Pagamenti elettronici e Vlt: no dal TAR Lazio, respinto il ricorso

Niente pagamenti con carta di credito o debito tramite POS per l’utilizzo delle Vlt. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio (Sezione Quarta Ter) ha respinto il ricorso presentato da associazioni e diverse società concessionarie del settore del gioco pubblico.

L’origine del ricorso: contante contro moneta elettronica

La sentenza mette un punto fermo alla vertenza legale avviata dagli operatori per ottenere l’adeguamento normativo necessario all’accettazione della moneta elettronica nelle sale da gioco.

L’azione legale mirava ad accertare il cosiddetto “silenzio-inadempimento” dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) a seguito di un’istanza presentata dalle associazioni di categoria il 5 marzo 2026.

Con tale richiesta, gli operatori sollecitavano la revisione del Decreto Direttoriale del 4 aprile 2017, che ad oggi impone il pagamento delle giocate alle Vlt esclusivamente in denaro contante o tramite ticket a loro volta acquistabili solo per contanti.

A supporto della propria posizione, le società ricorrenti evidenziavano come l’obbligo di contante risultasse in contrasto con le disposizioni del Decreto Crescita 2.0, che ha introdotto l’obbligo generalizzato di POS per la vendita di beni e servizi. Veniva inoltre citato il precedente relativo alle cartelle del Bingo e alla vendita di generi di monopolio e Gratta e Vinci, per i quali ADM ha già sdoganato l’uso della moneta elettronica.

La decisione del TAR: l’attività regolatoria di ADM è discrezionale

I giudici amministrativi hanno ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento.

La motivazione si fonda sulla natura della funzione amministrativa svolta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Secondo il Collegio:

  • L’attività regolatoria è discrezionale: spetta unicamente all’ADM valutare la sussistenza dei presupposti per modificare le regole tecniche del settore.

  • Posizione di mera aspettativa: gli operatori del settore non vantano un diritto soggettivo o un interesse legittimo qualificato a pretendere la riforma delle norme tecniche, ma una mera aspettativa.Tar Tribunale Amministrativo Regionale

“L’attività regolatoria dell’ADM, quale peculiare esercizio della funzione amministrativa che si esprime mediante atti a contenuto generale, è da considerarsi discrezionale, oltre che nel contenuto, anche nell’an; in altri termini, spetta all’Agenzia valutare se sussistano i presupposti per avviare una riforma delle regole tecniche del settore, attività rispetto alla quale gli operatori rivestono una posizione di mera aspettativa non qualificata; l’esercizio dell’attività regolatoria è, dunque, incoercibile, in ragione della posizione di autonomia e indipendenza che qualifica l’ente; ciò anche in considerazione delle valutazioni lato sensu politiche riservate all’amministrazione, che rendono l’inerzia sostanzialmente insindacabile”, si legge nella sentenza del Tar.

Esito

Il TAR Lazio ha dunque confermato la legittimità della condotta di ADM. Resta pertanto confermata la regola del pagamento in contanti per la fruizione degli apparecchi. cdn/AGIMEG