ADM: pubblicati criteri di determinazione ed applicazione penali convenzionali previste dalla concessione per la raccolta tramite apparecchi da intrattenimento

“Per tutte le penali della Convenzione di concessione per la gestione della rete telematica degli apparecchi con vincita in denaro sono applicati i seguenti criteri di individuazione e quantificazione della penale concreta: applicazione in tutti i casi di inadempimento della misura minima della penale; applicazione di una quota della penale, pari al 30% della differenza fra il massimo e il minimo edittale della penale stessa, in funzione della gravità dell’inadempimento che aumenta, in misura lineare, con l’incedere della concessione; applicazione di una quota della penale, pari al 70% della differenza fra il massimo e il minimo edittale della penale stessa, a titolo di recidiva, valutata su base annua che aumenta progressivamente ogni biennio in misura lineare; in caso di proroga della Concessione, i valori delle penali applicabili all’ultimo anno di concessione si applicano anche per gli eventuali anni successivi”. E’ quanto si legge in una determina del Direttore generale ADM, Marcello Minenna, in merito alle sanzioni per inadempimenti nella gestione della rete telematica degli apparecchi con vincita in denaro.
“Nel caso in cui, a seguito dell’istruttoria svolta dall’Ufficio, emergano fatti o elementi tali da ridurre la responsabilità del Concessionario, la penale potrà essere applicata nella misura minima prevista dalla Convenzione di concessione, anche con riferimento alla valutazione della eventuale recidiva. Ai sensi dell’articolo 30, commi 6 e 7 della Convenzione di concessione, il limite massimo annuale e giornaliero delle penali irrogabili al singolo Concessionario non può essere superiore all’undici per cento del compenso effettivo di cui all’articolo 28, comma 2 della Convenzione di concessione percepito, rispettivamente, annualmente o nei giorni di riferimento. Qualora il valore delle penali concretamente irrogate al Concessionario sia superiore a tali limiti, si procederà alla riduzione del valore della penale fino al limite massimo consentito”.
La determina si è resa necessaria “considerato che la tipologia dei livelli di servizio garantiti e, quindi, le rilevazioni dei conseguenti inadempimenti hanno valenza annuale, implicando una valutazione, di analoga durata, del grado di recidività attribuibile a ciascuna violazione” e “visto l’Atto di Convenzione per il rapporto di concessione avente ad oggetto la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (….) considerato che la tipologia dei livelli di servizio garantiti e, quindi, le rilevazioni dei conseguenti inadempimenti hanno valenza annuale, implicando una valutazione, di analoga durata, del grado di recidività attribuibile a ciascuna violazione”. lp/AGIMEG