Bozza Legge di Bilancio: inserite le proposte di ADM sul taglio del canone di proroga onerosa del Bingo e sugli interventi sul Registro Unico degli Operatori del Gioco Pubblico. Ecco il TESTO INTEGRALE

Le proposte presentate dal direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, hanno trovato riscontro, al momento per quanto riguarda Bingo e Registro Unico per gli Operatori di Gioco Pubblico, nella bozza della Legge di Bilancio 2021 che sta circolando in queste ore. ECCO LE PROPOSTE DEL DIRETTORE DI ADM PUBBLICATE DA AGIMEG. L’articolo 191 della bozza della Legge di Bilancio è dedicato al mercato del gioco. In particolare nel documento è previsto il cambiamento delle condizioni delle proroghe onerose del Bingo. Il segmento, in crisi per la pandemia, potrà infatti contare su un versamento di 2.800 euro mensili, invece dei 7.500, da parte dei concessionari per continuare ad operare. Inoltre modifiche anche per quanto riguarda il Registro Unico per gli Operatori del Gioco Pubblico.

Ecco il testo integrale della parte sui giochi inserita nella bozza della Legge di Bilancio 2021.

ART. 191.
(Disposizioni in materia di giochi)
1. A decorrere dalla prima scadenza successiva alla riapertura delle sale Bingo, come consentita dai provvedimenti degli Enti locali competenti per territorio adottati nei mesi di giugno e luglio 2020, e fino alla scadenza del termine per il versamento relativo al mese di maggio 2021, l’importo del canone mensile di cui all’articolo 1, comma 636, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 può essere versato, entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni.
2. I titolari di concessione per l’esercizio del gioco del Bingo che scelgano la modalità di versamento del canone di proroga delle concessioni di cui al comma precedente sono tenuti a versare la restante parte e fino alla copertura dell’intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa, con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 30 giugno 2021 e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 16 dicembre 2022.

3. Le somme versate a titolo di canone mensile nel periodo decorrente dalla prima scadenza successiva alla riapertura delle sale Bingo di cui al comma 1 e fino all’entrata in vigore della presente norma, in eccedenza rispetto alla misura indicata nel comma 1, sono decurtate dall’importo complessivo maturato dal singolo concessionario quale somma da rateizzare secondo le modalità indicate nel comma 2.
4. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione, pari a euro 3.178.080 per l’anno 2020 ed euro 1.723.338,8 per l’anno 2021, si provvede mediante XXXXXX.

Interventi sul Registro Unico degli operatori del gioco pubblico
5. All’articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) i soggetti: 1) produttori e 2) proprietari degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 3) possessori o detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita”;
2) dopo la lettera g) è inserita la seguente: “g-bis) i concessionari delle lotterie istantanee”;
b) al comma 4, dopo le parole “regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,” sono inserite le seguenti: “ove previste,”;
c) al comma 7, dopo le parole “con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze” sono inserite le seguenti: “al fine di garantire omogeneità fra i diversi ambiti di gioco, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la legalità del settore e l’affidabilità degli operatori sono individuati ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi per l’iscrizione al Registro e” e dopo le parole “alla cancellazione” sono inserite le parole “e sospensione”;
d) al comma 9, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Al fine di consentire la necessaria informazione sulla effettiva iscrizione al Registro dei singoli operatori del gioco pubblico, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblica sul proprio sito istituzionale i dati identificativi degli iscritti e l’indirizzo degli esercizi ove viene effettuata la raccolta di gioco”;
e) al comma 10, le parole “novantesimo giorno” sono sostituite dalle seguenti: “centocinquantesimo giorno” e le parole “è abrogato” sono sostituite dalle parole “cessa di avere efficacia”.
6. All’articolo 1, comma 636, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 tra le parole “, oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese” e le parole “inferiore a quindici giorni,” inserire le seguenti: “pari o”.

Relazione Illustrativa
Commi da 1 a 4
I DPCM adottati nei mesi di febbraio e di marzo per far fronte all’emergenza Coronavirus sul territorio nazionale hanno previsto la chiusura, prima su una parte del territorio poi sull’intero territorio nazionale, delle sale giochi, rendendo, pertanto, impossibile o difficile la raccolta di gioco pubblico, anche in considerazione del divieto di spostamento fisico sul territorio.
Nel corso dei mesi di giugno e luglio 2020 le Regioni hanno consentito la riapertura delle attività di gioco, tra le quali le sale Bingo; l’applicazione delle disposizioni di prevenzione della diffusione del contagio del Covid19, previste dagli Enti locali, ha comportato una contrazione della raccolta del gioco dovuta al minor afflusso di giocatori e alla dilatazione dei tempi di svolgimento delle singole partite.
Le misure di limitazione degli orari di apertura, tra le altre, delle sale Bingo, emanate con il DPCM del 18 ottobre 2020, i successivi interventi adottati con Ordinanze degli Enti locali e le misure adottate con il DPCM del 24 ottobre 2020, hanno delineato ulteriori contrazioni nell’esercizio delle attività delle sale Bingo.
L’intervento legislativo mira a consentire la postergazione e la rateizzazione del pagamento di una parte dell’importo del canone mensile dovuto dai soggetti titolari delle concessioni per l’esercizio del gioco del Bingo, tenuto conto delle difficoltà economiche in cui versa il settore, consentendo ai concessionari di far fronte all’emergenza di tipo finanziario prodottasi, evitando, altresì, importanti ricadute anche sui livelli occupazionali.
Al contempo la norma mira a prevenire possibili iniziative di contenzioso da parte di concessionari interessati a ottenere pronunce analoghe a quelle adottate dal Consiglio di Stato (ordinanza 336/2020) e dal TAR Lazio (ordinanza 6247/2020) con le quali un totale di 44 concessioni su 195 sono state autorizzate a versare l’importo di euro 2.800 mensili e, per la parte restante e fino alla copertura dell’intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa (pari a euro 7.500), devono prestare fideiussione bancaria o assicurativa, ulteriore rispetto alla cauzione già prestata a garanzia degli obblighi convenzionali.

Le citate ordinanze sono state emesse nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale relativa articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui ha aumentato l’importo del canone mensile per la proroga delle concessioni Bingo da euro 5.000 a euro 7.500.
Comma 5
La disposizione di cui al comma 5 propone di rettificare alcuni passaggi poco chiari della norma originaria che potrebbero creare contenzioso nella sua applicazione concreta e di integrarne il contenuto per garantire omogeneità fra i diversi ambiti di gioco, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la legalità del settore e l’affidabilità degli operatori.
Comma 6
L’intervento di cui al comma 6 mira, a colmare una carenza presente nel testo dell’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita “636. Al fine di contemperare il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l’esigenza di perseguire, in materia di concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2020 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede entro il 30 settembre 2020, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro a una gara per l’attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco attenendosi ai seguenti criteri direttivi:
a) introduzione del principio dell’onerosità delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di euro 350.000 della soglia minima corrispettiva per l’attribuzione di ciascuna concessione;
b) durata delle concessioni pari a nove anni, non rinnovabile;
c) versamento della somma di euro 7.500, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita, fermi in ogni caso la sottoscrizione dell’atto integrativo previsto dall’articolo 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti, e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga fatta eccezione per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
d) all’atto dell’aggiudicazione, versamento della somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della concessione;
d-bis) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato;
e) determinazione nella somma complessiva annua di euro 300.000 dell’entità della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell’Amministrazione statale, durante l’intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite.”.
In particolare, la lettera c) del comma 636 disciplina la quantificazione dell’importo del canone mensile nella misura di euro 7.500, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni.
Dalla lettura di questa disposizione emerge che non è disciplinata l’ipotesi in cui la frazione di mese per la quale quantificare l’importo del canone sia pari a quindici giorni. Ove si verificasse questa ipotesi, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si troverebbe nella necessità di quantificare l’importo di una entrata erariale in assenza di una norma per detta fattispecie.
La proposta di intervento normativo ha la finalità di eliminare una potenziale criticità in sede di applicazione della norma per una maggiore certezza del diritto.
L’equiparazione dell’importo dovuto per una frazione di mese pari a quindici giorni, a quanto previsto per le frazioni di mese inferiori a detta durata, è motivata dalla finalità di contenere l’importo dovuto dai concessionari in relazione a una disposizione normativa che ha dato luogo a impugnazioni in sede giurisdizionale.

Al momento è pendente innanzi alla Corte Costituzionale il giudizio in merito alla questione di legittimità costituzionale relativa all’articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui, modificando l’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha innalzato il canone mensile da euro 5.000 a euro 7.500.
Inoltre, nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale, il Consiglio di Stato (ordinanza 336/2020) e il TAR Lazio (ordinanza 6247/2020) hanno autorizzato, in sede cautelare, 44 concessionari su 196 totali a versare l’importo di euro 2.800 mensili e, per la parte restante e fino alla copertura dell’intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa (pari a euro 7.500), a prestare fideiussione bancaria o assicurativa, ulteriore rispetto alla cauzione già prestata a garanzia degli obblighi convenzionali.

es/AGIMEG