Albo PVR: i nuovi parametri dei contratti tra concessionario e Punto Vendita Ricariche. I controlli che verranno effettuati

Ha preso il via questa mattina, come anticipato da Agimeg, l’Albo dei PVR i Punti Vendita Ricariche. Ricordiamo che l’iscrizione, possibile fino al prossimo 18 novembre, prevede anche un nuovo rapporto contrattuale tra il concessionario e il punto. Ecco cosa prevede la determinazione direttoriale a proposito della nuova contrattualistica.

“I concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici che intendano avvalersi dei Punti Vendita Ricariche per la commercializzazione delle attività in concessione devono instaurare rapporti esclusivamente con i soggetti che risultino iscritti all’Albo di cui all’articolo 1 della presente determinazione. È fatto obbligo ai concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici di richiedere ai titolari dei Punti Vendita Ricariche iscritti all’Albo, con i quali intendano stipulare o modificare rapporti contrattuali, attestazione, anche tramite dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del mantenimento dei requisiti dichiarati all’atto dell’iscrizione”.

“I concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici che abbiano instaurato un rapporto contrattuale con i Punti Vendita Ricariche iscritti all’Albo sono tenuti a comunicare l’avvenuta contrattualizzazione o la risoluzione del contratto tramite l’area riservata di cui all’articolo 4. Lo schema di contratto adottato dal concessionario per il Punto Vendita Ricariche deve prevedere i seguenti contenuti minimi:

a. divieto di apertura di conti di gioco intestati ai titolari dei Punti Vendita Ricariche, ai loro familiari e conviventi e al personale dipendente;

b. obbligo di iscrizione all’Albo dei Punti Vendita Ricariche, nei termini previsti dal provvedimento di ADM che ne disciplina la regolamentazione;

c. obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche, di consentire a dipendenti o incaricati dall’Agenzia, o al concessionario, l’accesso nelle proprie sedi per controlli e verifiche, nei tempi e con le modalità indicati dall’Agenzia stessa;

d. divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui;

e. divieto di pagamento delle vincite, anche tramite apparecchiature automatiche;

f. divieto di utilizzo di apparecchiature automatiche, prive di dispositivi per la identificazione del giocatore e della sua maggior età, per l’apertura e la ricarica dei conti di gioco;

g. divieto di installazione e di messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di usufruire dell’offerta di gioco del concessionario ovvero di apparecchiature messe a disposizione da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità;

h. divieto di messa a disposizione degli avventori di materiale cartaceo nel quale vi sia un richiamo esplicito ad eventi di gioco, a palinsesti e/o a quote di gioco;

i. divieto di pubblicità, sponsorizzazioni e ogni altra forma di comunicazione a contenuto promozionale relative a giochi o scommesse con vincite in denaro;

j. divieto di affissione all’interno e all’esterno dei locali di insegne, locandine, vetrofanie o altro materiale pubblicitario relativo al gioco, con esclusione della targa di specifico riconoscimento di cui all’articolo 5 della presente determinazione;

k. obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche che non abbia più i requisiti, previsti all’articolo 3 della presente determinazione, di comunicare immediatamente al concessionario tali circostanze e di cessare immediatamente l’attività;

l. obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche, di realizzare attività di informazione agli utenti relativamente alle attività eseguibili nel punto e alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco legale e responsabile, nonché per il divieto ai minori della possibilità di apertura o ricarica di un conto di gioco;

m. obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche, di accettare le penali previste dal concessionario per inadempimenti contrattuali;

n. obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche, di rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

o. impegno, da parte del Punto Vendita Ricariche, di modificare il contenuto del contratto in conformità alle indicazioni fornite da ADM al concessionario, qualora ADM, nel corso della concessione, ravvisi la necessità di integrare i contenuti minimi del contratto con ulteriori clausole in funzione dell’evoluzione del comparto del gioco a distanza.

PVR Punti Vendita Ricariche

“Il concessionario è tenuto ad inserire nel contratto la clausola di recesso unilaterale a proprio favore, nel caso di comportamenti irregolari o illegali da parte del Punto Vendita Ricariche. Il contratto stipulato con soggetti non iscritti all’Albo di cui all’articolo 1, ovvero in forma diversa da quanto previsto da questo articolo, è nullo. Il rapporto contrattuale instaurato con soggetti che abbiano perso i requisiti di cui all’articolo 3 della presente determinazione è risolto di diritto”.

“È fatto divieto ai concessionari di contrattualizzare i Punti Vendita Ricariche che siano decaduti dall’iscrizione all’Albo dei Punti Vendita Ricariche per mancato pagamento della quota di iscrizione di 100 euro, per i 5 anni successivi alla decadenza. Ai concessionari che violino le norme del presente articolo sono applicate le penali previste nelle convenzioni di concessione. Il contratto di cui al comma 4 è trasmesso ad ADM, per la verifica della conformità alle previsioni di cui al presente articolo, entro il 30 giugno 2025”.

Poteri di vigilanza e controlli

“L’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio provvede ad accertare, nel corso dell’anno, la sussistenza dei requisiti dei soggetti iscritti all’Albo e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle richieste di iscrizione o di rinnovo, procedendo con controlli ed ispezioni a campione. A seguito dei controlli, l’Ufficio invia all’interessato una comunicazione in cui sono esposte le contestazioni di eventuali carenze o irregolarità rilevate nell’iscrizione, avviando, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il procedimento amministrativo volto alla cancellazione dall’Albo di cui all’articolo 1”. sb/AGIMEG