Albo PVR, Badolato (avv. Sapar): “Legittimo il limite dei 100 euro alle ricariche in contanti, illegittimo il divieto generalizzato negli internet point”

In data 30 settembre 2026 è stata depositata la sentenza del Consiglio di Stato in merito all’appello proposto da operatori del settore sulla sentenza del Tar del Lazio nr.4391/2025 relativa al decreto sull’albo PVR. Ad analizzarla è l’avvocato Francesco Badolato, legale di Sapar.

Consiglio di Stato, legittimo il limite dei 100 euro alle ricariche in contanti nei PVR

L’aspetto più rilevante e che attirava l’interesse del comparto era quello relativo al limite settimanale alle ricariche in contanti fissato dal decreto nei 100 euro per giocatore e su tale aspetto il Collegio ha confermato la sentenza di primo grado in riferimento alla legittimità di tale limite ed alla non rilevanza dell’eccezione di costituzionalità della relativa norma contenuta nel Dlgs 41/2024.

Interessante però analizzare le motivazioni di tale decisione in quanto il Consiglio di Stato non ha fondato il suo convincimento sulla normativa antiriciclaggio ma bensì sulla natura di prevenzione e della tutela della salute che porterebbe alla logica di non utilizzare in modo illimitato il mezzo del contante che darebbe meno la percezione della spesa rispetto a metodi tracciabili di pagamento.

La sentenza quindi pone il limite alle ricariche in contanti sotto l’alveo della tutela della salute riconducendolo quindi all’attuazione dell’art.15 commi 1 e 2 della Legge delega nr.111/2023 ed in tal modo eludendo anche la deduzione di parte appellante relativa all’eccesso di delega rispetto ai limiti posti per il riordino del gioco pubblico della legge suddetta.

La sentenza continua poi nel fondare la legittimità del limite in questione sulla base della differenza tra gioco on line e gioco fisico che merita quindi limiti più stringenti rispetto all’utilizzo dei contanti nonché sulla base della constatazione che non sarebbe auspicabile la completa liberalizzazione del gioco on line per evitare la diffusione del gioco illegale.

Proprio sotto tale punto di vista lo scrivente si permette di adombrare qualche dubbio in quanto i dati sul gioco pubblico ci permettono di affermare che le limitazioni alla rete del gioco legale non di rado determinano un incentivo al gioco illegale.

Resta aperta, tuttavia, la delimitazione concreta degli strumenti di pagamento ricompresi nella categoria dei mezzi diversi da quelli tracciabili e il modo in cui il concessionario deve rendere conoscibile al PVR l’eventuale superamento del plafond in quanto anche la convenzione di concessione (art.18 comma 7), oltre allo stesso Dlgs 41/2024, prevede l’obbligo del concessionario di garantire il rispetto del limite dei 100 euro settimanali.

La sentenza risolve quindi il problema della legittimità del limite, ma sotto tale punto di vista l’eventuale violazione del limite di ricarica in contanti, a questo punto non inquadrabile nella normativa antiriciclaggio, non diventa più, in base alla ricostruzione del Consiglio di Stato, causa di cancellazione dall’elenco in base all’art.9 comma 2 del decreto ADM e ci si domanda se a questo punto possa essere considerata davvero come condotta imputabile al PVR.

PVR negli internet point, annullato il divieto generalizzato

Altro aspetto importante della sentenza attiene all’unico motivo di appello accolto, quello relativo al divieto generalizzato di apertura dei PVR negli internet point.

L’accoglimento del motivo deriva in larga parte dalla sentenza della Corte Costituzionale nr.104/2025 che ha abrogato in quanto costituzionalmente illegittimo l’art.7 comma 5 del Decreto Balduzzi relativamente alla presenza di computer a navigazione libera nei punti di raccolta di gioco.

La sentenza del Consiglio di Stato interviene quindi ad annullare la disposizione di cui all’art.6 comma 4 lett.g del Decreto sull’albo PVR in quanto prevedeva un divieto generalizzato di apparecchiature che consentissero il gioco a distanza sui siti per il gioco on line all’interno del locale in cui fosse situato il PVR.

È intuitivo però che se la base da cui il Consiglio di Stato si è mosso per dichiarare l’illegittimità della disposizione è la sentenza della Consulta non si può concludere per l’ammissibilità generalizzata della presenza di pc ma viceversa probabilmente l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come suggerito dallo stesso Consiglio di Stato, dovrà intervenire con una modifica della norma annullata che circoscriva meglio i confini delle condotte ammesse.

Il punto fondamentale per la sentenza della Corte Costituzionale nr.104/2025 è infatti l’eccessiva genericità della norma del Decreto Balduzzi tale da ricomprendere qualunque installazione di computer nei locali anche se semplicemente atti alla navigazione libera ma questo non vuol dire ammettere anche situazioni più ambigue in cui sia accertato un vero e proprio coinvolgimento del locale nella raccolta di gioco o comunque nella messa a disposizione di pc a navigazione bloccata su siti di gioco on line.

Somme giacenti, legittimo il divieto di prelievo

Infine il Consiglio di Stato ha concluso per la piena legittimità del divieto di prelievo presso il PVR delle somme giacenti ritenendolo contiguo e fondato sulla stessa “ratio” del divieto di prelievo delle vincite.

È chiaro che il prelievo delle somme giacenti potrebbe costituire, secondo il Collegio, un aggiramento del divieto di prelievo delle vincite previsto da altra disposizione del decreto.

Bisogna aggiungere infine che il Collegio ha chiarito che è stata superata la questione della legittimità dell’applicazione del decreto sull’albo PVR ai concessionari “in proroga” in quanto nelle more dei diversi gradi di giudizio le nuove concessioni sono state aggiudicate e sotto tale profilo permaneva comunque l’interesse ad agire delle parti appellanti.

francesco badolato sapar

Albo PVR dopo la sentenza del Consiglio di Stato, per l’avvocato Sapar serve un intervento di ADM

Ad una primissima analisi la pronuncia lascia tuttavia aperti alcuni profili. In particolare, ad avviso dello scrivente:

  • è necessaria una modifica del Decreto ADM del 25 ottobre 2024 istitutivo dell’albo PVR sotto il profilo del divieto di apparecchiature atte alla navigazione internet negli internet point che ospitino i PVR (sotto tale profilo un diniego all’iscrizione motivato soltanto dall’essere internet point intervenuto precedentemente alla sentenza non appare più sostenibile sulla base della disposizione annullata. Se invece il diniego si fonda su carenze autonome, ad esempio requisiti soggettivi, documentali, contrattuali o violazioni delle attività consentite, l’annullamento della lett. g) non determina automaticamente l’illegittimità dell’intero provvedimento).
  • è necessario ad avviso dello scrivente un intervento di ADM per chiarire i termini di efficacia (termini di iscrizione per chi ancora non si è iscritto etc.) del decreto del 25 ottobre 2024 e dello stesso albo dei PVR visto che l’operatività del medesimo era stata sospesa con comunicazione del 12 dicembre 2024 “fino a prossima comunicazione”. In assenza di questo passaggio ad avviso dello scrivente l’albo non può automaticamente ritenersi operativo così come il relativo obbligo di iscrizione al medesimo. fp/AGIMEG