ADM, nuovi requisiti per vendere le sigarette elettroniche negli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito agli Uffici territoriali e alle Associazioni categoria indicazioni sulle nuove disposizioni disciplinanti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide.
Le citate disposizioni sono contenute nella determinazione direttoriale prot. n.92923/RU del 29/03/2021 che ha dato attuazione in particolare, alla lettera f) dell’articolo 1, comma 1124, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato il comma 5 bis all’articolo 62 – quater, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, prevedendo: “Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell’attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell’adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell’attività. lp/AGIMEG