Lotterie nazionali, anche online: in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento MEF, biglietti digitali e premi fino a 20 milioni

Arriva sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto del MEF, efficace dal 25 luglio 2026, che introduce il nuovo regolamento generale delle lotterie a estrazione differita, comprese quelle con partecipazione online.

Il provvedimento, adottato nell’ambito del riordino dei giochi pubblici previsto dal d.lgs. 41/2024, crea una disciplina unica per le lotterie nazionali, aggiornandola alle nuove tecnologie e riconoscendo, oltre ai biglietti cartacei, anche i biglietti digitali, acquistabili tramite conti di gioco autorizzati.

Il nuovo regolamento per le lotterie nazionali

Il regolamento disciplina:

  • modalità di vendita dei biglietti;
  • estrazioni e assegnazione dei premi;
  • riscossione delle vincite;
  • gestione contabile e controlli;
  • regole per canali fisici e digitali.

È confermata la Lotteria Italia annuale, con estrazione finale il 6 gennaio e abbinamento a una trasmissione televisiva nazionale. Potranno inoltre essere istituite altre lotterie nazionali per eventi o programmi di interesse nazionale.

All’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) spetterà definire i dettagli operativi di ogni lotteria, come prezzo dei biglietti, numero dei premi, periodi di vendita, modalità di estrazione e pagamento delle vincite. ADM potrà anche introdurre giochi collegati e iniziative digitali o interattive.

Prezzo dei biglietti, premi e riscossione

Dal punto di vista economico, il decreto prevede che:

  • il prezzo dei biglietti potrà andare da 1 a 100 euro;
  • i premi potranno arrivare fino a 20 milioni di euro;
  • le vincite dovranno essere richieste entro 180 giorni dalla pubblicazione del bollettino ufficiale delle estrazioni finali.

Il decreto punta inoltre sulla digitalizzazione, affidando ad ADM la possibilità di sviluppare nuovi strumenti tecnologici per rendere il settore più sicuro, contrastare il gioco illegale e favorire forme di partecipazione più controllate e responsabili.

La definizione delle lotterie a estrazione differita

Le lotterie a estrazione differita, di cui al presente regolamento, sono giochi autorizzati, caratterizzati dalla presenza di un numero di biglietti che possono essere sia cartacei sia digitali, contraddistinti da un identificativo, per i quali la vincita dipende dall’estrazione, successiva alla chiusura delle vendite, dei caratteri che compongono l’identificativo del biglietto.

Così si legge nel provvedimento, che disciplina anche la possibilità di abbinare ai biglietti codici univoci per la partecipazione a giochi collegati o complementari.

Lotteria Italia e ulteriori lotterie nazionali

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è prevista, con cadenza annuale, una lotteria nazionale a estrazione differita denominata «Lotteria Italia», con almeno un’estrazione finale, fissata al 6 gennaio di ogni anno, da abbinare a una trasmissione televisiva in programma o in palinsesto su una primaria rete di rilevanza nazionale.

L’Agenzia individua annualmente l’emittente televisiva a seguito di manifestazione di interesse, tra le primarie reti a livello nazionale che offrano l’abbinamento a una trasmissione in palinsesto e un progetto di promozione televisiva, con la possibilità di impegnare fino a un decimo degli utili destinati all’erario della Lotteria Italia dell’anno precedente per l’eventuale realizzazione di un gioco interattivo e, in ogni caso, per una promozione ulteriore della Lotteria Italia.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre dell’anno precedente, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, potranno essere individuate ulteriori lotterie a estrazione differita, sulla base di richieste di abbinamento pervenute all’Agenzia entro il 31 luglio di ogni anno da enti o organizzazioni per manifestazioni di interesse nazionale, ovvero da emittenti televisive per trasmissioni di rilievo nazionale.

I compiti di ADM

Con determinazione del direttore dell’Agenzia, da pubblicarsi sul sito istituzionale, saranno individuati gli elementi della Lotteria Italia e delle altre lotterie a estrazione differita, in relazione, tra l’altro, a:

  • identificativo, serie e numero dei biglietti;
  • prezzo dei biglietti;
  • numero dei biglietti da porre in vendita;
  • layout dei biglietti;
  • numero e importo dei premi attribuibili prima dell’estrazione finale;
  • importo del primo premio e di eventuali premi speciali;
  • periodo di vendita dei biglietti;
  • data finale di vendita dei biglietti cartacei e digitali;
  • modalità delle operazioni di estrazione, comprese luogo, data e ora delle estrazioni finali;
  • modalità di riscossione dei premi;
  • attività promozionali e altri elementi di dettaglio.

L’Agenzia potrà inoltre definire ulteriori modalità di gioco o intrattenimento che prevedano la partecipazione interattiva dei giocatori, con forme di attribuzione di premi attraverso ulteriori estrazioni, anche contestuali al gioco, e con possibilità di comunicazione dei premi attraverso trasmissioni televisive, canali social o strumenti digitali.

Affidamento dei servizi e gestione del gioco

Per promuovere il rilancio delle lotterie a estrazione differita, l’Agenzia potrà procedere all’affidamento dei servizi necessari alla gestione del gioco, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tra i criteri indicati figurano la specifica e comprovata esperienza dell’affidatario nel settore del gioco pubblico in Italia e una durata dell’affidamento fino a tre anni.

La gestione potrà riguardare in modo unitario produzione e distribuzione dei biglietti cartacei, generazione e messa a disposizione di biglietti digitali, assistenza per le operazioni di estrazione, pagamento dei premi, attività pubblicitarie e promozionali e servizi accessori.

Biglietti cartacei e digitali

I biglietti delle lotterie a estrazione differita, anche con partecipazione a distanza, sono contrassegnati ciascuno da un identificativo. Ai relativi identificativi possono essere abbinati uno o più codici univoci per consentire la partecipazione a giochi collegati o complementari.

I biglietti cartacei, venduti tramite punti vendita fisici, sono composti almeno da due parti separabili, ciascuna riportante l’identificativo, una delle quali – la matrice – è conservata dal rivenditore. I biglietti cartacei possono inoltre prevedere ulteriori tagliandi, non vendibili separatamente.

I biglietti digitali, acquistabili solo da titolari di conti di gioco e venduti tramite punti di vendita a distanza autorizzati, sono contrassegnati dall’identificativo attribuito e dai codici univoci e riportano i medesimi profili grafici di quelli cartacei.

Su ogni biglietto devono essere riportati denominazione e caratteristiche della lotteria, prezzo, richiamo al sito dell’Agenzia per la visione del regolamento di gioco, estratto sintetico della meccanica di gioco, modalità di riscossione delle vincite, avvertenze previste dalla normativa vigente e logo ADM relativo al gioco legale e responsabile.

Vendita, distribuzione e compensi ai punti vendita

La partecipazione al gioco avviene attraverso l’acquisto dei biglietti fisici e digitali. L’acquisto del biglietto digitale, con addebito del prezzo sul conto di gioco del giocatore, si considera avvenuto al momento della registrazione della transazione sul sistema utilizzato dal soggetto affidatario.

La distribuzione dei biglietti cartacei ai punti vendita fisici cessa almeno tre giorni prima della data fissata per l’estrazione finale. La vendita al pubblico dei biglietti cartacei e digitali cessa alla data e ora previste dal provvedimento di indizione della lotteria.

Sul prezzo di ogni biglietto venduto, il punto vendita è autorizzato a trattenere, a titolo di compenso, una percentuale pari al 10 per cento del prezzo stesso. Ai punti vendita fisici che ordinano biglietti cartacei nel periodo compreso tra la data finale di distribuzione della vendita diretta e la data finale di vendita può essere riconosciuta un’ulteriore percentuale, nella misura massima del 5 per cento.

Massa premi ed estrazioni

L’importo dei singoli premi può essere fissato da 1 euro a 20.000.000 euro. All’inizio delle operazioni relative alle estrazioni finali, sulla base dei dati forniti dall’affidatario del servizio sul totale dei biglietti venduti, la Commissione di vigilanza determina la massa premi nonché il numero e l’ammontare dei singoli premi.

Dal totale ricavato dalla vendita dei biglietti sono dedotti, tra l’altro, l’aggio dei rivenditori, l’importo spettante all’affidatario del servizio, gli importi spettanti a enti, organizzazioni o emittenti televisive a titolo di contributo per rimborso spese, le eventuali spese sostenute direttamente dall’Agenzia e i premi attribuiti prima dell’estrazione finale.

Il saldo così determinato costituisce per il 50 per cento la massa premi. Il restante 50 per cento è devoluto, per l’1 per cento, agli enti, organizzazioni o emittenti proponenti le lotterie eventualmente individuate e, per la somma residua, all’erario a titolo di utile.

Le estrazioni dei premi avvengono tramite generatori di numeri casuali o urne elettroniche, in grado di garantire casualità, impredicibilità ed equiprobabilità. In caso di mancato o inidoneo funzionamento dei dispositivi, è possibile ricorrere a urne manuali. L’identificativo dei biglietti vincenti durante l’estrazione finale è riportato su un bollettino ufficiale pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Agenzia.

Riscossione dei premi

La riscossione dei premi dei biglietti cartacei vincenti avviene dietro presentazione dei biglietti, o della parte di essi, o dei tagliandi che contengono il codice oggetto delle estrazioni precedenti quelle finali, al soggetto affidatario del servizio ovvero ai soggetti indicati dall’affidatario.

I biglietti cartacei vincenti devono essere integri e in originale ed essere presentati insieme a un documento di riconoscimento e alla scelta dello strumento di pagamento, purché tracciabile. Per i biglietti digitali, la riscossione avviene da parte del titolare del conto di gioco dal quale è stato effettuato l’acquisto, con presentazione del promemoria di gioco, documento di riconoscimento e scelta dello strumento di pagamento tracciabile.

La richiesta di riscossione dei premi deve pervenire all’affidatario del servizio, a pena di decadenza dal diritto al pagamento, entro il centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito ADM del bollettino ufficiale delle estrazioni finali. L’importo dei premi non riscossi entro il termine è versato all’erario.

Contabilità, conservazione e digitalizzazione

La gestione dei flussi finanziari delle lotterie a estrazione differita avviene sulla contabilità speciale denominata «Contabilità per le lotterie a estrazione differita», aperta presso la tesoreria della Banca d’Italia e intestata all’Agenzia.

I biglietti vincenti sono conservati dal soggetto affidatario per dieci anni. L’Agenzia può, con proprie determinazioni, definire regole di conservazione in attuazione del principio di digitalizzazione dei documenti amministrativi.Gazzetta Ufficiale

Con specifici provvedimenti, ADM potrà prevedere modalità di digitalizzazione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, orientate alla fruibilità dell’offerta di gioco legale in linea con l’evoluzione tecnologica, all’accessibilità al gioco, alla sicurezza dei sistemi e al contrasto a forme di gioco illegale.

Commissioni e pubblicazione dei provvedimenti

La Commissione di vigilanza è composta da cinque membri: il presidente è scelto tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili in quiescenza o tra i dirigenti generali dell’Agenzia, mentre gli altri quattro membri sono individuati tra i dirigenti dell’Agenzia. La partecipazione è a titolo gratuito e non è previsto alcun rimborso spese. Le Commissioni di controllo sono composte da un dirigente dell’Agenzia, con funzioni di presidente, e da due dipendenti della stessa.

Le determinazioni adottate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono pubblicate sul sito internet istituzionale dell’Agenzia e hanno efficacia a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. I provvedimenti relativi agli elementi delle singole lotterie sono pubblicati sul sito istituzionale e, per consentire l’immediata vendita dei biglietti, hanno efficacia dal giorno della pubblicazione.

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. cdn/AGIMEG