Una sentenza d’appello relativa alla gestione abusiva di scommesse online attraverso una piattaforma straniera è stata trasmessa per la notifica soltanto dopo 17 anni. Un ritardo definito dalla Corte di Cassazione “assolutamente ingiustificato”, ma non sufficiente per riconoscere la particolare tenuità del fatto e cancellare gli effetti della condanna.
La condanna per la raccolta abusiva di scommesse
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna pronunciata il 26 gennaio 2007 dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli. L’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati previsti dall’articolo 4 della legge 401/1989 e dall’articolo 88 del Tulps, oltre che delle violazioni relative all’esercizio del gioco d’azzardo.
Il Tribunale aveva inflitto una pena di otto mesi di reclusione, dichiarandola estinta per effetto dell’indulto previsto dalla legge numero 241 del 2006.
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 5 dicembre 2008, aveva parzialmente riformato la decisione. Il reato relativo al gioco d’azzardo era stato dichiarato prescritto, mentre la pena per la residua imputazione riguardante le scommesse era stata rideterminata in sei mesi di reclusione.
Secondo quanto sostenuto successivamente dalla difesa, la condotta consisteva in una gestione delle scommesse online con modalità definite “artigianali”, attraverso il collegamento in rete con una piattaforma estera.
La sentenza trasmessa per la notifica nel 2025
Nonostante la pronuncia risalisse al 2008, la Corte d’Appello di Napoli ha trasmesso la sentenza ai Carabinieri di Marano di Napoli per la notifica soltanto l’8 aprile 2025.
Il provvedimento è stato quindi inoltrato alla Casa di reclusione di Castelfranco Emilia, dove si trovava l’interessato. Secondo quanto indicato dalla difesa, l’estratto contumaciale è stato notificato il 5 maggio 2025, a distanza di 17 anni dalla sentenza d’appello.
Il condannato ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo l’applicazione dell’articolo 131-bis del Codice penale, che esclude la punibilità quando l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale.
La norma era entrata in vigore dopo la conclusione del giudizio d’appello, ma la difesa ne ha invocato l’applicazione retroattiva, sottolineando il lungo tempo trascorso, la presunta limitata gravità della condotta e la sua non abitualità.
Secondo il ricorso, il riconoscimento della particolare tenuità avrebbe consentito di evitare che l’imputato subisse le conseguenze di una vicenda relativa a fatti commessi 22 anni prima.
Cassazione: il trascorrere del tempo non rende tenue il fatto
La Cassazione ha riconosciuto che la causa di non punibilità prevista dall’articolo 131-bis sarebbe stata, in astratto, applicabile retroattivamente. La richiesta presentata dalla difesa è stata tuttavia giudicata generica.
I giudici hanno sottolineato che il ricorso si concentrava quasi esclusivamente sul lungo periodo trascorso dalla sentenza d’appello, senza indicare concretamente gli elementi dai quali ricavare la particolare tenuità dell’offesa.
“Sicuramente va stigmatizzata la trasmissione della sentenza della Corte di appello ai Carabinieri per la notifica dopo ben diciassette anni dalla sua pronuncia, ritardo assolutamente ingiustificato”, afferma la Suprema Corte. Tale circostanza, tuttavia, “di per sé non è sufficiente” per applicare la causa di non punibilità.
Per riconoscere la particolare tenuità occorre infatti valutare congiuntamente le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo e la non abitualità del comportamento. Nel caso esaminato, la difesa non aveva chiarito perché l’offesa al bene giuridico tutelato dovesse essere considerata minima, né quale rilevanza assumesse il comportamento tenuto successivamente dall’imputato.
Pena già coperta dall’indulto
La Cassazione ha inoltre osservato che il ricorrente non avrebbe comunque dovuto scontare la pena, poiché questa era stata dichiarata estinta per effetto dell’indulto già in primo grado.
A pesare sulla decisione sono stati anche il mancato riconoscimento della pena nel minimo edittale da parte del Tribunale e la presenza di un precedente specifico a carico dell’imputato.
L’inammissibilità del ricorso ha impedito alla Suprema Corte di dichiarare la prescrizione maturata durante il procedimento di legittimità. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. sb/AGIMEG









