Pubblicate le nuove Linee guida Agcom: ecco le novità per i siti di infotainment. Nessun collegamento con i siti di gioco, logo distinto, obbligo di testata giornalistica. Controlli sulle sponsorizzazioni sportive e sui dati di traffico. Il documento ufficiale

Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha appena pubblicato gli aggiornamenti delle linee guida per i siti di infotainment. Si tratta di novità importanti che riguardano l’utilizzo del logo, l’accostamento ai siti di gioco, la conversione a testata giornalistica ed altre implementazioni rispetto alle precedenti linee guida.

I passi principali

  • Marchi condivisi, esclusione dal divieto solo a condizioni precise. La promozione di un’attività diversa dal gioco potrebbe beneficiare dell’esclusione soltanto rispettando contemporaneamente i requisiti di autonomia dell’attività e i limiti sulla comunicazione. Resterebbe comunque esclusa qualsiasi forma di aggancio pubblicitario all’offerta di gioco.
  • L’attività alternativa dovrebbe essere reale e autonoma. Dovrebbe essere esercitata stabilmente, con organizzazione, risorse e processi produttivi autonomi. Non potrebbe limitarsi a una funzione accessoria o di acquisizione di traffico per il gioco. Sarebbe inoltre richiesto un marchio specifico, registrato per classi merceologiche non collegate ai giochi con vincita in denaro.
  • Requisiti specifici per i siti di informazione. Per le attività editoriali, la proposta ha previsto iscrizione al ROC quando dovuta, direttore responsabile, redazione identificabile, aggiornamenti con periodicità effettiva e verificabile e contenuti originali. Chi dichiara che il proprio sito non costituisce una testata giornalistica perché privo di periodicità non potrebbe invocare l’esclusione.
  • Nessun collegamento che faciliti l’accesso al gioco dello stesso operatore o gruppo. Tra gli elementi indicati figurano link, reindirizzamenti, banner, codici promozionali, credenziali condivise, registrazione o conto unico e manifestazioni a premio. Il testo ha incluso nel requisito anche il divieto di veicolare le iniziative sul gioco responsabile richiamate dall’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 41/2024.
  • Identità grafica distinta dal marchio di gioco. Nella comunicazione dell’attività autonoma non potrebbero essere riprodotti lettering, colori, payoff, simboli o altri elementi visivi propri del marchio di gioco. Se il nome fosse parzialmente condiviso, la componente distintiva dell’attività alternativa dovrebbe avere almeno la stessa evidenza grafica di quella coincidente.
  • Non basterebbe esporre soltanto il logo. La comunicazione dovrebbe identificare esplicitamente il bene o servizio promosso. La semplice esposizione del marchio, senza indicazione dell’attività ulteriore, non rientrerebbe nell’esclusione.
  • Fuori quote, pronostici, jackpot e bonus. Nella comunicazione non potrebbero comparire neppure schedine, interfacce, meccanismi premiali o altri elementi riconducibili all’esperienza di gioco.
  • Anche concessione e logo ADM sarebbero segnali da valutare. La proposta ha escluso dalla comunicazione dell’attività alternativa il numero della concessione, il marchio ADM e le avvertenze prescritte per l’offerta di gioco: la loro presenza costituirebbe un indice del collegamento del messaggio al gioco.
  • Controlli più rigorosi sulle sponsorizzazioni sportive e sulla pubblicità online. Particolare attenzione sarebbe riservata a cartellonistica, LED e sponsorizzazioni nei contesti sportivi. La stessa cautela riguarderebbe il posizionamento a pagamento su keyword legate a giochi, scommesse e marchi degli operatori, oltre alle comunicazioni sulle pagine dedicate all’offerta, al confronto o alla recensione dei servizi di gioco.
  • Agcom potrebbe chiedere documenti e dati sul traffico. Per verificare i requisiti, l’Autorità potrebbe acquisire informazioni su marchi, organizzazione, attività svolta, flussi di traffico e rapporti economici con il gioco. La valutazione finale terrebbe conto dell’intero messaggio, del mezzo utilizzato, del contesto e del pubblico raggiunto.

agcom

Il documento integrale

LINEE GUIDA AGCOM SITI INFOTAINMENT

sb/AGIMEG