore di ADM Roberto Alesse.

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

  • VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110;
  • VISTO l’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni per il rilascio da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei nulla osta per la produzione ed importazione in Italia nonché dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi da divertimento e intrattenimento per il gioco lecito di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S.;
  • VISTO l’articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare i commi 1 e 6;
  • VISTO l’articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, che ha disposto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, assumendo quest’ultima la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;
  • VISTA la legge 9 agosto 2023, n.111, e in particolare l’articolo 15 che prevede il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici;
  • VISTA la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 151294/RU del 18 maggio 2021 (DRTEC), recante le regole tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., adottata a seguito dell’esito positivo della procedura n. 2021/97/I di informazione nel settore delle norme e delle regole relative ai servizi dell’informazione espletata ai sensi della direttiva 98/34/CE;
  • VISTA la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 172999 del 1° giugno 2021 (DRA), come modificata dalla determinazione n. 480037 del 16 dicembre 2021 e dalla determinazione n. 624151 del 28 dicembre 2022, recante le regole amministrative per la produzione, l’importazione, l’installazione e l’utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta;
  • VISTI, in particolare, gli articoli 4 e 5 della citata determinazione nel testo consolidato, che hanno fissato al 31 dicembre 2023 il termine entro cui gli apparecchi già installati devono obbligatoriamente essere sottoposti a verifica tecnica di conformità, consentendo, per il periodo transitorio, il mantenimento in esercizio sulla base di autocertificazione da parte del gestore della conformità alle caratteristiche tecniche vigenti;
  • VISTA la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 250623 del 10 giugno 2022 (DRASV), recante regole per l’applicazione della nuova regolamentazione in materia di apparecchi senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S. agli apparecchi utilizzati nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S;
  • VISTO l’articolo 18-ter, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che recita “All’articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7.1. Con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l’obbligo di versamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. A tal fine, con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al successivo comma 7-ter), sono previsti specifici obblighi dichiarativi.”;
  • VISTA la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n.314538 del 5 luglio 2022 (DRAMEE) recante l’istituzione e la regolamentazione dell’elenco degli apparecchi non soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l’individuazione delle specifiche tipologie di apparecchi meccanici ed elettromeccanici in esso rientranti e che, pertanto, fermo restando il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti prevista dall’articolo 14-bis del DPR n. 640 del 1972 non necessitano della verifica di conformità, né del rilascio dei titoli autorizzatori ai produttori e importatori, nonché ai gestori;

CONSIDERATO che gli apparecchi in questione sono da tempo installati e in esercizio e che
la loro vetustà ha comportato difficoltà nelle procedure di certificazione, non consentendo il
rispetto dei termini previsti;

CONSIDERATO che, in assenza di proroga del periodo transitorio fissato, dal 1° gennaio 2024 dovranno essere disinstallati un elevato numero di apparecchi autocertificati non ancora sottoposti a verifica tecnica di conformità e relativa certificazione, con significativi impatti nella filiera e conseguente perdita del gettito erariale;

RITENUTO che gli apparecchi in questione presentano per lo più basso rischio e pericolosità
sociale e che le esigenze di sicurezza e di controllo siano transitoriamente garantite dalla
conoscenza effettiva dell’ubicazione di ogni apparecchio e dalla assunzione di responsabilità dei singoli gestori, responsabili penalmente ed amministrativamente in caso di falsità delle
autodichiarazioni e di presenza di apparecchi non conformi;

CONSIDERATO che il riordino della disciplina dei giochi pubblici, previsto dall’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, consentirebbe di sistematizzare in modo definitivo il settore dell’offerta di gioco senza vincita in denaro;

RITENUTO necessario, pertanto, nelle more dell’adozione dei succitati provvedimenti, apportare modifiche ed integrazioni alla DRA prolungando la disciplina transitoria;

IL DIRETTORE DETERMINA
ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 5 della DRA)
1. All’articolo 4, comma 5, della determinazione n. 172999 del 1° giugno 2021 (DRA), le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2024”.
2. All’articolo 5 della determinazione n. 172999 del 1° giugno 2021 (DRA), sono apportate le seguenti modifiche: a. al comma 5, le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2024”; b. al comma 6, le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2024”.