“La volontà di approntare un efficace strumento per incidere sull’ordinamento del nostro Paese – ritenuto come caratterizzato da pan-normativismo, stratificazione disordinata e confusa di norme, incertezza circa il diritto vigente e le regole di concreta applicazione – ha condotto all’introduzione del meccanismo noto come «taglia-leggi», su cui in particolare la XVI legislatura ha visto un significativo impegno. Delineato dall’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successivamente rimodellato dalle leggi 4 marzo 2009, n. 15, e 18 giugno 2009, n. 69, il procedimento si incentra sull’abrogazione espressa generalizzata e presuntiva, nota con il nome di “ghigliottina”, di tutte le norme contenute in disposizioni legislative statali pubblicate prima del 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, e non espressamente «salvate» (articolo 14, comma 14-ter)”. E’ quanto si legge nel Dossier riguardante l’abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1861-1946 pubblicato alla Camera.
“La sottrazione a tale abrogazione generalizzata è sancita direttamente dalla legge n. 246 del 2005 per alcune tipologie di disposizioni primarie, salvate quindi ope legis (articolo 14, comma 17), ovvero è disposta mediante la specifica individuazione con uno o più decreti legislativi, cosiddetti “salva leggi”, da adottare entro il termine del 16 dicembre 2009 (articolo 14, commi 14 e 15). L’elenco delle categorie di disposizioni escluse dall’effetto ghigliottina di cui all’articolo 14, comma 17, riguardano, specificamente, le disposizioni contenute in testi normativi denominati codice o testo unico; le disposizioni relative all’ordinamento degli organi costituzionali o aventi rilevanza costituzionale, all’ordinamento delle magistrature e dell’Avvocatura dello Stato nonché al riparto della giurisdizione; le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, compreso quello derivante dal gioco; le disposizioni di attuazione dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l’esecuzione di trattati internazionali; le disposizioni in materia previdenziale e di assistenza”, aggiunge. cdn/AGIMEG