ADM: Comma 7, le indicazioni per la gestione e il rilascio dei titoli autorizzatori

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso nota con una circolare firmata dal direttore centrale ad interim Stefano Saracchi la regolamentazione relativa agli apparecchi senza vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 7, del t.u.l.p.s. e le indicazioni per la gestione e il rilascio dei titoli autorizzatori.

“Si fa riferimento alla regolamentazione tecnica relativa agli apparecchi che non erogano vincite in denaro, di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., di cui alla Determinazione direttoriale prot. n. 18.05.2021 n. 151294/RU (da ora DRTEC), nonché alla regolamentazione amministrativa dei medesimi, di cui alla Determinazione direttoriale prot. 172999/RU del 1.06.2021 (da ora DRA), successivamente rettificata per effetto della Determinazione direttoriale prot. n. 480037/RU del 16.12.2021 (da ora DRA-M). Come noto – si legge nel testo della circolare -, la disposizione da ultimo citata è intervenuta principalmente operando una modifica di carattere temporale relativamente all’efficacia dei titoli autorizzatori rilasciati per gli apparecchi già presenti sul mercato e agli adempimenti richiesti agli operatori del settore ai fini del mantenimento in esercizio degli stessi. Di seguito sono illustrate le attività da porre in essere, fornendo anche istruzioni pratiche sul funzionamento dell’applicativo informatico messo a disposizione degli operatori medesimi, come peraltro anticipato nelle precedenti Circolari pubblicate sul sito istituzionale, di cui si richiama in ogni caso il contenuto.

Apparecchi di cui agli articoli 4 e 5 della DRA, come modificati dalla DRA-M. 1.

I nulla osta per la messa in esercizio di apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003 cesseranno di avere efficacia al 28 febbraio p.v., pertanto, entro tale data i soggetti possessori di tali titoli devono richiedere il rilascio di un nulla osta in sostituzione del precedente, nonché del dispositivo di identificazione elettronica. 2. Medesimo termine è previsto per il mantenimento in esercizio degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni, già installati alla data del 1° giugno 2021 e che possono distribuire tagliandi, pertanto i gestori dovranno richiedere entro il 28 febbraio p.v. il rilascio del titolo autorizzatorio per la messa in esercizio, nonché del relativo dispositivo di identificazione elettronica. La presentazione delle richieste di sostituzione/rilascio di cui ai punti 1 e 2 è necessaria al fine di consentire ai possessori/gestori, a conclusione del procedimento oltre descritto, di poter mantenere installati negli esercizi pubblici tali apparecchi a far data dal 1° marzo 2022. La mancata presentazione della richiesta entro il 28 febbraio p.v. comporterà, conseguentemente, a far data dal 1° marzo 2022, l’obbligo per possessori/gestori di rimozione degli apparecchi dagli esercizi pubblici ove sono ubicati. Le richieste di rilascio/sostituzione dei titoli autorizzatori di cui ai punti 1 e 2 vanno presentate esclusivamente in via telematica mediante accesso all’area riservata sul sito dell’Agenzia. Si rammenta agli operatori che per l’accesso sono disponibili tre diverse modalità di autenticazione, attraverso SpId, CNS o CIE. All’interno dell’applicativo predisposto dal partner tecnologico un’apposita funzionalità dedicata alla gestione degli apparecchi senza vincita in denaro consente di presentare le richieste di che trattasi, oltre, naturalmente, ad istanze aventi altro e diverso contenuto (cambio titolarità, ubicazione, rilascio Nod ecc., distinguendosi, a seconda del ruolo del soggetto agente, fra produttore, importatore e gestore/proprietario di apparecchi). Come noto, la presentazione della richiesta di rilascio/sostituzione è effettuata attraverso una dichiarazione nella quale si autocertificano la conformità dell’apparecchio alle prescrizioni di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., nonché il possesso delle caratteristiche tecniche che connotano la specifica tipologia di apparecchio( 1) e la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità. Alla domanda deve essere allegata una scheda esplicativa nella quale si fornisce una illustrazione sintetica del funzionamento dell’apparecchio e dei giochi contenuti. All’interno dell’applicativo, nel proprio profilo, l’utente ha visibilità della richiesta inoltrata, che, una volta presentata e acquisita dal sistema di protocollo informatico in uso all’Ufficio territorialmente competente, apparirà nello stato “protocollata”; l’applicativo procederà, di seguito, alla validazione della richiesta operando un riscontro di carattere tecnico, senza entrare nel merito e nel contenuto dell’autocertificazione, al cui controllo procederà in un secondo momento l’Ufficio nell’ambito delle ordinarie attività istituzionali. Si fa presente che la validazione della richiesta richiede dei tempi tecnici necessari alla sua elaborazione, al termine dei quali l’utente sarà abilitato al pagamento del corrispettivo che risulta dovuto in funzione del titolo e del dispositivo di identificazione elettronica (cd. Rfid). L’utente, pertanto, visualizzerà la richiesta all’interno dell’applicativo in stato “da pagare”. Effettuato il versamento tramite il sistema PagoPA/Opera e decorsi i tempi tecnici necessari al suo abbinamento con la richiesta, l’istanza assumerà lo stato “pagata” e l’applicativo darà il via automaticamente alla inizializzazione, da parte di Sogei, del dispositivo di identificazione elettronica, che sarà successivamente messo a disposizione dell’Ufficio territorialmente competente per la consegna all’utente unitamente al titolo autorizzatorio. La generazione del nulla osta e la relativa stampa tramite l’applicativo sarà possibile solo alla conclusione del procedimento descritto. È opportuno evidenziare che la messa a disposizione presso l’Ufficio del dispositivo di identificazione elettronica necessita di tempi di lavorazione e di spedizione dello stesso, che si stimano indicativamente in sette giorni lavorativi a partire dal momento in cui il pagamento è andato a buon fine. La presenza del dispositivo presso l’Ufficio è segnalata all’utente tramite apposito messaggio recante la dicitura “titolo disponibile” all’interno dell’applicativo nella sezione “richieste”. Si pone all’attenzione degli utenti che la stampa e la consegna del titolo e del correlato dispositivo di identificazione elettronica avverrà da parte dell’Ufficio, negli orari di apertura al pubblico, solo in presenza del richiedente, oppure previo appuntamento, anche al fine di evitare assembramenti, qualora la quantità di titoli da stampare e rilasciare sia particolarmente numerosa. Si fa presente, infatti, che la stampa e la consegna del nulla osta determina, per questo primo anno di attuazione delle nuove regole tecniche ed amministrative, il termine iniziale per il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti. Il possessore di apparecchi che abbia riconsegnato il nulla osta o presentato dichiarazione di sospensione entro i termini di legge nonchè abbia comunicato l’ubicazione dell’apparecchio in magazzino (procrastinando, pertanto, ad un momento successivo la sua installazione in esercizio) potrà, infatti, andare a ritirare il nulla osta solo al momento in cui deciderà di installare l’apparecchio. Per tale motivo, l’Ufficio non procederà alla stampa e al rilascio del titolo sino a che l’utente non si presenti in sede per il ritiro. Una volta ritirato il nulla osta, pertanto, il possessore dell’apparecchio dovrà provvedere a modificare nel più breve tempo possibile l’ubicazione dell’apparecchio, tramite la funzione “cambio ubicazione” presente sull’applicativo. Fermo restando che, si ribadisce, il rilascio del titolo sarà possibile soltanto all’esito del pagamento e della lavorazione del dispositivo di identificazione elettronica, si sottolinea che l’istanza di rilascio/sostituzione del nulla osta, per gli apparecchi di cui agli articoli 4 e 5 della DRA come modificati dalla DRA-M dovrà, comunque, essere presentata improrogabilmente entro il 28 febbraio p.v., trattandosi di un termine perentorio. Saranno considerate presentate nei termini tutte le istanze che, alla data del 28 febbraio, risultino sull’applicativo almeno nello stato “protocollate”, pur potendo il pagamento essere effettuato in data successiva (anche se, naturalmente, prima del rilascio dei titoli) ma comunque entro l’anno in corso. L’applicativo non consentirà, pertanto, la presentazione, per tali tipologie di apparecchi, di istanze di rilascio/sostituzione di nulla osta per la messa in esercizio oltre la suddetta data. Considerati i tempi tecnici per la predisposizione dei dispositivi di identificazione elettronica e tenuto conto che i nulla osta precedentemente rilasciati per gli apparecchi de quibus cessano di avere efficacia al 28 febbraio 2022, gli apparecchi per i quali sia pervenuta e protocollata un’istanza di rilascio di nulla osta fra il 25 e il 28 febbraio p.v. potranno legittimamente rimanere in esercizio per i successivi dieci giorni (e, quindi, fino a tutto il 10 marzo 2022) con l’apposizione della ricevuta di protocollazione dell’istanza(2) .

Apparecchi di cui all’articolo 6 della DRA, come modificata dalla DRA-M

Con riferimento agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 a) e comma 7 c) del T.U.L.P.S. verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti, fermo restando quanto già illustrato in via generale in relazione al funzionamento dell’applicativo, vale un termine più lungo. Per tali apparecchi i nulla osta per la messa in esercizio cesseranno di avere efficacia al 30 giugno 2022 ed entro tale data i soggetti cui tali titoli sono stati rilasciati devono richiedere il rilascio di analogo titolo in sostituzione del precedente (con efficacia a far data dal 1° luglio 2022), nonché del dispositivo di identificazione elettronica, qualora smarrito o non funzionante. Laddove il dispositivo di identificazione elettronica sia nella disponibilità dell’operatore ovvero non presenti difficoltà di funzionamento, non si dovrà richiedere all’Ufficio la consegna di un nuovo dispositivo, ma soltanto il rilascio del titolo autorizzatorio. La mancata presentazione della richiesta di sostituzione nel termine indicato produrrà effetti sul solo nulla osta per la messa in esercizio, determinandone il venir meno dell’efficacia, mentre resterà invariata la validità ed efficacia del nulla osta di distribuzione già rilasciato. Ne consegue che in caso di mancata richiesta di nuovo nulla osta di esercizio entro il 30 giugno, l’apparecchio non potrà rimanere in esercizio ma il possessore, essendo ancora valido il nulla osta di distribuzione, potrà presentare anche successivamente la richiesta di nuovo nulla osta per la messa in esercizio allorché decida di installare in esercizio l’apparecchio. Si evidenzia che gli apparecchi prodotti ed importati dopo il 1 gennaio 2003 e prima dell’entrata in vigore del decreto direttoriale contenente le regole tecniche di produzione degli apparecchi senza vincita in denaro del 18.11.2005(3) , sono sottoposti al medesimo regime previsto per gli apparecchi di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, della DRA, come modificata dalla DRA-M, con conseguente obbligo, ai fini del mantenimento in esercizio degli stessi, di presentazione della richiesta di sostituzione del titolo autorizzatorio per la messa in esercizio entro il 30 giugno 2022. Anche in questo caso, pertanto, rimane valido il nulla osta di distribuzione precedentemente rilasciato.

Con riferimento ai titoli autorizzatori rilasciati precedentemente all’entrata in vigore della vigente regolamentazione amministrativa e dei quali si richieda la sostituzione, si rappresenta che non è prevista la riconsegna del documento in forma cartacea, attesa la sua perdita di efficacia. Si rappresenta, infatti, che i nuovi titoli autorizzatori riporteranno espressamente la data di rilascio del titolo stesso e che l’efficacia dei nuovi titoli, anche se rilasciati prima del 28 febbraio p.v., decorrerà, comunque, dal 1 marzo 2022, rimanendo validi fino a quella data i titoli esistenti. In relazione, invece, agli apparecchi per i quali il termine per la presentazione dell’istanza di rilascio dei titoli autorizzatori sostitutivi sia fissata al 30 giugno, l’efficacia dei nuovi titoli, anche se rilasciati prima del 30 giugno, decorrerà, dal 1 luglio rimanendo validi, fino a quella data i titoli esistenti.

Ulteriori chiarimenti e informazioni in merito all’applicazione della DRA e della DRTEC sono presenti nelle F.A.Q. pubblicate all’interno dell’area riservata agli operatori”, conclude. cdn/AGIMEG