Il Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto con una nuova determina la decadenza dalla concessione per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici ai sensi dell’articolo 24, comma 22, della Legge 7 luglio 2009 n. 88, (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2008 ndr) di cui all’atto integrativo della convenzione n. 15146, stipulato con la Joka S.r.l. in data 23 dicembre 2015; il contestuale incameramento della garanzia di cui all’art. 15 dell’atto integrativo stipulato, ai sensi dell’art. 21, comma 7 dello stesso atto; il distacco immediato dal totalizzatore nazionale. “VISTA la nota n. 127442 del 27 aprile 2020 con la quale è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e ss. della Legge n. 241/90, l’avvio del procedimento di decadenza per le seguenti motivazioni: – la garanzia di cui alla fidejussione della Pannonia n. BIT0018589/00 del 26 febbraio 2019, presentata da codesta Società, risulta scaduta alla data del 31 dicembre 2019 e non è stata rinnovata così come previsto dall’ articolo 15 dello Schema di atto integrativo della convenzione di concessione, necessaria per mantenere il regime di prosecuzione, ai sensi dell’art 1, comma 933 della Legge n. 208/2015; – non aver effettuato i seguenti versamenti erariali: Imposta unica anno 2018: € 30.333,96 (importo complessivo di capitale interessi e sanzioni); Imposta unica anno 2019: € 49.544,52 (a cui dovranno aggiungersi interessi e sanzioni); Imposta unica anno 2020: € 4,56 (a cui dovranno aggiungersi interessi e sanzioni); Canone anno 2020: € 7.865,59 (a cui si aggiunge la penale di € 786,56); – in relazione agli interessi sui conti dedicati, la mancata comunicazione delle eventuali somme maturate e la relativa trasmissione degli estratti conto; – in relazione ai conti dormienti, il mancato versamento dell’importo di € 25.533,16 e le mancate autodichiarazioni dei dovuti successive al 2017. VISTA la nota del 19 maggio 2020, con cui la società Joka S.r.l. ha addotto giustificazioni sulle carenze contestate e ha chiesto una proroga dei termini sino al 31 agosto 2020 per poter portare a compimento una cessione di ramo d’azienda in corso di definizione, a seguito della quale avviare il trasferimento di titolarità della concessione sanando nel contempo le irregolarità contestate; VISTA la nota n. 180249 del 12 giugno 2020, con cui è stato comunicato alla Joka s.r.l. che le argomentazioni addotte non potevano ritenersi giustificative, evidenziando altresì l’impossibilità di mantenere la vigenza della convenzione di concessione senza idonea garanzia a copertura degli obblighi convenzionali, di cui all’art. 15 della convenzione stessa, e concedendo, solo in considerazione del periodo di emergenza sanitaria in corso, valutato l’interesse erariale, ulteriori 20 giorni di proroga per la rimozione delle inadempienze; VISTA la nota del 30 giugno 2020, con cui la predetta società ha presentato una ulteriore richiesta di sospendere o procrastinare i termini della definizione del procedimento di decadenza avviato, a motivo della sottoscrizione di una “lettera di intenti” con la quale la società Multigioco S.r.l., già titolare di una concessione GAD n. 15133, ha manifestato il proprio interesse all’acquisizione della concessione n. 15146 la cui titolarità è in capo alla Joka srl, strettamente vincolata alla verifica del buono stato della situazione patrimoniale debitoria e finanziaria della concessione in argomento; VISTA la nota n. 248985 del 20 luglio 2020 con cui è stato comunicato alla Joka s.r.l. che essendo trascorsi non solo più dei 20 giorni concessi con nota n. 180249 del 12.06.2020, ma anche ulteriori 16 giorni dopo la richiesta di proroga ulteriore oltre il termine dilatorio già concesso, senza che sia pervenuta alcuna dimostrazione di aver sanato le motivazioni che avevano determinato l’avvio del procedimento e senza che sia pervenuta alcuna richiesta formale di trasferimento di ramo d’azienda corredata da tutta la documentazione ufficiale attestante la rimozione delle condizioni ostative, era necessario concludere il procedimento di decadenza; VISTA la nota del 24 luglio 2020 con cui la Joka s.r.l. evidenzia di essere in attesa di risposta alla richiesta di un formale parere sull’idoneità del soggetto acquirente e chiede, in considerazione di quanto sopra esposto, un’ulteriore proroga per poter attuare ogni attività necessaria alla cessione del ramo d’azienda al soggetto interessato all’acquisto; VISTA la nota n. 265597 del 30 luglio 2020 con cui sono stati dettagliatamente riepilogati i documenti e le condizioni necessari per procedere al trasferimento di titolarità di una concessione a seguito di cessione di ramo d’azienda, concedendo ulteriori 10 giorni di proroga anche a tutela dell’interesse pubblico; CONSIDERATO che entro il predetto termine non risulta pervenuto alcun atto o documento dalla Joka s.r.l. e che, pertanto, occorre concludere il procedimento di decadenza avviato; VISTO che i comportamenti contestati alla Joka s.r.l., indicati nella nota n. 127442 del 27 aprile 2020 con la quale è stato avviato il procedimento, configurano reiterati inadempimenti di cui agli articoli 11 e 15 dell’atto integrativo della convenzione di concessione per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici, sottoscritto da codesta società in data 23 dicembre 2015, per i quali è prevista la decadenza dalla concessione, ai sensi del medesimo atto integrativo di convenzione all’articolo 21, e che tali inadempimenti non sono stati rimossi; VISTA la necessità di tutelare l’erario e gli interessi dei giocatori”, viene sottolineato nella determina. Qui il testo integrale. cdn/AGIMEG