Manovra 2027, slot e VLT: Preu aumentato dell’1%, giocata a 2 euro e vincita massima 200 euro. Proroga: i costi per ogni apparecchio e le entrate per lo Stato. Il testo integrale della bozza e la relazione tecnica

PREU al 25% sulle AWP e al 9,60% sulle VLT: la bozza della Manovra 2027 interviene con un aumento di un punto percentuale per le due tipologie di apparecchio. Modifica importante anche sui limiti delle partite delle AWP, con la giocata che passerebbe da 1 a 2 euro, e la vincita massima, da 100 a 200 euro. Le concessioni delle reti degli apparecchi verrebbero prorogate al 31 dicembre 2029.

La relazione tecnica stima dagli interventi dell’articolo 23 334 milioni di euro aggiuntivi nel 2027, 365 milioni nel 2028 e 456 milioni annui dal 2029. Il calcolo assume una crescita del 30% della raccolta degli apparecchi adeguati rispetto allo scenario senza intervento: è un’ipotesi di stima, non un risultato acquisito. Gli articoli 23 e 26 sono riportati integralmente: il secondo disciplina anche le scommesse.

Il focus fa parte dell’approfondimento sulla bozza della Manovra 2027 pubblicata da AGIMEG e riguarda il comparto del gioco pubblico vigilato da ADM.

Proroghe delle concessioni di scommesse slot VLT e bingo nella Manovra 2027

Bozza della Manovra 2027: articolo 23, testo integrale

(Interventi in materia di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. All’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: «1 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2 euro» e le parole: «100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «200 euro».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2027, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono fissate, rispettivamente, al 25 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e al 9,60 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b). Le aliquote previste dal presente comma sostituiscono quelle previste dall’articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, programmati in modo da assicurare una percentuale di restituzione in vincita delle somme giocate non inferiore al 70 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2027, si applica la riduzione al 20 per cento della misura del prelievo erariale unico prevista dal comma 2 del presente articolo, nelle more della sostituzione con apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, al fine di salvaguardare il gettito erariale e il valore delle concessioni, nonché di contrastare il gioco illegale e di garantire una equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi pubblici.

Bozza della Manovra 2027: articolo 26, testo integrale

(Proroga delle concessioni di gioco pubblico)

1. Al fine di assicurare la continuità della raccolta del gioco, delle relative funzioni di presidio pubblico e delle connesse entrate erariali, nelle more della riforma organica in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico su rete fisica, le concessioni delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi quelli simulati, e le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate fino al 31 dicembre 2029.

2. Per la proroga delle concessioni in materia di scommesse, i concessionari versano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli gli oneri concessori in due rate, con scadenza rispettivamente il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno del periodo di proroga. Gli oneri concessori sono determinati in euro 14.250 annui per ciascun diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e in euro 8.550 annui per ciascun diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei medesimi prodotti. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono determinate le garanzie economiche che i concessionari sono tenuti a prestare, commisurate, secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e sostenibilità, agli oneri concessori dovuti e alla durata della proroga.

3. Per la proroga delle concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento è dovuto un corrispettivo proporzionato alla durata della proroga e commisurato alle quote di mercato di ciascun concessionario, determinato, per l’intera durata della proroga, in euro 150 per ciascun nulla osta relativo agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, posseduto alla data del 30 novembre 2026, e in euro 7.500 per ciascun diritto riferito agli apparecchi di cui alla lettera b) del medesimo comma 6, rilasciato alla stessa data. Il corrispettivo è versato all’Agenzia delle dogane e dei monopoli in nove rate, con scadenza il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre di ciascun anno del periodo di proroga. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono determinate le garanzie economiche che i concessionari sono tenuti a prestare, commisurate, secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e sostenibilità, agli oneri concessori dovuti e alla durata della proroga.

Relazione tecnica: articolo 23, testo integrale

(Interventi in materia di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

Le disposizioni modificano l’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. In primo luogo, si prevede un adeguamento del costo delle partite e dell’importo delle vincite, fissando il costo massimo della partita a 2 euro (in luogo di 1 euro) e il limite massimo dell’importo delle vincite a 200 euro (in luogo di 100 euro). Si interviene, altresì, sulla misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Più specificamente, per entrambe le tipologie di apparecchio, l’aliquota PREU è incrementata di un punto percentuale, passando dal 24 per cento al 25 per cento per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) (AWP) e dall’8,6 per cento al 9,6 per cento per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) (VLT). Nelle more della sostituzione con apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, per gli apparecchi di cui al già citato articolo 110, comma 6, lettera a), programmati in modo da assicurare una percentuale di restituzione in vincita delle somme giocate non inferiore al 70 per cento, la misura del prelievo erariale unico prevista dall’articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stabilita al 20 per cento (in luogo della nuova misura del 25 per cento).

Al fine della stima degli effetti finanziari delle disposizioni, si rileva che, nell’ambito delle previsioni di bilancio per il triennio 2027-2029 da inserire nel quadro macroeconomico e di finanza pubblica di cui al Documento di finanza pubblica 2026 (DFP), sono state elaborate le seguenti previsioni di entrata sul capitolo 1821:

2027: 5 miliardi di euro

2028: 4,9 miliardi di euro

2029: 4,8 miliardi di euro Nel suddetto capitolo confluiscono le entrate relative al PREU per gli apparecchi AWP e VLT. Il riparto delle entrate previste tra le due tipologie di apparecchi deve tener conto dell’andamento differenziato dei rispettivi mercati. In particolare, considerato il sensibile calo riscontrato nel mercato delle AWP, si ritiene di attribuire ai suddetti apparecchi le seguenti entrate a titolo di PREU:

2027: 3,5 miliardi di euro;

2028: 3,3 miliardi di euro;

2029: 3,1 miliardi di euro. Agli apparecchi VLT si attribuiscono, invece, le seguenti entrate a titolo di PREU:

2027: 1,5 miliardi di euro;

2028: 1,6 miliardi di euro;

2029: 1,7 miliardi di euro. Si ritiene che dalla misura complessivamente considerata derivino, a regime, effetti positivi per il bilancio dello Stato, operando, congiuntamente, più elementi:

a) l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota PREU prevista rispettivamente per le AWP e le VLT;

b) la riduzione dell’aliquota PREU per le AWP di cinque punti percentuali, controbilanciata dalla gradualità nell’attuazione della misura, in considerazione dei tempi tecnici occorrenti agli operatori del settore per produrre, certificare e mettere in esercizio nuovi apparecchi con pay-out al 70 per cento o superiore, e dagli effetti positivi sulla raccolta (stimati in +30 per cento della loro raccolta a legislazione vigente) che si determineranno a seguito sia dell’incremento di almeno 5 punti percentuali del pay-out riconosciuto ai giocatori, sia dell’incremento dei tetti alla giocata e alla vincita, con un’inversione di tendenza della raccolta AWP rispetto al deciso calo registrato nelle ultime annualità. In particolare, considerato il numero di AWP in esercizio al 2025 (circa 230.000), si stima per: il 2027 un’adesione alla proposta di circa il 10 per cento delle AWP (23.000); per il 2028 un’adesione di circa il 30 per cento delle AWP (69.000); a partire dal 2029 un’adesione a regime di tutte le AWP. Dalla disposizione si stimano i seguenti effetti finanziari:

Anno e adesione AWP Raccolta senza intervento PREU senza intervento Raccolta con intervento PREU con intervento Differenziale PREU
2027 (10%) 14,583 3,500 15,021 3,660 +0,160
2028 (30%) 13,750 3,300 14,988 3,479 +0,179
Dal 2029 (tutte) 12,917 3,100 16,792 3,358 +0,258

In miliardi di euro

Con riferimento agli apparecchi VLT, dall’aumento di un punto percentuale dell’aliquota PREU si stimano i seguenti effetti:

Anno Raccolta VLT senza intervento PREU senza intervento Raccolta con intervento PREU con intervento Differenziale PREU
2027 17,442 1,500 17,442 1,674 +0,174
2028 18,605 1,600 18,605 1,786 +0,186
Dal 2029 19,767 1,700 19,767 1,898 +0,198

In miliardi di euro

Dalle stime emerge, quindi, come le modifiche disposte complessivamente determinano effetti positivi del gettito erariale:

2027: +334 milioni di euro

2028: +365 milioni di euro dal 2029: +456 milioni di euro.

Relazione tecnica: articolo 26, testo integrale

(Proroga delle concessioni di gioco pubblico)

Le misure dispongono la proroga a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2029, sia delle concessioni delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi quelli simulati, sia delle concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attualmente in scadenza al 31 dicembre 2026. Al comma 2 sono disciplinati gli importi e le modalità attraverso le quali i concessionari per le scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi in rete fisica, ivi compresi gli eventi simulati, dovranno versare gli oneri concessori stabiliti per ciascun diritto. Considerata la durata triennale della proroga e la natura redditizia dei diritti in disamina dato l’andamento crescente della raccolta, gli oneri di proroga sono incrementati del 50 per cento rispetto a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, all’articolo 1, comma 96, lettera b). Prendendo a riferimento la rete attualmente posseduta dai concessionari per la raccolta delle scommesse su rete fisica – composta di 5.693 diritti aventi attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di

4.180 diritti aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco – e applicando, prudenzialmente, una percentuale di riduzione del 2 per cento dei diritti oggetto di proroga, il gettito totale derivante dalla proroga ammonterebbe a circa 343,5 milioni di euro (circa 114,5 milioni di euro per singola annualità). Di seguito si riportano i parametri ed i criteri di calcolo: Totale attività principale scommesse: 5.693 Totale attività accessoria scommesse: 4.180

Riduzione 2 per cento: – attività principale 5.579 – attività accessoria 4.096 Gettito annuo € 14.250*5.579=€ 79,50 milioni € 8.550*4.096=€ 35,00 milioni

Totale entrate proroga 2027: € 114,5 milioni Totale entrate proroga 2028: € 114,5 milioni Totale entrate proroga 2029: € 114,5 milioni Al comma 3 viene disciplinata la proroga per i concessionari per la realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, prevedendo l’obbligo del versamento di un corrispettivo, da versarsi in 9 rate, tre per ciascuna annualità, rapportato all’importo previsto per i diritti all’installazione rilasciati per gli apparecchi VLT e a quello previsto per i nulla osta di esercizio per gli apparecchi AWP posseduti da ciascun concessionario alla data del 30 novembre 2026. Più specificamente, il corrispettivo è determinato, per l’intera durata della proroga, nella misura di 150 euro per ciascun nulla osta per apparecchi di cui alla lettera a) del comma 6 dell’articolo 110 (AWP) e di 7.500 euro per ciascun diritto rilasciato per apparecchi di cui alla lettera b) del medesimo comma 6 (VLT). Il nulla osta di esercizio per gli apparecchi AWP è il titolo autorizzatorio rilasciato per l’installazione di ciascun apparecchio AWP, previo versamento di un corrispettivo pari a

100 euro, ed è strettamente collegato al singolo apparecchio (e non alla durata della concessione). Il corrispettivo per la proroga è determinato dall’importo unitario maggiorato del 50% (150 euro), moltiplicato per il numero dei nulla osta detenuti alla data stabilita dalla norma. Per quanto concerne, invece, le autorizzazioni all’installazione degli apparecchi VLT, si rappresenta che le stesse sono state rilasciate ai concessionari previa corresponsione di un corrispettivo pari a 15.000 euro, conferendo loro il diritto all’installazione dell’apparecchio VLT per l’intera durata novennale della concessione. L’importo dovuto per il mantenimento in proroga è determinato come il prodotto tra il corrispettivo unitario originariamente previsto (15000 euro) maggiorato del 50 per cento e il periodo di durata della proroga (3 anni) diviso per gli anni di durata dell’originaria concessione (9 anni), secondo il seguente calcolo: [(15000 + 50%x15000) x 3] /9= 7.500 euro. Tanto premesso, considerata la scadenza al 31 dicembre 2026 delle concessioni in corso, a seguito della proroga al 31 dicembre 2029 si stimano gli effetti finanziari di seguito esposti. Per gli apparecchi AWP, ipotizzando la sussistenza di 243.000 nulla osta di esercizio rilasciati al 30 novembre 2026 e considerando il corrispettivo unitario di 150 euro, alla luce della maggiorazione del 50 per cento, si stimano effetti pari a circa 36,45 milioni di euro (243.000×150) da suddividere nei 3 anni di proroga con versamento, in ciascun anno, in tre rate (il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre) di importo pari a circa 4,05 milioni di euro.

AWP 2027 2028 2029
15 marzo 4,05 4,05 4,05
15 luglio 4,05 4,05 4,05
1° ottobre 4,05 4,05 4,05
Totale 12,15 12,15 12,15

In milioni di euro

Per gli apparecchi VLT, ipotizzando la sussistenza di 61.737 diritti rilasciati al 30 novembre 2026, e considerato il corrispettivo di 7.500 euro fissato per la proroga triennale (2027- 2029) di ciascun diritto, si stima un’entrata complessiva pari a circa 463,03 milioni di euro (61.737×7.500), da ripartire nei tre anni di proroga e da versare, per ciascun anno, in 3 rate (il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre), secondo quanto riportato in tabella:

VLT 2027 2028 2029
15 marzo 51,45 51,45 51,45
15 luglio 51,45 51,45 51,45
1° ottobre 51,45 51,45 51,45
Totale 154,35 154,35 154,35

In milioni di euro

La presente disposizione determina i seguenti effetti finanziari complessivi:

Voce 2027 2028 2029
Scommesse su rete fisica 114,5 114,5 114,5
Apparecchi intrattenimento 166,5 166,5 166,5
Totale 281,0 281,0 281,0

In milioni di euro

Viene, inoltre, previsto, per entrambe le proroghe, che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli siano determinate le garanzie economiche che i concessionari sono tenuti a prestare, commisurate alla durata della proroga e idonee ad assicurare il versamento degli oneri concessori dovuti.

sb/AGIMEG