Albo PVR, STS: “Limite di 100 euro settimanali e conseguenze della mancata iscrizione. Ecco alcuni chiarimenti”

L’obbligo di iscrizione all’albo dei PVR, da adempiere in un lasso di tempo ristrettissimo, ha creato non poche complicazioni ai tabaccai che svolgono l’attività di apertura dei conti di gioco e di vendita delle relative carte ricarica. Il nostro Sindacato, unitamente a FIT, ha da subito preso contatti con ADM per risolvere le diverse criticità; alcune permangono, altre sono state risolte a partire dal differimento tecnico del termine di prima iscrizione (originariamente fissato al 18 novembre). La nuova data di scadenza dell’iscrizione è pertanto stata rinviata a martedì 26 novembre 2024. Fa sapere STS – Sindacato Totoricevitori Sportivi.

Altri punti fumosi sono stati spiegati come segue:

–    sul limite di 100 euro settimanali per le operazioni di ricarica diretta sul conto del giocatore: il limite è già operativo nonostante il fatto che i concessionari non abbiano ancora disposto, sul sistema informatico, le necessarie funzionalità atte al rispetto del limite stesso. Al momento, dunque, l’onere di “tenere il conto” fino al raggiungimento dei 100 euro incombe sugli esercenti. STS ha chiesto formalmente che i sistemi informatici vengano implementati senza ulteriori indugi;

–    sulle conseguenze della mancata iscrizione: l’attività di PVR viene interrotta a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di iscrizione. La sospensione dell’attività, in base a quanto previsto nel singolo contratto, può integrare un inadempimento che il concessionario GAD potrebbe opporre all’esercente. In tal senso, non iscriversi all’albo non è una scorciatoia di per sé per affrancarsi dal contratto PVR, giacché i contratti solitamente prevedono modalità e termini specifici per l’esercizio del recesso.

Ad ogni modo, resta inteso che la mancata iscrizione entro il termine del 26 novembre, non impedisce al punto vendita di iscriversi all’Albo successivamente: naturalmente è possibile scegliere di non iscriversi per un anno – non volendo per quell’anno esercitare tale attività – e di iscriversi nuovamente per l’anno successivo o, comunque, quando si decida di iniziare (o riniziare) l’attività, regolata da valido contratto.

STS prosegue i contatti con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con i concessionari per ottenere le migliorie che riteniamo dovute visto che, pur essendo a uno stato embrionale, il riordino del gioco on line ha già richiesto il suo tributo in denaro agli esercenti – conclude. cdn/AGIMEG