L’istituzione dell’Albo dei PVR è in linea con il decreto di riordino del settore del gioco online. A sottolinearlo è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella memoria difensiva depositata in vista dell’udienza al Tar Lazio, prevista per la mattinata odierna, sui ricorsi presentati da operatori di gioco contro la determina di istituzione dell’Albo.
L’Agenzia ritiene infondati i ricorsi in questione e ha chiesto il difetto di legittimazione del MEF, poichè estraneo. Nel testo depositato – come appreso da Agimeg -, Adm sottolinea che la pubblicazione del bando di gara del gioco online “deve avvenire non prima che tutte le norme siano state poste in condizione di poter essere attuate”. Quindi, senza l’istituzione dell’Albo i nuovi concessionari “non avrebbero potuto valutare la presenza o meno di punti vendita ricariche sul territorio al momento di fare le proprie valutazioni economiche sulla profittabilità della gara”.
Inoltre, nel decreto legislativo “vi sono disposizioni che rinviano la decorrenza delle norme contenute all’adozione di specifici provvedimenti di attuazione, completamente slegati dalle nuove concessioni, in fase avanzata di lavorazione o già adottati”.
Adm ribadisce inoltre che la tempistica concessa e le procedure previste “sono ampiamente sufficienti per l’iscrizione”. E sottolinea che l’esclusione dei circoli privati è dipesa direttamente dal legislatore e non dalla determina.
L’Agenzia precisa poi che un PVR può iscriversi quando vuole e per quanto vuole. Ma in caso di falsa dichiarazione del pagamento della quota, il PVR perde l’iscrizione anche per i successivi cinque anni.
Sul limite di ricarica di 100 euro, Adm specifica che “come tutta la disciplina dei PVR, è immediatamente applicabile e, in assenza delle misure tecniche volte a garantire il controllo, la violazione potrà essere contestata solo in caso di flagranza”.
Nessun nuovo onere per i concessionari, ai quali è richiesta la conferma dell’esistenza di un contratto con il titolare di PVR. Quelli già operativi prima dell’entrata in vigore dell’Albo “non hanno necessità di stipulare immediatamente un nuovo contratto con il concessionario, in quanto l’obbligo di invio degli schemi di contratto al controllo di Adm è stato spostato al 30 giugno 2025”.
Sul “divieto di apertura di conti di gioco intestati ai titolari dei Punti Vendita Ricariche, ai loro familiari e conviventi e al personale dipendente”, Adm ha specificato che era già in vigore e “deve intendersi riferito al coniuge, ai parenti di primo e secondo grado e agli affini di primo grado”.
“I ricorrenti confondono la chiusura del conto di gioco, sempre permessa ai PVR con la possibilità di effettuare prelievi. Il giocatore può avvalersi dei PVR per chiudere il conto di gioco ma non può effettuare alcun tipo di prelievo, per cui le somme sul conto di gioco dopo la chiusura devono essere bonificate sul conto corrente bancario del giocatore”, aggiunge Adm. lp/AGIMEG