ADM, apparecchi Comma 7: ticket redemption “salvate” fino a fine 2023. Ecco le nuove regole per produzione, importazione, installazione e utilizzo nei locali pubblici

Regole amministrative per produzione, importazione, installazione e utilizzo in locali aperti al pubblico di apparecchi da intrattenimento comma 7 ivi compresi parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta. E’ quanto contenuto in una determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a firma del Direttore Generale Marcello Minenna.

Ecco il testo integrale del provvedimento:

“VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110; VISTO l’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni per il rilascio da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei nulla osta per la produzione ed importazione in Italia nonché dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento per il gioco lecito di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.; VISTO l’articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare i commi 1 e 6; VISTO l’articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, che ha disposto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, assumendo quest’ultima la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli; VISTA la determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 151294/RU del 18 maggio 2021 (DRTEC), recante le regole tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., adottata a seguito dell’esito positivo della procedura n. 2021/97/I di informazione nel settore delle norme e delle regole relative ai servizi dell’informazione espletata ai sensi della direttiva 98/34/CE; VISTA la determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 172999 del 1 giugno 2021, come modificata dalla determinazione n. 480037 del 16 dicembre 2021 (DRA), recante le regole amministrative per la produzione, l’importazione, l’installazione e l’utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta; VISTA la determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 250623 del 10 giugno 2022 (DRASV), recante regole per l’applicazione della nuova regolamentazione in materia di apparecchi senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. agli apparecchi utilizzati nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S; VISTO l’articolo 18-ter, comma 2 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 che recita “All’articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7.1. Con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l’obbligo di versamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. A tal fine, con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al successivo comma 7-ter), sono previsti specifici obblighi dichiarativi.”; VISTA la determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 314538 del 5 luglio 2022 (DRAMEE) recante l’istituzione e la regolamentazione dell’elenco degli apparecchi non soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 38, commi 3 e 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l’individuazione delle specifiche tipologie di apparecchi meccanici ed elettromeccanici in esso rientranti e che, pertanto, fermo restando il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti prevista dall’articolo 14-bis del DPR n. 640 del 1972. non necessitano della verifica di conformità, né del rilascio dei titoli autorizzatori ai produttori e importatori, nonché ai gestori; CONSIDERATO che tale ultima normativa ha innovato radicalmente la disciplina di alcune tipologie di apparecchi, rendendo necessario modificare, in parte qua, le previsioni contenute nella DRA per adattarle al nuovo contesto legislativo; CONSIDERATO che le prescrizioni poste dalla DRA hanno consentito, anche ai fini del pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti, la rilevazione di migliaia di apparecchi senza vincita in denaro per i quali è stata presentata dai gestori, sotto la propria responsabilità penale, un’autodichiarazione di conformità alla normativa e una comunicazione di ubicazione sul territorio, consentendo, di conseguenza il rilascio dei relativi titoli autorizzatori provvisori e la sottoposizione ai controlli; RITENUTO, pertanto, che le esigenze di sicurezza e di controllo degli apparecchi installati sul territorio prima dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione tecnica ed amministrativa sia garantita dalla conoscenza effettiva dell’ubicazione di ogni apparecchio e dalla assunzione di responsabilità dei singoli gestori, responsabili penalmente ed amministrativamente in caso di falsità delle autodichiarazioni e di presenza di apparecchi non conformi; CONSIDERATO che, dal confronto con il Comitato Tecnico Aperto composto dalle associazioni rappresentative dei produttori e dei gestori di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. istituito a seguito dell’Hearing dell’8 novembre 2021 e con gli organismi di certificazione sono emerse difficoltà nella presentazione delle istanze per il rilascio dei nuovi titoli autorizzatori da parte degli operatori, dovute al numero molto elevato di apparecchi oggetto di autocertificazione con termine 31 dicembre 2022; VISTA la richiesta pervenuta dai rappresentanti dei produttori e gestori componenti del suddetto Comitato Tecnico aperto di consentire la definitiva certificazione degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettera c-bis) del TULPS che rilasciano tagliandi entro il 31 dicembre 2023; RITENUTO necessario, pertanto, apportare modifiche ed integrazioni alla DRA;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1 (MODIFICHE ALL’ARTICOLO 2 DELLA DRA) 1. All’articolo 2, comma 1, della DRA sono apportate le seguenti modifiche: a. dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti lettere: r) elenco apparecchi AMEE, l’elenco degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. non soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 38, commi 3 e 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istituito ai sensi dell’articolo 18-ter, comma 2 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; s) apparecchi AMEE, gli apparecchi da intrattenimento meccanici ed elettromeccanici senza vincita in denaro previsti dall’articolo 110, comma 7, lettere c-bis) e c-ter), individuati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fra quelli basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e/o video o sono privi di interazione con il giocatore e che non distribuiscono tagliandi;

ARTICOLO 2 (MODIFICHE ALL’ARTICOLO 3 DELLA DRA) 1. All’articolo 3 della DRA sono apportate le seguenti modifiche: a. dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: 8. Gli apparecchi di cui all’elenco AMEE non necessitano della verifica di conformità del modello, né del rilascio dei titoli autorizzatori a produttori e importatori, nonché ai loro gestori, di cui all’articolo 38, commi 3 e 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi si applica il regime previsto dall’articolo 3 della DRAMEE.

ARTICOLO 3 (MODIFICHE ALL’ARTICOLO 5 DELLA DRA) 1. All’articolo 5 della DRA sono apportate le seguenti modifiche: a. all’inizio del comma 1, prima delle parole “Gli apparecchi meccanici” è aggiunto il seguente periodo “Fatto salvo quanto previsto per gli apparecchi di cui all’elenco AMEE ai quali si applica il regime previsto dall’articolo 3 della DRAMEE”; b. al comma 5, le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2023”;

ARTICOLO 4 (MODIFICHE ALL’ARTICOLO 8 DELLA DRA) 1. All’articolo 8 della DRA sono apportate le seguenti modifiche: a. al comma 3, le parole “all’articolo 4 e” sono cancellate. cdn/AGIMEG