ADM, modifiche al regolamento dell’Eurojackpot. Il TESTO INTEGRALE

Modifiche al regolamento del gioco numerico a totalizzatore Eurojackpot. E’ quanto contenuto nella determinazione direttoriale firmata dal DG dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Marcello Minenna. Ecco il testo:

ARTICOLO 1 (Oggetto) 1. La presente determinazione direttoriale e gli allegati sub A) e sub B), che ne formano parte integrante e sostanziale, disciplinano l’organizzazione, l’esercizio e la gestione del gioco numerico a totalizzatore condiviso denominato “Eurojackpot”, caratterizzato da estrazioni a cadenza settimanale. 2. Il gioco “Eurojackpot” è, altresì, caratterizzato dalla diffusione e dalla raccolta simultanea nello Spazio Economico Europeo da parte di organizzazioni o concessionari regolarmente autorizzati a tale esercizio dalle locali competenti istituzioni. Il gioco è comunque gestito nel rispetto delle specifiche previsioni normative in materia vigenti nei singoli Stati. Le raccolte di gioco, effettuate dai singoli operatori nazionali autorizzati, determinano insieme l’ammontare del montepremi e delle relative categorie di premi. Un’unica estrazione determina la combinazione di gioco vincente. Tutte le combinazioni giocate nei Paesi dove hanno sede gli operatori autorizzati partecipano al gioco e quindi alla individuazione dei vincenti. 3. La raccolta del gioco viene effettuata dai singoli operatori autorizzati ciascuno nella propria competenza territoriale. Per la raccolta del gioco nel territorio dello Stato italiano, ADM dispone, con proprio provvedimento, gli orari di apertura e chiusura dell’accettazione del gioco e il calendario estrazionale; le estrazioni hanno cadenza settimanale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 3, salvo eventuali modifiche del calendario che si rendano necessarie in considerazione di specifiche festività o ricorrenze nazionali. 4. Il gioco “Eurojackpot” è un gioco numerico a totalizzatore, giusta quanto previsto dall’articolo 24, comma 40, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.

ARTICOLO 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente determinazione si intende per: a) ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; b) aggio, il compenso previsto per i punti di vendita, pari ad una percentuale del prezzo al pubblico di ogni combinazione di gioco; c) categorie di premi, l’individuazione delle varie tipologie di vincita raggruppate nella classificazione di cui al successivo articolo 3, comma 6; d) centro di controllo, struttura predisposta dagli operatori al fine del coordinamento dei dati di gioco, afferenti le combinazioni giocate nonché vincenti, relative a tutti gli operatori, della determinazione del montepremi totale di concorso, delle quote unitarie di vincita e connesse operazioni nonché della gestione del fondo di riserva booster fund; e) combinazione di gioco, l’insieme composto dai numeri pronosticati e giocati dal giocatore; f) compenso, la quota parte della raccolta complessiva, che il concessionario percepisce ai sensi dell’Atto di convenzione, a fronte degli adempimenti connessi all’esercizio, alla gestione e allo sviluppo delle relative attività; g) concessionario, il soggetto cui ADM ha affidato in concessione l’esercizio, la gestione e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sul territorio italiano; h) concessione, l’istituto attraverso il quale ADM conferisce al concessionario le funzioni per l’esercizio, la gestione e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale basati su un unico totalizzatore nazionale, in ogni forma di partecipazione, con la legittimazione dell’esercizio di tutte le connesse attività; i) concorso, tutte le attività esercitate in un periodo di tempo utili allo svolgimento del gioco nel periodo intercorrente tra il momento di “apertura” e il momento di “chiusura”; j) concorso straordinario, concorso, stabilito di concerto tra gli operatori, in deroga al calendario, formalmente sanzionato da ADM; k) fondo di riserva, denominato anche booster fund, costituito da una percentuale della raccolta relativa a ciascun concorso, destinato ad integrare il montepremi della prima categoria di premi onde garantire la corresponsione dell’importo minimo della relativa vincita; l) formula di gioco, l’insieme delle regole applicative, a medesimo principio tecnico, che consentono la definizione di una specifica combinazione di gioco; m) generatore automatizzato di numeri casuali, il sistema basato su appositi algoritmi, che assegna casualmente uno o più numeri a ciascuna giocata per completare la combinazione di gioco; n) giocata, l’insieme di combinazioni di gioco comunque pronosticate dal giocatore e riportate nella ricevuta di gioco; o) giocata a caratura, la suddivisione di una giocata in quote di uguale valore, acquistabili separatamente e denominate cedole di caratura; p) giocata in abbonamento, la giocata effettuata impartendo disposizioni di gioco valevoli per un numero predeterminato di concorsi futuri e immediatamente consecutivi fra loro; q) giocata sistemistica, la giocata ottenuta dallo sviluppo di una disposizione di gioco, comunque impartita dal giocatore, dalla quale derivi matematicamente una pluralità di combinazioni di gioco; r) giocata su prenotazione, la giocata effettuata impartendo disposizioni di gioco valevoli per un numero predeterminato di concorsi futuri e anche non consecutivi; s) gioco, il gioco numerico a totalizzatore denominato “Eurojackpot”; t) gruppo, tutti gli operatori, che hanno sottoscritto il contratto di condivisione della raccolta e che si sono impegnati a gestire il gioco “Eurojackpot”; u) matrice matematica del gioco, l’insieme delle regole matematiche che sottendono la definizione della formula di gioco; v) montepremi, l’ammontare complessivo degli importi delle giocate destinate alle vincite di ciascun concorso, pari al 50 per cento della raccolta del gioco, definito ai sensi dell’articolo 24, comma 40, lettera a) del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111; w) montepremi di categoria, il montepremi specifico relativo a ciascuna categoria di premi prevista dal successivo articolo 4, comma 4. I montepremi di categoria sono definiti, concorso per concorso, dal centro di controllo; x) montepremi di concorso, il montepremi, definito in coordinamento con il centro di controllo, maggiorato dei montepremi di categoria eventualmente non assegnati nei concorsi precedenti; y) operatori, i soggetti autorizzati alla gestione del gioco nei limiti dei rispettivi territori; z) posta di gioco, il costo di ciascuna combinazione di gioco, pari a euro 2 (due); aa) punto di vendita a distanza (sul territorio italiano), il concessionario stesso, nell’esercizio della raccolta a distanza ovvero il soggetto autorizzato a raccogliere a distanza i giochi numerici a totalizzatore nazionale; bb) punto di vendita fisico (sul territorio italiano), il singolo esercizio pubblico abilitato alla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all’articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; cc) raccolta, l’ammontare complessivo degli importi delle giocate; dd) rete distributiva (sul territorio italiano), l’insieme dei punti di vendita fisici e dei punti di vendita a distanza contrattualizzati dal concessionario rispetto ai quali quest’ultimo ha gli obblighi di controllo, di vigilanza e di informazione verso ADM, previsti dalla concessione per l’esercizio, la gestione e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale; ee) ricevuta di gioco, attestazione cartacea della giocata convalidata costituente la legittimazione a ritirare il premio ove conseguito. La ricevuta di gioco è stampata dal terminale di gioco, per le giocate effettuate presso i punti di vendita fisici in modo conforme alle caratteristiche di cui al successivo articolo 7, comma 2. Per le giocate effettuate tramite i punti di vendita a distanza, la registrazione della giocata sul sistema del concessionario sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta di gioco; ff) settimana contabile, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la successiva giornata della domenica di ogni settimana nella quale si raccoglie il gioco; gg) sistema estrazionale, il sistema composto da hardware e software basato su appositi algoritmi, che assicura che ogni estrazione risulti assolutamente casuale; hh) sito internet informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, il sito istituito ed aggiornato dal concessionario www.giochinumerici.info; ii) vincita, l’importo destinato al pagamento delle giocate pronosticanti la combinazione di gioco vincente.

TITOLO II MODALITÀ DI GIOCO E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE VINCITE

ARTICOLO 3 (Partecipazione al gioco, estrazione dei numeri vincenti e categorie di premi) 1. Il gioco consiste nel pronosticare, per ciascun concorso ed indipendentemente dall’ordine di estrazione generata per mezzo del sistema estrazionale: a) una sequenza di 5 numeri di una serie continua di numeri, compresa tra 1 e 50, senza reimmissione dei numeri estratti; b) una sequenza di 2 numeri di una ulteriore e distinta serie continua di numeri compresi tra 1 e 12, senza reimmissione dei numeri estratti. 2. Tutte le giocate regolarmente convalidate a livello nazionale dai singoli operatori e ricevute dal centro di controllo concorrono a formare un montepremi comune. 3. L’estrazione dei numeri vincenti ha luogo con la cadenza e secondo le modalità fissate nel Regolamento per le estrazioni, allegato sub A) al presente provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale. 4. L’estrazione, che è prevista ordinariamente il martedì e il venerdì di ogni settimana, viene realizzata mediante l’utilizzo di apposite macchine estrazionali certificate. 5. L’insieme dei numeri estratti, di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), costituisce la combinazione di gioco vincente. 6. Le categorie di premi sono 12: a) alla prima categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esattamente pronosticati tutti i cinque numeri estratti di cui al precedente comma 1, lettera a) e tutti i due numeri estratti di cui al precedente comma 1, lettera b); b) alla seconda categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esattamente pronosticati tutti i cinque numeri estratti di cui al precedente comma 1, lettera a) e uno solo dei due numeri estratti di cui al precedente comma 1, lettera b); c) alla terza categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esattamente pronosticati tutti i cinque numeri estratti di cui al precedente comma 1, lettera a) e nessuno dei due numeri estratti di cui al precedente comma 1, lettera b); d) alla quarta categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esattamente pronosticati quattro dei cinque numeri estratti di cui al precedente comma 1, lettera a) e tutti i due numeri estratti di cui al precedente comma 1, lettera b); e) alla quinta categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esattamente pronosticati quattro dei cinque numeri estratti di cui al precedente comma 1, lettera a) e uno solo dei due numeri estratti di cui al precedente comma 1, lettera b); f) alla sesta categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esattamente pronosticati tre dei cinque numeri estratti di cui al precedente comma 1, lettera a) e tutti i due numeri estratti di cui al precedente comma 1, lettera b); g) alla settima categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esattamente pronosticati quattro dei cinque numeri estratti di cui al precedente comma 1, lettera a) e nessuno dei due numeri estratti di cui al precedente comma 1, lettera b); h) alla ottava categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esattamente pronosticati due dei cinque numeri estratti di cui al precedente comma 1, lettera a) e tutti i due numeri estratti di cui al precedente comma 1, lettera b); i) alla nona categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esattamente pronosticati tre dei cinque numeri estratti di cui al precedente comma 1, lettera a) e uno solo dei due numeri estratti di cui al precedente comma 1, lettera b); j) alla decima categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esattamente pronosticati tre dei cinque numeri estratti di cui al precedente comma 1, lettera a) e nessuno dei due numeri estratti di cui al precedente comma 1, lettera b); k) alla undicesima categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risulta esattamente pronosticato uno dei cinque numeri estratti di cui al precedente comma 1, lettera a) e tutti i due numeri estratti di cui al precedente comma 1, lettera b); l) alla dodicesima categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esattamente pronosticati due dei cinque numeri estratti di cui al precedente comma 1, lettera a) e uno solo dei due numeri estratti di cui al precedente comma 1, lettera b). 7. La quota unitaria di vincita è la medesima per ogni categoria di premi indipendentemente dal Paese in cui sia stata realizzata la vincita stessa.

ARTICOLO 4 (Costo del gioco, montepremi e vincite) 1. La giocata minima equivale ad una combinazione di gioco. La valuta del gioco è l’Euro e il costo unitario al pubblico della singola combinazione di gioco è di euro 2,00 (due/00). 2. Il montepremi comune di concorso, il calcolo delle quote e relative compensazioni nonché la gestione del fondo di riserva, denominato anche booster fund, di cui al successivo articolo 5, sono determinati dal centro di controllo sulla base delle prescrizioni di cui all’allegato sub B), che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 3. Al montepremi è assegnato il 50 per cento dell’ammontare complessivo della raccolta. 4. Il montepremi viene ripartito nelle seguenti proporzioni: a) al montepremi relativo alle vincite di prima categoria va il 36,00 per cento del montepremi; b) al montepremi relativo alle vincite di seconda categoria va l’8,60 per cento del montepremi; c) al montepremi relativo alle vincite di terza categoria va il 4,85 per cento del montepremi; d) al montepremi relativo alle vincite di quarta categoria va lo 0,80 per cento del montepremi; e) al montepremi relativo alle vincite di quinta categoria va l’1,00 per cento del montepremi; f) al montepremi relativo alle vincite di sesta categoria va l’1,10 per cento del montepremi; g) al montepremi relativo alle vincite di settima categoria va lo 0,80 per cento del montepremi; h) al montepremi relativo alle vincite di ottava categoria va il 2,55 per cento del montepremi; i) al montepremi relativo alle vincite di nona categoria va il 2,85 per cento del montepremi; j) al montepremi relativo alle vincite di decima categoria va il 5,40 per cento del montepremi; k) al montepremi relativo alle vincite di undicesima categoria va il 6,75 per cento del montepremi; l) al montepremi relativo alle vincite di dodicesima categoria va il 20,30 per cento del montepremi. 5. Il 9 per cento del montepremi verrà allocato nel fondo di riserva, di cui all’articolo 5. 6. Per ciascuna categoria di premi dalla prima alla dodicesima, la quota unitaria da pagare per le vincite di ciascun concorso si determina suddividendo i relativi montepremi di categoria in parti uguali tra le combinazioni di gioco risultate vincenti nel concorso di riferimento, senza riguardo allo Stato in cui è avvenuta la validazione di tale combinazione vincente. 7. Per i premi dalla prima alla dodicesima categoria, in nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria di premi può essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. Ove, a seguito del computo delle quote, l’importo dei premi di una categoria risulti minore di quello di una categoria inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e quindi alla somma dei relativi montepremi. Ove il premio risultante dalla fusione di più categorie risulti maggiore di quello di una categoria superiore, si procede alla fusione delle categorie interessate. 8. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di premi in una categoria dalla prima alla dodicesima il relativo montepremi è destinato ad alimentare quello relativo alla medesima categoria di premio del concorso successivo. 9. Qualora il montepremi di prima categoria superi il limite di 120 (centoventi) milioni di euro, l’importo eccedente viene cumulato con il montepremi di seconda categoria per il medesimo concorso. 10. In ogni caso, in ciascun concorso il montepremi minimo garantito della prima categoria è pari a 10 (dieci) milioni di euro. Qualora il montepremi di concorso destinato a tale categoria sia inferiore a tale limite, l’ammontare necessario al raggiungimento di tale limite sarà prelevato dal fondo di riserva di cui al successivo articolo 5. Qualora non vi siano combinazioni di gioco vincenti per la prima categoria di premi, nell’estrazione successiva il montepremi di detta categoria è incrementato dell’importo del premio minimo garantito.

ARTICOLO 5 (Gestione del Fondo) 1. Il 9 per cento del montepremi è destinato alla formazione di un fondo di riserva, depositato su un conto estero gestito dal gruppo, finalizzato ad integrare il montepremi della prima categoria di premi onde garantire la corresponsione dell’importo minimo della relativa vincita. 2. Per ciascuna categoria, ove a seguito del computo delle quote arrotondate per difetto vi sia una sopravvenienza attiva del montepremi relativo a ciascuna delle categorie dalla prima alla dodicesima, tale eccedenza verrà accantonata nel fondo di riserva. 3. In ogni concorso, qualora vi siano eventuali vincite, pari o superiori all’importo di 10 (dieci) milioni di euro, non riscosse nel termine di decadenza lungo di cui al successivo articolo 18, comma 6, le relative somme sono depositate dal concessionario in un dedicato conto corrente bancario per un periodo di tempo pari a tre anni dalla fine dell’anno solare nel quale è avvenuta l’estrazione in cui è stata realizzata la vincita. Gli interessi maturati su dette somme sono conferiti all’erario, nella misura e con le modalità previste dall’apposito provvedimento per la regolamentazione dei flussi finanziari. 4. Decorso il termine lungo di decadenza di cui al successivo articolo 18, comma 6, le vincite non riscosse, pari o superiori all’importo di 10 (dieci) milioni di euro, sono depositate dal concessionario nel fondo di riserva. L’assegnazione al fondo di riserva avviene a far tempo dall’ottava estrazione scaduto il termine di cui al successivo articolo 18, comma 6. 5. Qualora il saldo del fondo di riserva superi i 20 (venti) milioni di euro, l’importo eccedente viene erogato nel concorso successivo a quello in cui il limite massimo di detto fondo è stato superato, andando ad incrementare il montepremi relativo alla prima categoria ovvero di seconda categoria qualora il montepremi di prima categoria abbia già raggiunto il limite massimo previsto di 120 (centoventi) milioni di euro. 6. Gli interessi generati dalla raccolta relativa allo Stato italiano e maturati sul conto estero gestito dal gruppo saranno conferiti all’erario su base annuale con modalità analoghe a quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia di regolamentazione dei flussi finanziari. 7. Il concessionario dovrà rendicontare in dettaglio, ogni tre mesi ad ADM, sul movimento delle somme, pertinenti alla raccolta italiana, giacenti sul fondo di riserva sopra indicato, ivi compresi gli importi relativi alle vincite non riscosse pari o superiori all’importo di 10 (dieci) milioni di euro, nonché sull’utilizzo di tale fondo di riserva per il pagamento dei premi di prima categoria realizzati in Italia.

ARTICOLO 6 (Modalità di gioco) 1. Presso i punti di vendita fisici la giocata può essere effettuata dal giocatore tramite disposizioni di gioco di seguito elencate: a) espresse per mezzo di schede di partecipazione distribuite dal concessionario e compilate dal giocatore stesso; b) espresse per mezzo di schede di partecipazione precompilate; c) impartite a voce all’operatore addetto al terminale di gioco; d) affidate alla scelta casuale tramite il generatore automatizzato di numeri casuali. Il giocatore può altresì acquistare giocate già convalidate dal titolare del punto di vendita fisico, il quale è tenuto a consegnargli all’atto dell’acquisto le relative ricevute di gioco. 2. La partecipazione al gioco per mezzo dei punti di vendita a distanza si effettua con le modalità stabilite dalla disciplina vigente in materia per i giochi numerici a totalizzatore nazionale. 3. Sono consentite giocate in abbonamento e su prenotazione.

ARTICOLO 7 (Ricevute di gioco, schede di partecipazione e pubblicità alla disciplina del gioco) 1. Nel caso di giocata effettuata presso i punti di vendita fisici, il terminale di gioco, ottenuta la conferma della avvenuta registrazione telematica della giocata presso il centro di totalizzazione del concessionario, emette una ricevuta di gioco, che deve essere custodita dal giocatore con ogni cura e diligenza, rappresentando l’unico titolo valido per la riscossione dei premi, escluso qualsiasi equipollente. Nel caso di giocata effettuata tramite i punti di vendita a distanza, la registrazione della stessa sul sistema del concessionario sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta di gioco. 2. La ricevuta di gioco riporta almeno i seguenti dati, che valgono a tutti gli effetti della convalida: a) le combinazioni di gioco oggetto del pronostico; b) i codici di controllo; c) il numero che contraddistingue il concorso; d) la data di estrazione alla quale il concorso si riferisce; e) il codice identificativo del punto di vendita; f) il codice identificativo del terminale di gioco; g) il numero di combinazioni giocate ed il relativo costo; h) il numero progressivo della giocata; i) la data e l’ora di accettazione della giocata; j) il logo del gioco; k) il logo di ADM, in base alle indicazioni dell’Agenzia; l) la denominazione ed il logo del concessionario; m) in caso di giocate a caratura, il numero identificativo delle relative cedole. 3. All’atto del ritiro della ricevuta di gioco, il giocatore è tenuto a controllarla e, in caso di difformità dei dati su essa riportati rispetto alla propria volontà, comunque espressa, ha la facoltà di richiedere con immediatezza l’annullamento della giocata effettuata, previa restituzione all’operatore della ricevuta difforme. In ogni caso, l’annullamento della giocata non può essere effettuato una volta sopravvenuta la chiusura dell’accettazione delle giocate stesse. Le giocate effettuate tramite i punti di vendita a distanza non sono annullabili. 4. Sono predisposti dal concessionario, preventivamente sottoposti all’approvazione di ADM e messi a disposizione del pubblico, anche attraverso la loro pubblicazione sul sito internet informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale: a) i modelli delle schede di partecipazione al gioco, sia di tipo ordinario che per iniziative straordinarie e di durata limitata nel tempo; b) le istruzioni operative per la compilazione di tutte le tipologie di schede di partecipazione previste ai fini del gioco; c) i modelli delle ricevute di gioco; d) i prospetti di riepilogo delle probabilità di vincita delle dodici categorie di premi. 5. Il concessionario è tenuto a pubblicizzare adeguatamente il presente regolamento, unitamente alle istruzioni operative per l’effettuazione delle giocate nelle loro diverse modalità, a quelle per la riscossione delle vincite ed a quelle per la presentazione dei reclami: a) provvedendo alla loro pubblicazione sul sito internet informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale; b) assicurandone l’esposizione al pubblico presso i punti di vendita fisici. 6. La partecipazione al gioco implica la piena conoscenza del presente regolamento e l’accettazione incondizionata delle disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 8 (Giocate sistemistiche e a caratura) 1. Per giocata sistemistica si intende la giocata ottenuta dallo sviluppo di una disposizione di gioco, comunque impartita dal giocatore, dalla quale derivi matematicamente una pluralità di combinazioni di gioco. Ogni singola giocata a combinazione sistemistica si effettua entro il limite massimo di 32.767 combinazioni di gioco. 2. Per giocata a caratura si intende la suddivisione di una giocata in quote di uguale valore, acquistabili separatamente e denominate cedole di caratura. I giocatori concorrono al pagamento della giocata stessa ed alla suddivisione delle eventuali vincite in misura proporzionale al numero di cedole di caratura acquistate.

TITOLO III GESTIONE OPERATIVA DEL GIOCO E DETERMINAZIONE DELLE VINCITE

ARTICOLO 9 (Responsabilità del concessionario per l’operazione di gioco coordinato “Eurojackpot”) 1. Il concessionario è totalmente responsabile del corretto funzionamento delle operazioni realizzate sul territorio nazionale e risponde verso ADM per eventuali malfunzionamenti occorsi nelle altre sedi appartenenti al gruppo degli operatori per quel che concerne la raccolta del gioco, le operazioni estrazionali, la totalizzazione e il pagamento dei premi. 2. Il concessionario è totalmente responsabile, rimanendo ADM indenne e manlevata da ogni possibile contenzioso, con particolare riferimento alle liti che possano insorgere con gli altri operatori del gruppo nonché da eventuali pretese avanzate da partecipanti al gioco attraverso gli altri operatori.

ARTICOLO 10 (Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco) 1. È istituita una Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, con specifica competenza in ordine alle giocate raccolte sul territorio nazionale. La predetta Commissione curerà le seguenti attività: a) supervisione e controllo di ogni operazione relativa alla custodia dei supporti di memoria di cui al successivo articolo 11, comma 2 ed al riscontro delle giocate vincenti; b) determinazione dell’esclusione dal concorso delle combinazioni giocate afferenti la raccolta nel territorio nazionale qualora dovesse verificarsi la mancata comunicazione in tempo utile da parte del concessionario dei dati di gioco al centro di controllo; c) determinazione dell’importo del montepremi e, per ciascuna categoria di premi, delle giocate vincenti e del relativo importo in coordinamento con il centro di controllo; d) assegnazione, per ciascuna categoria di premi, dell’importo unitario di vincita sulla base delle risultanze delle attività di competenza del centro di controllo; e) verifica, al fine della loro sollecita pubblicazione sul sito internet informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, delle informazioni contenute su un apposito prospetto riepilogativo predisposto dal concessionario di concerto con il centro di controllo, relative a: – combinazione vincente; – ammontare complessivo del montepremi; – ammontare del premio unitario per ciascuna categoria di vincita; – numero delle giocate vincenti per ogni singola categoria di vincita ovunque realizzate; f) autorizzazione alla pubblicazione sul sito internet informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale delle informazioni di cui alla precedente lettera e); g) controllo delle informazioni riportate sul Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso, di cui al successivo articolo 13, comma 1; h) esame e valutazione dei reclami avanzati dai giocatori, per i casi e con le modalità previsti dal successivo articolo 19. 2. La Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, di cui al precedente comma 1, è composta da un dipendente di Area III di uffici centrali dell’Agenzia, con funzioni di presidente e da dipendenti di uffici centrali dell’Agenzia, di cui uno di Area III e uno di Area II o Area I, quest’ultimo anche con funzioni di segretario. Le funzioni di presidente sono svolte dal dipendente di Area III anagraficamente più anziano. La Commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due membri. In caso di impedimento del presidente o del segretario, le rispettive funzioni sono svolte dal componente appartenente all’Area III. 3. Presenziano alle operazioni della Commissione, fornendo altresì il supporto da questa eventualmente richiesto, uno o più rappresentanti del concessionario. 4. Il concessionario mette a disposizione della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, per l’espletamento delle proprie funzioni: a) tutti i dati, ivi compresi quelli relativi alla raccolta, comunicati dal centro di controllo; b) appositi locali ubicati nel comune ove ha sede la Direzione generale di ADM, valutati idonei da ADM e debitamente corredati delle necessarie attrezzature tecniche; c) ogni ulteriore supporto che si rendesse necessario, su richiesta di ADM. 5. Il concessionario è comunque responsabile degli esiti dell’attività della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, ivi compresi quelli conseguiti in base alle comunicazioni, afferenti ciascun concorso, intercorse tra il concessionario ed il centro di controllo, con l’eccezione di quanto direttamente ed esclusivamente dipendente dall’operato di competenza della Commissione stessa. 6. Gli oneri e le spese per il funzionamento della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, stabiliti da ADM, sono totalmente a carico del concessionario. 7. È facoltà di ADM acquisire ogni possibile informazione utile ai fini del controllo sull’andamento del gioco, con ampia facoltà di ispezione, nonché di accesso ad ogni informazione, dispositivo, sistema o locale nella disponibilità del concessionario. 8. Con provvedimenti di ADM possono essere istituite altre competenti commissioni, ai fini dei necessari controlli sul gioco.

ARTICOLO 11 (Determinazione delle giocate vincenti) 1. ADM: a) stabilisce la data, l’ora e le modalità di chiusura dell’accettazione delle giocate, nonché le relative variazioni che dovessero rendersi opportune, sentito il concessionario; b) interviene, ove lo ritenga, per modificare i requisiti di sicurezza adottati dal concessionario per la trasmissione e la registrazione dei dati di gioco sul sistema di elaborazione del gioco “Eurojackpot”. 2. Per ciascun concorso, cessata l’accettazione delle giocate ed esperiti gli opportuni controlli, il concessionario comunica i dati di gioco, firmati e marcati temporalmente, al centro di controllo per le successive attività di spoglio e trasferisce i dati di gioco, firmati e marcati temporalmente, su appositi supporti di memoria digitale, rileggibili e non modificabili, provvedendo altresì a renderli identificabili in modo univoco e certo quanto al loro contenuto, in base alle disposizioni di ADM. Tali dati, corrispondenti alle matrici delle schede del concorso, costituiscono archivio di gioco a tutti gli effetti e fanno fede nei casi di contestazione. 3. I supporti di memoria digitale sono consegnati dal concessionario alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui al precedente articolo 10, mediante apposito verbale di consegna, prima dell’inizio delle estrazioni di cui al sopra indicato articolo 3, nel formato, con le modalità e nel numero di copie ritenuti necessari da ADM, comunque non inferiore a una unità, anche ai fini di successivi controlli e verifiche. 4. La Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, verificata l’osservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma 3, la firma e marcatura temporale dei dati di gioco nonché la leggibilità ed il contenuto dei supporti di memoria digitale da custodire, verbalizza i dati relativi al numero delle giocate effettuate, delle giocate annullate e delle giocate da conteggiare a montepremi. 5. Tassativamente prima dell’ora fissata per le estrazioni di cui al sopra indicato articolo 3, comma 3, i supporti di memoria digitale sono riposti e chiusi in uno o più armadi blindati che solo la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco è in grado di aprire, collocati nel luogo ove la Commissione stessa si riunisce. 6. Completati gli adempimenti previsti ai precedenti commi 4 e 5, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco dà il nulla osta all’effettuazione dell’estrazione, dandone formale comunicazione, tramite il concessionario, al centro di controllo, secondo quanto previsto dal Regolamento estrazionale di cui all’allegato sub A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 7. A seguito dell’avvenuta estrazione di cui al sopra indicato articolo 3, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, acquisita per via telematica, tramite il concessionario, la combinazione vincente dal centro di controllo: a) constata l’integrità degli armadi blindati e la loro regolare chiusura; b) ne estrae i supporti di memoria digitale e li inserisce nell’apposito sistema di elaborazione che effettua l’acquisizione dei dati; c) inserisce la combinazione dei numeri vincenti fornita dal centro di controllo nel suddetto sistema di elaborazione ed avvia il programma che procede all’individuazione delle schede che hanno totalizzato punteggi vincenti ed alla formazione del relativo elenco. 8. Stabilito il numero delle giocate vincenti che concorrono alla ripartizione del montepremi, suddivise per categorie di premi, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, acquisiti i relativi dati dal centro di controllo, provvede: a) all’accertamento verbalizzato delle quote unitarie da pagare per le diverse categorie di premi sulla base delle giocate risultate vincenti e dell’importo del montepremi; b) alla immediata comunicazione al concessionario, con la consegna allo stesso di copia autentica del verbale: – della combinazione vincente; – degli estremi identificativi delle ricevute di gioco relative a giocate vincenti; – delle quote da pagare per le diverse categorie di premi perché sia in grado di compiere gli adempimenti di competenza; c) all’archiviazione digitale di tutti i dati di concorso, di quelli delle vincite e dei verbali, comprensivi di tutti i relativi allegati, in server ridondati inaccessibili alla rete; tale archiviazione viene parimenti effettuata anche presso uno share point accessibile ad ADM. I suddetti dati potranno essere sempre consultati da ADM, in particolare ai fini delle determinazioni relative ai reclami di cui al successivo articolo 19. 9. Tutte le operazioni della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco sono descritte in appositi verbali. Ai verbali relativi alle operazioni di determinazione delle vincite sono allegati, nel formato richiesto da ADM, gli elenchi di tutte le giocate vincenti superiori ad euro 20.000,00 (ventimila/00) nonché l’elenco delle giocate vincenti di tutte le categorie. 10. Per ogni singolo concorso, trascorso il termine per la presentazione dei reclami di cui al successivo articolo 19, comma 2, i dati di gioco verranno conservati per ulteriori due anni, decorsi i quali cessa ogni obbligo di ulteriore conservazione, fatta eccezione per quelli relativi ai reclami o ai ricorsi presentati, siano essi accolti, non accolti o in fase di valutazione, che vanno custoditi fino alla definitiva risoluzione delle controversie. 11. Le necessarie procedure di dettaglio concernenti le funzioni e le attività della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, nonché inerenti ad ogni altro controllo ritenuto necessario, operazioni tutte da verbalizzare, sono stabilite con appositi provvedimenti di ADM.

ARTICOLO 12 (Archivio del gioco) 1. Costituiscono archivio del gioco, effettuato nel territorio dello Stato italiano, i dati di gioco consegnati dal concessionario alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco archiviati in server ridondati inaccessibili alla rete. 2. Costituiscono archivio di sicurezza del gioco i dati di gioco archiviati presso la share point accessibile ad ADM, dopo la chiusura della raccolta di gioco. In casi eccezionali la Commissione di cui al precedente comma 1 può disporre l’utilizzo dell’archivio di sicurezza del singolo concorso di gioco. 3. In caso di impossibilità di utilizzo degli archivi di cui ai precedenti commi 1 e 2, costituiscono archivio del gioco i dati inviati dal concessionario ad ADM per mezzo di collegamenti di rete, con le modalità e la tempistica indicate dall’Agenzia, anche allo scopo di disporre di ulteriori archivi di sicurezza, a fronte di ogni possibile esigenza. 4. Qualora dovesse verificarsi la distruzione o la inutilizzabilità degli archivi di gioco di cui ai precedenti commi 1 e 2, totale o parziale, prima del suo proficuo utilizzo ai fini della determinazione delle vincite e senza possibilità di recupero dei dati, le matrici distrutte o inutilizzabili saranno dichiarate escluse dal concorso e i relativi giocatori avranno diritto, a spese del concessionario, al solo rimborso delle giocate effettuate, indipendentemente dagli esiti del concorso stesso. 5. Saranno, parimenti dichiarate escluse dal concorso, giusta quanto stabilito dal sopra indicato articolo 10, comma 1, lettera b), le combinazioni giocate afferenti la raccolta nel territorio nazionale qualora dovesse verificarsi la mancata comunicazione in tempo utile da parte del concessionario dei dati di gioco al centro di controllo e i relativi giocatori avranno diritto, a spese del concessionario, al solo rimborso delle giocate effettuate, indipendentemente dagli esiti del concorso stesso.

ARTICOLO 13 (Informazioni al pubblico sugli esiti e sull’andamento del gioco) 1. Sulla base delle risultanze degli adempimenti della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui al sopra indicato articolo 10, il concessionario redige un Bollettino ufficiale generale nel quale, per ogni concorso, sono riportati: a) la combinazione vincente; b) l’ammontare del montepremi; c) il numero delle giocate vincenti per ciascuna categoria; d) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria; e) gli estremi identificativi delle ricevute relative a giocate vincenti realizzate sul territorio nazionale; f) la quota di montepremi di categoria non assegnata per mancanza di giocate vincenti, in tutti i territori in cui si svolge il concorso, dalla prima alla dodicesima categoria, con indicazione dell’importo da destinare, rispettivamente, al montepremi di ciascuna categoria del concorso successivo; g) ogni ulteriore comunicazione a tutela degli interessi dei giocatori. 2. Il Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso viene depositato presso la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, che provvede alla sua archiviazione digitale sia per la parte relativa ai dati generali di concorso, sia per la parte relativa alle matrici vincenti della raccolta nazionale, prima dell’apertura delle operazioni di cui al sopra indicato articolo 10, relative al concorso successivo. 3. Il Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso viene, altresì, pubblicato dal concessionario sul sito internet informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, limitatamente alle informazioni di cui alla precedente lettera a), entro 2 giorni utili dalla comunicazione dei relativi dati da parte della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco e deve riportare la data della sua pubblicazione. Sul sito internet è reso disponibile, altresì, un applicativo per il riscontro delle giocate vincenti. 4. Ad ogni concorso, il concessionario redige altresì appositi bollettini ufficiali per ciascun punto di vendita fisico, che sono ad essi inviati entro due giorni utili da quello in cui hanno avuto luogo le operazioni della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, con obbligo di esporli al pubblico. In tali bollettini sono riportati: a) la combinazione vincente; b) l’ammontare del montepremi; c) il numero delle giocate vincenti per ciascuna categoria, realizzate sul territorio nazionale; d) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria, realizzati sul territorio nazionale; e) gli estremi identificativi delle ricevute relative a giocate vincenti effettuate presso lo stesso punto di vendita fisico; f) la quota montepremi di categoria non assegnata per mancanza di giocate vincenti, in tutti i territori in cui si svolge il concorso, dalla prima alla dodicesima categoria, con indicazione dell’importo da destinare, rispettivamente, al montepremi di ciascuna categoria del concorso successivo; g) ogni ulteriore comunicazione a tutela degli interessi dei giocatori.

TITOLO IV FLUSSI FINANZIARI

ARTICOLO 14 (Incaricati della raccolta del gioco e relativi compensi) 1. La raccolta delle giocate relative al gioco “Eurojackpot” sul territorio nazionale è effettuata dal concessionario attraverso i punti facenti parte della propria rete di vendita in virtù di un apposito accordo contrattuale stipulato con il concessionario. 2. Il punto di vendita è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di giochi a pena di annullamento dell’accordo di cui al precedente comma 1. Il concessionario vigila, sotto la propria responsabilità, sull’osservanza dei suddetti obblighi, con particolare riferimento al mantenimento nel tempo dei requisiti soggettivi richiesti dalle norme e dall’accordo contrattuale di cui al precedente comma 1, provvedendo a risolvere il contratto stesso ove ne siano ravvisabili le condizioni. 3. Al punto di vendita fisico è riconosciuto il compenso fissato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge dall’articolo 1 della legge 27 febbraio 2002, n. 16, nella misura dell’8 per cento del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte. Tale percentuale è suscettibile delle variazioni previste per legge. 4. Al punto di vendita a distanza è riconosciuto il compenso fissato con riferimento al disposto dell’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nella misura dell’8 per cento del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte. Tale percentuale è suscettibile delle variazioni previste per legge. 5. Il compenso del concessionario è calcolato in misura percentuale sulla raccolta del gioco, con i criteri fissati nell’Atto di convenzione, nonché con le maggiorazioni ivi previste, ove ne ricorrano le condizioni.

ARTICOLO 15 (Rendicontazione) 1. Il concessionario del gioco, responsabile della gestione del relativo totalizzatore, fornisce ad ADM la rendicontazione della gestione finanziaria, relativamente a ciascun concorso per quel che concerne la raccolta relativa al solo Stato italiano. Il rendiconto, il cui modello è proposto dal concessionario sulla base delle indicazioni di ADM e sottoposto all’approvazione dell’Agenzia, contiene in ogni caso almeno le seguenti informazioni: a) incasso totale lordo delle giocate raccolte, distinto tra il gioco raccolto con la propria rete di vendita e quello raccolto tramite i canali di partecipazione a distanza; b) compenso spettante ai punti di vendita, distinto tra il gioco raccolto tramite la rete dei punti di vendita fisici e quello raccolto tramite i punti di vendita a distanza; c) compenso del concessionario; d) importo del montepremi, distinto per categorie di vincita; e) numero delle combinazioni vincenti per ciascuna categoria di vincita e relativa quota calcolata sul montepremi di categoria comune; f) importi da versare all’erario, suddivisi tra gli appositi capitoli previsti dal bilancio di entrata dello Stato e comunque indicati da ADM; g) movimentazioni concernenti i versamenti effettuati sul fondo di garanzia (booster fund); h) altri importi dovuti in base alle norme in vigore. Su indicazione di ADM, il concessionario è tenuto a produrre ulteriori rendiconti. 2. Il concessionario del gioco è tenuto, altresì, al rendiconto nei confronti della Ragioneria generale dello Stato, responsabile dell’accertamento delle entrate erariali, con le modalità da essa prescritte, nonché a presentare il conto giudiziale, come previsto dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 16 (Versamenti all’erario) 1. Il concessionario è sempre responsabile dell’integrale versamento della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario, anche nel caso di parziale o mancato pagamento da parte di uno o più punti di vendita, fatta salva ogni facoltà di rivalsa ed indennizzo nei confronti dei punti di vendita medesimi. 2. Per ciascun concorso i versamenti all’erario si effettuano presso la tesoreria dello Stato di Roma, con le modalità stabilite da ADM con l’apposito provvedimento adottato per la regolamentazione dei flussi finanziari, entro due giorni lavorativi utili decorrenti dalla disponibilità delle somme raccolte. Il momento in cui le somme raccolte sono ritenute disponibili per il concessionario è fissato convenzionalmente in 3 giorni lavorativi utili dalla scadenza della settimana contabile di riferimento, intesa come il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si raccoglie il gioco. In caso di ritardato versamento, si applicano penalità ed interessi, con i criteri e nella misura previsti. 3. Con versamenti sul competente capitolo indicato da ADM, da effettuarsi entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di decadenza di cui al successivo articolo 18, comma 6, il concessionario corrisponde gli importi relativi alle vincite non riscosse. I relativi interessi sono conferiti nella misura e con le modalità previste dal citato provvedimento per la regolamentazione dei flussi finanziari.

ARTICOLO 17 (Giocate in abbonamento e su prenotazione) 1. Le giocate in abbonamento e su prenotazione di cui al sopra indicato articolo 6, comma 3, vengono contabilizzate in occasione dei rispettivi concorsi cui fanno riferimento. La raccolta delle giocate in abbonamento produce interessi in favore dell’erario, anche per la quota relativa al montepremi, da calcolarsi in modo differenziato per ciascun concorso, con riferimento ai periodi intercorrenti tra il pagamento dell’abbonamento ed i singoli concorsi ricompresi nell’abbonamento medesimo. Tali interessi vengono corrisposti con frequenza trimestrale, con le modalità stabilite da ADM.

ARTICOLO 18 (Pagamento delle vincite) 1. Il concessionario effettua, a cura e sotto la sua piena responsabilità, indipendentemente dal soggetto che materialmente lo esegue, il pagamento delle vincite realizzate relativamente alla raccolta di propria competenza. 2. Per quanto riguarda le giocate effettuate tramite la rete dei punti di vendita fisici, la ricevuta di partecipazione al gioco, in originale ed integra, costituisce l’unico titolo valido per la riscossione dei premi, previa opportuna verifica. Nei casi in cui le ricevute relative alle giocate vincenti vengano presentate presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal concessionario o presso altri punti di vendita, il pagamento delle vincite si effettua: a) presso qualsiasi punto di vendita del concessionario, nei casi in cui l’importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di euro 520,00 (cinquecentoventi/00); b) presso il punto di vendita del concessionario nel quale è stata effettuata la giocata vincente, nei casi in cui l’importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00); c) presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal concessionario, nei casi in cui l’importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00); d) presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario, per la riscossione delle vincite senza limiti di importo. L’elenco dei punti di pagamento di cui alle precedenti lettere c) e d) è esposto presso i punti di vendita e pubblicato sul sito internet informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. 3. Nei casi in cui la vincita sia relativa ad una giocata effettuata tramite i punti di vendita a distanza si applicano le disposizioni vigenti in materia stabilite dal decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/Giochi/Ena del 4 maggio 2011, recante “Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale”. 4. Alle vincite realizzate, relative a giocate effettuate tramite la rete dei punti di vendita fisici nonché dei punti di vendita a distanza del concessionario, è applicato un diritto del 20 per cento sulla parte di vincita eccedente l’importo di euro 500,00 (cinquecento/00). L’importo del 20 per cento, trattenuto dal concessionario, quale sostituto d’imposta, all’atto del pagamento della vincita stessa, è versato, unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta di gioco dovuta all’erario, a favore del capitolo 1804 dello Stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato. 5. Il pagamento dei premi si effettua, dietro consegna delle ricevute di gioco vincenti integre ed in originale: a) nei casi di cui alla lettera a) del precedente comma 2, in contanti o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa antiriciclaggio; b) nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma 2, in contanti o con assegno circolare non trasferibile, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa antiriciclaggio; c) nei casi di cui alla lettera c) del precedente comma 2, a mezzo di bonifico bancario, previa prenotazione del pagamento, nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio; d) nei casi di cui alla lettera d) del precedente comma 2, a mezzo di bonifico bancario o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili, nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio. Il pagamento dei premi si effettua con le modalità proposte dal concessionario ed approvate da ADM, debitamente pubblicizzate presso i punti di vendita e sul sito internet informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. 6. Il termine massimo per la presentazione delle ricevute di gioco vincenti è di 90 giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell’esito del concorso, a pena di decadenza di ogni diritto. Trascorsi 60 giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell’esito del concorso, le ricevute vincenti possono essere presentate esclusivamente presso i punti di pagamento del concessionario, di cui alla lettera c) del precedente comma 2. Costituisce eccezione la vincita pari o superiore ad euro dieci (10) milioni per la quale il termine per poterla reclamare è stabilito in tre anni dalla fine dell’anno solare nel quale è avvenuta l’estrazione in cui è stata realizzata la vincita. 7. Il pagamento dei premi si effettua: a) nel caso di vincite di importo inferiore ad euro 1.000.000 (unmilione/00), entro il termine di 30 giorni solari dalla data di consegna della ricevuta di gioco vincente; b) nel caso di vincite di importo pari o superiore ad euro 1.000.000 (unmilione/00), ed a condizione che non sia stato presentato alcun reclamo che possa pregiudicare il diritto alla vincita rivendicata o il valore ad essa attribuito, entro 31 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione dei reclami stessi. Ove fossero stati presentati reclami, l’importo delle vincite è corrisposto dopo la definizione dei medesimi. 8. Per ogni vincita pagata oltre il termine fissato sono dovuti al vincitore, da parte del concessionario, interessi pari al tasso legale, calcolati al momento del pagamento del premio nonché le penali previste dall’Atto di convenzione per il rapporto di concessione dell’esercizio, della gestione e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. 9. Il concessionario è tenuto a custodire le ricevute di partecipazione, direttamente o per il tramite dei punti di vendita, ma sempre sotto la propria diretta responsabilità: a) per 1 anno a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell’esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo inferiore a euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00); b) per 2 anni a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell’esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo uguale o superiore a euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00); c) per tutto il tempo necessario alla definizione delle controversie, nel caso di ricevute a qualsiasi titolo oggetto di contestazione, in relazione ai reclami presentati ai sensi ed agli effetti del successivo articolo 19, nonché alle azioni esperite in sede giurisdizionale; d) per 1 anno, nel caso delle ricevute relative alle giocate annullate. Le ricevute non più soggette all’obbligo di conservazione devono essere distrutte con le modalità stabilite con provvedimento di ADM. 10. I dati anagrafici dei portatori delle ricevute di gioco vincenti, di cui è obbligatoria la comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto delle attività di riciclaggio dei proventi da attività illecite, sono conservati dal concessionario sotto la propria responsabilità, a disposizione dell’Autorità competente.

TITOLO V SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E TUTELA DEL GIOCATORE

ARTICOLO 19 (Presentazione e trattamento dei reclami in materia di vincite) 1. Il giocatore può avanzare reclamo scritto per ottenere il riconoscimento del premio o dei premi, avverso la mancata pubblicazione nel Bollettino ufficiale generale o nel Bollettino ufficiale del punto di vendita fisico degli estremi di una scheda con la quale ritenga di essere vincitore con una o più giocate, ovvero in caso di pubblicazione degli estremi stessi, ma con vincite inferiori a quello cui si ritiene di aver diritto, per numero o importo. 2. I reclami di cui al precedente comma 1 devono essere obbligatoriamente accompagnati dall’originale delle rispettive ricevute di gioco e, a pena di decadenza da ogni diritto, devono essere presentati al concessionario entro 60 giorni solari dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale generale del concorso di riferimento. 3. Il concessionario è tenuto a protocollare i reclami di cui al precedente comma 1 ed a trasmetterli alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui al sopra indicato articolo 10 entro il tempo massimo di 14 giorni dalla ricezione, corredati da una preliminare istruttoria. E’ facoltà della suddetta Commissione disporre indagini e richiedere ogni utile elemento di conoscenza in merito al caso oggetto del reclamo al concessionario, che è tenuto a fornirlo con la massima tempestività consentita. 4. Per i reclami la Commissione di cui al sopra indicato articolo 10 è tenuta a pronunciarsi per iscritto, accogliendo o respingendo il ricorso, redigendo apposito verbale. 5. I reclami accolti e quelli respinti sono pubblicati, alla prima occasione utile, nel Bollettino ufficiale generale, nonché nei bollettini ufficiali affissi presso i punti di vendita fisici nei quali sono state effettuate le giocate oggetto dei reclami. 6. Nel caso in cui un reclamo in materia di vincite sia accolto, la Commissione che ha assunto la decisione in merito dispone, con comunicazione scritta, il pagamento del relativo importo agli aventi diritto, che il concessionario è tenuto ad effettuare, nella misura stabilita a seguito della rideterminazione delle quote, effettuata dal concessionario stesso, a proprie spese e senza possibilità di rivalsa nei confronti di ADM o dell’Erario, con la maggiorazione degli interessi dovuti e delle spese sostenute dal ricorrente. 7. Per i premi non ancora riscossi, la vincita viene corrisposta nel suo esatto ammontare. In nessun caso è ammessa la rivalsa pro quota nei confronti dei giocatori aventi diritto a premi il cui importo sia stato già calcolato e pubblicato sui bollettini ufficiali, ove tali premi siano stati già corrisposti. 8. È facoltà del giocatore esperire l’azione giudiziaria, anche in mancanza della previa interposizione del reclamo. 9. È fatta salva per il concessionario la facoltà di rivalersi nei confronti di soggetti terzi eventualmente responsabili, del tutto o in parte, per dolo o colpa, di atti, omissioni ovvero inadempimenti rispetto alla corretta esecuzione della raccolta e convalida del gioco che abbiano cagionato pregiudizio economico o all’immagine del gioco stesso. 10. In caso di mancata osservanza dei livelli di servizio, stabiliti dall’Atto di convenzione per il rapporto di concessione dell’esercizio, della gestione e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, al concessionario si applicano le penali ivi previste.

ARTICOLO 20 (Sospensione del gioco e della relativa raccolta) 1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si riserva di sospendere la raccolta e, quindi, la partecipazione al gioco “Eurojackpot”, senza onere alcuno a proprio carico, nell’esercizio delle funzioni pubbliche espressamente attribuitele dalle leggi vigenti in materia, al fine di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 21 (Entrata in vigore) 1. Le disposizioni di cui alla presente determinazione direttoriale entrano in vigore, in concomitanza con tutti i Paesi membri del Consorzio del gioco “Eurojackpot”, a far data dal 25 marzo 2022, fatta eccezione per l’introduzione della seconda giornata di estrazione, di cui al sopra riportato articolo 3, comma 4, che entra in vigore dal 29 marzo 2022.

ARTICOLO 22 (Abrogazioni) 1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente determinazione direttoriale cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al decreto direttoriale prot. n. 79357/RU del 2 ottobre 2014, richiamato nelle premesse, sulla cui base continuano, comunque, ad essere regolati i rapporti ancora pendenti sorti in vigenza del menzionato decreto.

cdn/AGIMEG