AGCM: “Lega Pro, negli ultimi anni il mercato ha mostrato interesse nell’utilizzo di immagini per settori specifici, tra i quali quello del betting”

“La Lega Pro, pur riservandosi di modificare i pacchetti in sede di loro formale pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale, ha indicato nelle Linee Guida trasmesse in data 28 aprile 2022 alcuni criteri per la loro commercializzazione di seguito sintetizzati. (…) con riferimento ai Diritti Audiovisivi, inclusi quelli c.d. betting, per il territorio internazionale, la Lega Pro ha visto confermato anche nel recente ciclo lo scarso interesse riservato dal mercato internazionale”. E’ quanto specificato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato riguardo le linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi per le stagioni 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 della Lega Pro.

“Negli ultimi anni, anche in virtù degli sviluppi tecnologici, il mercato ha dimostrato interesse per pacchetti di diritti specifici, principalmente incentrati sullo sfruttamento di una limitata selezione di immagini su sistemi di trasmissione a circuito chiuso. Su tutti, i diritti per l’esercizio di attività di “scouting” (consistente nella raccolta di immagini selezionate di ogni calciatore con finalità di analisi tecnico-tattica all’interno di una piattaforma disponibile solo per gli utenti professionisti), di “betting” (ove vengono messe le immagini a disposizione degli scommettitori all’interno di un sistema a circuito chiuso e con riduzione delle qualità e della dimensione delle immagini, al fine di poter effettuare puntate live durante l’evento) e di “gaming” (ove è consentito agli utenti di replicare in modo virtuale, mediante software di videogaming, le singole azioni di gioco degli eventi). Si tratta dunque di ventagli di diritti che costituiscono una nicchia altamente specifica e che hanno un’applicazione destinata a un numero limitato e selezionato di utenti, senza finalità di consentire il “godimento” dell’evento sportivo in senso proprio. In quest’ottica, avendo presente la ratio e i principi di trasparenza ed efficienza del mercato sottesi al Decreto Melandri, la Lega Pro ritiene ragionevolmente che la commercializzazione dei diritti citati non sia assoggettabile alla disciplina dello stesso Decreto Melandri”, aggiunge.

“L’obiettivo fondamentale del Decreto Legislativo. n. 9/2008 è quello di realizzare un mercato trasparente ed efficiente dei diritti audiovisivi. A tal fine, gli articoli 6 e 7 del Decreto impongono all’organizzatore della competizione di mettere tutti gli operatori di tutte le piattaforme in condizione di concorrere per acquisire i diritti audiovisivi, attraverso apposite procedure competitive idonee a garantire ai partecipanti condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. In tale contesto, il predetto Decreto Legislativo prevede un intervento ex ante dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che valuta e approva le Linee Guida predisposte dall’organizzatore della competizione prima di procedere alla gara. 31. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto, le Linee Guida devono prevedere regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e ulteriori regole in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. 32. Tali regole riguardano il complesso dei diritti audiovisivi oggetto della procedura di commercializzazione indetta dalla Lega Pro considerata l’ampia definizione di diritto audiovisivo adottata dall’articolo 2 del Decreto Melandri, alla lettera o)1. Essa, oltre a ricomprendere espressamente “l’utilizzazione delle immagini dell’evento […] per finalità di abbinamento delle immagini dell’evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività” lettera o) numero 6, si caratterizza per una formulazione ampia tale da ricomprendere anche lo sfruttamento di contenuti audiovisivi tramite piattaforme digitali innovative, come quelli fruibili attraverso il Metaverso, oltre a quelli relativi a un segmento separato della domanda, quali ad esempio i diritti betting”, conclude. cdn/AGIMEG