Se ne parlava da qualche giorno ed oggi il direttore generale di ADM, Marcello Minenna, ha firmato la determinazione che istituisce l’elenco degli apparecchi senza vincite in denaro che non saranno soggetti ad omologazione.
In particolare, nel documento si legge che “Sono inseriti nell’elenco AMEE le tipologie di apparecchi da intrattenimento meccanici ed elettromeccanici senza vincita in denaro previsti dall’articolo 110, comma 7, lettere c-bis) e c-ter), individuati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fra quelli:
a. basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica;
b. o che riproducono esclusivamente audio e/o video:
c. o sono privi di interazione con il giocatore.
Gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettere c-bis), inoltre, non devono distribuire
tagliandi”.
Ecco il DOCUMENTO INTEGRALE ed il testo della DETERMINA
DETERMINAZIONE ELENCO APPARECCHI ESENTATI OMOLOGHE
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e
110;
VISTO l’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni,
recante le disposizioni per il rilascio da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato dei nulla osta per la produzione ed importazione in Italia nonché dei nulla osta per la messa
in esercizio degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento per il gioco lecito di cui
all’articolo 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.;
VISTO l’articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni,
ed in particolare i commi 1 e 6;
VISTO l’articolo 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO l’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1971, n. 640,
e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
con legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, che ha disposto, a
decorrere dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato nell’Agenzia delle dogane, assumendo quest’ultima la nuova denominazione di Agenzia
delle dogane e dei monopoli;
VISTO l’articolo 104 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni con
legge 13 ottobre 2020, n. 126 di modifica del comma 7-ter dell’art. 110 del T.U.L.P.S. che dispone
“… con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli … sono definite le regole tecniche
finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei
medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla
normativa vigente”;
VISTO l’articolo 18-ter, comma 2 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge
29 giugno 2022, n. 79 che recita “All’articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7.1. Con provvedimento
del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno,
sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) che non distribuiscono tagliandi
e di cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono
esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta fermo,
comunque, l’obbligo di versamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis, comma 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. A tal fine, con il decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze di cui al successivo comma 7-ter), sono previsti specifici obblighi dichiarativi.”;
VISTA la determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n.
151294 del 18 maggio 2021 (DRTEC), recante le regole tecniche per la produzione,
l’importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7
del T.U.L.P.S.;
VISTA la determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n.
172999 del 1 giugno 2021, come modificata dalla determinazione n. 480037 del 16 dicembre 2021
(DRA), recante le regole amministrative per la produzione, l’importazione, l’installazione e
l’utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110,
comma 7, del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili
nei punti di offerta;
VISTA la determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n.
250623 del 10 giugno 2022, recante regole per l’applicazione della nuova regolamentazione in
materia di apparecchi senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. agli
apparecchi utilizzati nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi
dell’articolo 69 del T.U.L.P.S;
CONSIDERATO che, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 18-ter, comma 2 del
decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 è necessario
individuare le specifiche tipologie di apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera
c-bis) dell’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. che non distribuiscono tagliandi e di cui alla
lettera c-ter), che siano basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducano
esclusivamente audio e/o video o che siano privi di interazione con il giocatore, da inserire in un
elenco da aggiornare annualmente, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38,
commi, 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di verifica tecnica di conformità e
rilascio dei nulla osta di distribuzione e di esercizio;
RITENUTO necessario individuare le modalità e i criteri per l’aggiornamento annuale del citato
elenco e, in ragione dell’attuale fase di attuazione della nuova regolamentazione in materia di
apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., di dover anticipare
per il primo anno di attuazione, la data di emanazione dell’elenco stesso, al fine di evitare
all’utenza adempimenti non più necessari;
VISTA la nota del 4 luglio 2022 ricevuta, in fase di prima attuazione, da parte dei rappresentanti
dei produttori e gestori componenti del Comitato Tecnico aperto in materia di apparecchi da
intrattenimento senza vincita in denaro, istituito a seguito dell’Hearing dell’8 novembre 2021,
riportante la proposta di tipologie di apparecchi da inserire nel citato elenco di cui all’articolo 18-
ter, comma 2 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
VISTO il verbale del Comitato Tecnico Aperto riunitosi in data 4 luglio, nel corso del quale è
stato definito l’elenco definitivo di cui all’articolo 18-ter, comma 2 del decreto legge 30 aprile
2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
(ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEGLI APPARECCHI NON SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI DI
CUI ALL’ARTICOLO 38, COMMI 3 E 4 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388)
1. Ai sensi dell’articolo 18-ter, comma 2 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79, è istituito l’elenco degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici
senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. non soggetti alle
disposizioni di cui all’articolo 38, commi 3 e 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
denominato elenco AMEE (Apparecchi Meccanici ed Elettromeccanici Esentati).
2. Le presenti disposizioni si applicano unicamente agli apparecchi appartenenti alle tipologie
inserite nell’elenco AMEE e messi in esercizio in luoghi aperti al pubblico, circoli e
associazioni di qualunque specie e nelle attività di spettacolo viaggiante di cui all’articolo 69
del T.U.L.P.S. Esulano dalla presente normativa, pertanto, gli apparecchi installati in luoghi
privati.
3. Sono inseriti nell’elenco AMEE le tipologie di apparecchi da intrattenimento meccanici ed
elettromeccanici senza vincita in denaro previsti dall’articolo 110, comma 7, lettere c-bis) e
c-ter), individuati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fra quelli:
a. basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica;
b. o che riproducono esclusivamente audio e/o video:
c. o sono privi di interazione con il giocatore.
Gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettere c-bis), inoltre, non devono distribuire
tagliandi.
4. Per l’anno 2022 e fino al suo aggiornamento è approvato l’elenco AMEE allegato alla
presente determinazione direttoriale.
ARTICOLO 2
(AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO)
1. L’elenco AMEE è aggiornato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 15
novembre di ogni anno.
2. Le tipologie di apparecchi inserite nell’elenco AMEE possono essere eliminate solo qualora
perdano le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 3.
3. Le richieste motivate di aggiornamento dell’elenco con ulteriori tipologie di apparecchi aventi
le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 3 possono essere presentate dai produttori degli
apparecchi o dalle associazioni rappresentative dei produttori o dei gestori di apparecchi fra
il 15 settembre e il 15 ottobre di ogni anno.
4. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli istruisce le richieste, ne valuta la rispondenza alle
caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 3 e, in caso di esito positivo, aggiorna l’elenco con
le nuove tipologie di apparecchi.
5. L’approvazione del nuovo elenco AMEE annuale abroga e sostituisce il precedente.
ARTICOLO 3
(REGIME DEGLI APPARECCHI INSERITI NELL’ELENCO)
1. Gli apparecchi appartenenti alle tipologie inserite nell’elenco AMEE non necessitano della
verifica di conformità del modello, né del rilascio dei titoli autorizzatori a produttori e
importatori, nonché ai loro gestori, di cui all’articolo 38, commi 3 e 4 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
2. Agli apparecchi appartenenti alle tipologie inserite nell’elenco AMEE non si applicano le
lettere a), b), n) dell’articolo 3 e gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della determinazione del Direttore
Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 151294 del 18 maggio 2021, gli articoli
3, 5 e 8 della determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei
monopoli n. 172999 del 1 giugno 2021, come modificata dalla determinazione n. 480037 del
16 dicembre 2021 e l’articolo 4 della determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia
delle Dogane e dei monopoli n. 250263 del 10 giugno 2022 in materia di spettacolo
viaggiante.
3. Gli apparecchi appartenenti alle tipologie inserite nell’elenco AMEE non rispondenti alle
caratteristiche di cui all’articolo 18-ter, comma 2 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36
convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono soggetti alle specifiche sanzioni previste
dall’articolo 110, comma 9 del T.U.L.P.S.
4. Ai soli fini del pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis, comma
5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, i gestori degli
apparecchi inseriti nell’elenco AMEE e messi in esercizio in luoghi aperti al pubblico, circoli
e associazioni di qualunque specie e nelle attività di spettacolo viaggiante di cui all’articolo
69 del T.U.L.P.S., sono sottoposti ad obblighi dichiarativi definiti dal decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze di cui all’articolo 110, comma 7-ter del T.U.L.P.S.
ARTICOLO 4
(ENTRATA IN VIGORE)
1. L’elenco AMEE entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione della presente
determinazione direttoriale. Da tale data, per gli apparecchi appartenenti alle tipologie inserite
nell’elenco AMEE non sono rilasciati ulteriori nulla osta di distribuzione e di esercizio e quelli
già rilasciati perdono di efficacia. Le autodichiarazioni già effettuate per il rilascio dei nulla
osta di esercizio saranno considerate valide ai fini del pagamento dell’imposta sugli
intrattenimenti, in luogo dell’adempimento agli obblighi dichiarativi di cui al precedente
articolo 3, comma 4.