VLT, stop alla revoca della licenza: il Consiglio di Stato concede la sospensiva in attesa del giudizio di merito

Il Consiglio di Stato (Sezione Terza) ha accolto la domanda cautelare proposta da due società del settore del gioco, sospendendo l’esecutività della sentenza del TAR Toscana che aveva confermato la revoca della licenza per la raccolta del gioco mediante apparecchi VLT, rilasciata dalla Questura di Prato.Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha accolto la domanda cautelare presentata da due società del settore del gioco, sospendendo l’esecutività della sentenza del TAR Toscana relativa alla revoca della licenza per la raccolta del gioco lecito mediante apparecchi VLT.

L’ordinanza n. 4273/2026, pubblicata il 9 ottobre 2026, è stata adottata dopo la camera di consiglio dell’8 ottobre. La sentenza appellata è la n. 1721 del 17 agosto 2026, pronunciata dalla Sezione Seconda del TAR Toscana.

Sorveglianza dei locali e proporzionalità della revoca

Nel concedere la sospensiva, il Consiglio di Stato ha individuato, nell’ambito della valutazione sommaria propria della fase cautelare, profili di fondatezza dei motivi di appello, che dovranno essere esaminati compiutamente nel giudizio di merito.

L’attenzione dei giudici si è concentrata sulla possibilità di un’adeguata sorveglianza dei locali e sulla proporzionalità del provvedimento di revoca, tenendo conto del comportamento complessivamente tenuto dalle società nei confronti dell’Amministrazione procedente.

“Considerato, sotto il profilo del fumus e nell’ambito della cognizione sommaria propria della presente fase, che i motivi di appello, pur dovendo essere compiutamente esaminati nella propria sede di merito, presentano profili di fondatezza, con particolare riguardo alla possibilità di adeguata sorveglianza dei locali e alla proporzionalità del provvedimento di revoca, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle società appellanti nei confronti dell’Amministrazione procedente”, si legge nell’ordinanza.

Il bilanciamento degli interessi nella fase cautelareTar Tribunale Amministrativo Regionale

Sotto il profilo del periculum, il Consiglio di Stato ha ritenuto prevalente l’interesse delle società appellanti nel bilanciamento con quelli contrapposti, in assenza di pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblici.

La decisione riguarda la tutela cautelare: il merito della controversia resta da esaminare.

Udienza di merito fissata al 18 marzo 2027

Il Consiglio di Stato ha quindi disposto la sospensione dell’esecutività della sentenza appellata e fissato l’udienza di merito al 18 marzo 2027. Le spese del grado sono state compensate.

Il giudizio vede le due società appellanti contrapposte alla Questura di Prato, al Ministero dell’Interno e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la partecipazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, indicata nell’ordinanza come parte nei cui confronti è proposto il ricorso. cdn/AGIMEG