Giochi e scommesse, stretta fiscale su sponsorizzazioni e comparazione quote: il dl Carburanti passa alla Camera

È all’esame della Camera dei deputati il decreto-legge 153/2026 sui prezzi dei carburanti, che all’articolo 3 contiene due misure fiscali di diretto interesse per il settore del gioco: la qualificazione come spese di rappresentanza degli investimenti in comunicazione responsabile sostenuti dai concessionari di gioco a distanza e l’indeducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, delle spese per sponsorizzazioni e servizi di comparazione di quote e offerte riconducibili agli operatori di gioco legale.

Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto ed entrato in vigore il giorno successivo, è stato trasferito alla Camera il 1° settembre dopo il deposito al Senato e assegnato in sede referente alla VI Commissione Finanze, con il parere delle Commissioni I Affari costituzionali, V Bilancio e Tesoro, IX Trasporti, X Attività produttive e XIV Politiche dell’Unione europea, oltre a quello del Comitato per la legislazione. La conversione dovrà arrivare entro sessanta giorni dalla pubblicazione e nel corso dell’iter il testo potrà essere modificato.

Le stime di ADM sugli investimenti dei concessionari e sulla promozione indiretta del gioco

Nella relazione tecnica il Governo riporta i dati trasmessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Gli investimenti dei concessionari online in campagne informative e iniziative di comunicazione responsabile, che con il comma 3 dell’articolo 3 diventano spese di rappresentanza ai fini dell’articolo 108 del Tuir, valgono circa 7 milioni di euro su base annua e circa 3 milioni di euro per il 2026. Non essendo noto quante di queste spese ricadranno nei limiti di deducibilità, alla misura sono ascritti effetti finanziari positivi allo stato prudenzialmente non stimati.

Sul fronte delle sponsorizzazioni, colpite dal comma 4, l’Agenzia ha rappresentato che non risultano ad oggi spese di pubblicità diretta nel settore dei giochi e delle scommesse, trattandosi di forme vietate dalla normativa vigente, ma ha segnalato forme di promozione indiretta verso siti di informazione sportiva riconducibili ai medesimi gruppi societari, attività di comparazione delle quote durante le trasmissioni sportive e sponsorizzazioni di portali che, pur non raccogliendo formalmente scommesse, risultano strettamente collegati ai principali bookmaker. La norma rende indeducibile il costo che remunera una sponsorizzazione vietata dall’articolo 9 del decreto dignità, in coerenza con la disciplina dei costi da illecito.

Il richiamo alla Cassazione e alle linee guida Agcom

Sulla qualificazione degli investimenti come spese di rappresentanza il Governo richiama l’ordinanza della Corte di cassazione 13 settembre 2025, n. 25143, che ha ancorato la distinzione tra pubblicità e rappresentanza agli obiettivi immediatamente perseguiti con l’esborso, superando il criterio della gratuità indicato dal decreto ministeriale del 19 novembre 2008. La nuova norma sottrae quegli investimenti alla valutazione caso per caso e ha carattere speciale, senza incidere sulla disciplina di settore.

Si tratta delle comunicazioni disciplinate dalla deliberazione n. 200/26/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il cui allegato A integra le linee guida della delibera n. 132/19/CONS con una duplice finalità: favorire una comunicazione efficace nella prevenzione e nel contrasto dei disturbi da gioco e impedire che la comunicazione sociale o di pubblicità progresso venga usata per aggirare il divieto di pubblicità e sponsorizzazione dell’articolo 9 del decreto dignità.

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Applicazione dal periodo d’imposta 2026 e maggiori entrate al Fondo

Le disposizioni dei commi da 3 a 5 si applicano alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2026, mentre nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 le stesse previsioni entrano all’articolo 117 come commi 2-bis e 2-ter, con efficacia dal 1° gennaio 2027. Le maggiori entrate saranno accertate ogni anno con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e confluiranno nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, che lo stesso articolo 3 rifinanzia con 2,6 milioni di euro per il 2026 e 25,4 milioni di euro per il 2027. fp/AGIMEG