PVR: circoli e associazioni sportive ammesse dal Consiglio di Stato come Punti Vendita Ricariche

Circoli privati e associazioni non possono essere esclusi dai PVR, Punti vendita ricariche. È il principio affermato dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato in due decisioni sulla determina dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 25 ottobre 2024, prot. n. 656848/RU, adottata in attuazione della disciplina del gioco a distanza contenuta nel decreto legislativo n. 41/2024.

Entrambe le pronunce annullano la disposizione che impediva di collocare PVR nei circoli privati e nei locali delle associazioni, anche se autorizzati ai sensi dell’articolo 86 del TULPS. Una delle due interviene anche sul divieto generalizzato relativo ai dispositivi per accedere al gioco online. Restano invece confermati il limite settimanale di 100 euro per le ricariche effettuate con determinate modalità e, nella causa promossa dai circoli, il divieto di prelievo delle somme presenti sui conti di gioco.

Circoli e associazioni: annullato il divieto assoluto di ospitare PVR

Il punto comune alle due sentenze riguarda l’articolo 2, comma 5, della determina ADM, secondo cui i Punti vendita ricariche non potevano essere collocati nei circoli privati o nei locali delle associazioni, anche quando questi disponevano dell’autorizzazione prevista dall’articolo 86 del TULPS.

Per il Consiglio di Stato, questa esclusione contrasta con la normativa primaria: l’articolo 13 del decreto legislativo n. 41/2024 fa riferimento ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 oppure 88 del TULPS, senza escludere circoli e associazioni.

La disposizione amministrativa introduceva quindi un divieto non previsto dalla legge. Il Collegio lo considera anche sproporzionato rispetto alle finalità di controllo e prevenzione, perché comprime in modo assoluto la libertà di iniziativa economica, oltre a incidere sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi.

ADM conserva il potere di disciplinare i controlli e verificare il rispetto delle regole del settore. L’annullamento elimina la preclusione legata alla natura associativa dei locali: per svolgere l’attività restano necessari i requisiti, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa.

La causa di Club Freedom e degli altri circoli

Una delle due decisioni riguarda l’appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 4393/2025 presentato da Associazione Club Freedom, Circolo Ricreativo “Valentina”, Circolo Ricreativo del Carmine, Circolo Ricreativo il Gabibo, Circolo Svago, Club Me La Gioco e Showdown Cuneo Associazione sportiva dilettantistica.

I ricorrenti sono stati rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Ripamonti, Alvise Vergerio Di Cesana, Mariateresa Parrelli e Luca Porfiri.

Il Consiglio di Stato ha accolto la contestazione sull’esclusione dei circoli dall’Albo, respingendo gli ulteriori motivi esaminati nel merito. Ha inoltre respinto l’appello incidentale di ADM relativo all’immediata applicazione del nuovo regime ai concessionari in proroga e agli esercenti collegati.

Prelievi dai conti di gioco: confermato il divieto per i PVR

Nella stessa controversia, i circoli contestavano il divieto di consentire presso i PVR il prelievo delle somme giacenti sui conti di gioco, sostenendo che questa operazione fosse distinta dal pagamento delle vincite.

La censura è stata respinta. Secondo il Collegio, permettere il prelievo dopo l’accredito di una vincita significherebbe consentirne, di fatto, l’erogazione indiretta. Il divieto di prelievo rappresenta quindi uno sviluppo logico e coerente del divieto di pagamento delle vincite, in linea con la funzione esclusivamente accessoria dei Punti vendita ricariche.

I giudici hanno ritenuto manifestamente infondate anche le questioni di legittimità costituzionale sollevate su questo punto.

L’altra decisione riguarda l’appello di ADM contro la sentenza del TAR Lazio n. 6275/2025, nella controversia con Romagna Giochi e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Allozero.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’Agenzia e, esaminando le censure riproposte dalle controparti, ha annullato sia l’esclusione dei circoli sia l’articolo 6, comma 4, lettera g), della determina, relativo ai dispositivi che consentono il gioco online nei PVR.

PVR e internet point: Consiglio di Stato sul divieto generalizzato di dispositivi

La motivazione richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 104/2025 e distingue le diverse situazioni ricomprese nel divieto, che comprendeva anche personal computer, tablet e strumenti a navigazione libera. Una misura assoluta e generalizzata, osservano i giudici, finiva per escludere indiscriminatamente gli internet point, sacrificando in modo sproporzionato la libertà d’impresa.

Resta ad ADM la possibilità di predisporre una diversa disciplina, nei limiti della normativa primaria, che contemperi i contrapposti interessi. L’annullamento della disposizione non equivale a un’autorizzazione generale all’offerta di gioco online nei PVR.

Ricariche in contanti: resta il limite settimanale di 100 euro

Entrambe le decisioni respingono le contestazioni sul limite complessivo settimanale di 100 euro. I giudici precisano che il tetto riguarda le ricariche in contanti e con gli strumenti di pagamento alternativi indicati dalla disciplina, comprese le cosiddette scratch cards.

Il limite non si applica alle ricariche effettuate con strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, già indicati dal titolare del conto al concessionario e da quest’ultimo validati.

La finalità centrale individuata dal Collegio è la tutela della salute e dei soggetti vulnerabili. Le modalità di pagamento considerate possono rendere meno evidente l’impiego delle somme nel gioco e più difficile riconoscere tempestivamente comportamenti problematici.

Nella controversia con Romagna Giochi e Allozero viene inoltre ricordato che il rispetto del tetto deve essere garantito dal concessionario attraverso apposite misure sul sistema informatico utilizzato dai PVR.

Vecchie concessioni, RIES e contratti: gli altri punti delle decisioni

Entrambe le sentenze confermano l’illegittimità della scelta di applicare immediatamente il nuovo regime ai concessionari in proroga e agli esercenti collegati, prima della definizione della procedura per l’assegnazione delle nuove concessioni. Per il Consiglio di Stato, concessioni e servizi accessori devono essere considerati unitariamente, preservando la stabilità dei rapporti pregressi e il legittimo affidamento degli operatori durante la fase transitoria.

Nella prima controversia vengono invece respinte le censure sul collegamento fra RIES e Albo PVR: per gli operatori iscritti a entrambi, la sospensione o cancellazione dal RIES può produrre analoghi effetti nell’Albo PVR, in ragione della comunanza di alcuni requisiti e degli obblighi di affidabilità e regolarità tributaria.

Confermata anche la previsione sulla nullità dei contratti stipulati con soggetti non iscritti all’Albo o in forma diversa da quella prescritta. Il Collegio chiarisce infine che la determina non preclude l’assistenza per l’apertura e la chiusura dei conti di gioco, consentita dalla normativa primaria.

Le pronunce non fissano nuove scadenze per l’iscrizione all’Albo. Il quadro amministrativo dei Punti vendita ricariche resta affidato ad ADM, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle decisioni dei giudici. In entrambe le cause sono state compensate le spese dei due gradi di giudizio. sb/AGIMEG