Arriva sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che rafforza le misure di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
Obblighi anche per i prestatori di servizi di gioco
Tra i soggetti obbligati agli adempimenti rientrano anche i prestatori di servizi di gioco. Essi devono effettuare un’adeguata verifica della clientela in caso di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, anche in presenza di eventuali esenzioni o soglie, e quando vi siano dubbi sull’identità del cliente.
Le verifiche devono essere proporzionate al rischio, basate su informazioni aggiornate e dimostrabili alle autorità competenti.
Il testo in Gazzetta

“I soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale: (…) con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all’articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto”. cdn/AGIMEG

