Danneggia la porta di una sala giochi dopo che un dipendente gli impedisce di entrare, ma la condanna viene annullata. Per la Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione non ricorre l’aggravante prevista per i beni esposti alla pubblica fede se, al momento del fatto, sulla cosa viene esercitata una vigilanza concreta e continuativa.
I calci contro la porta della sala giochi
La vicenda risale al momento in cui a un uomo, in evidente stato di agitazione, era stato negato l’accesso a una sala giochi. Per reazione, l’interessato aveva colpito ripetutamente a calci la porta d’ingresso del locale, provocando danni alla serratura elettrica e al telaio.
Il Tribunale di Busto Arsizio, con una sentenza del 5 dicembre 2024, lo aveva dichiarato colpevole di danneggiamento aggravato. La decisione era stata successivamente confermata, l’8 gennaio 2026, dalla Corte d’Appello di Milano.
La difesa aveva quindi presentato ricorso in Cassazione, contestando in particolare l’applicazione dell’aggravante prevista per il danneggiamento commesso su cose esposte, per necessità, consuetudine o destinazione, alla pubblica fede.
Il dipendente si trovava sulla porta e vigilava sul bene
Secondo il ricorrente, al momento del danneggiamento la porta non poteva essere considerata priva di controllo. Il dipendente della sala giochi si trovava infatti proprio all’ingresso e stava impedendo all’uomo di accedere al locale. La condotta era stata quindi posta in essere mentre sulla porta veniva esercitata una sorveglianza attiva.
La Cassazione ha accolto questa ricostruzione. I giudici hanno ricordato che l’aggravante può configurarsi quando l’autore del danneggiamento fa affidamento sull’impossibilità del proprietario o del titolare di sorvegliare costantemente il bene. La semplice presenza del titolare, però, non è sempre sufficiente a escluderla: occorre verificare se, nel caso concreto, quella presenza consenta una vigilanza effettiva e continuativa.
Nel caso esaminato, il dipendente era posizionato direttamente sulla porta nel momento in cui questa veniva danneggiata. Tale circostanza, secondo la Suprema Corte, dimostra che sul bene veniva esercitato un controllo concreto.
Esclusa l’aggravante, il fatto non costituisce reato
Venuta meno l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, la condotta deve essere ricondotta all’ipotesi di danneggiamento semplice, fattispecie che non ha più rilevanza penale.
La Cassazione ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Milano, concludendo che, una volta esclusa l’aggravante contestata, “il fatto non è previsto dalla legge come reato”. sb/AGIMEG









