Il TAR Toscana ha respinto il ricorso presentato contro il Ministero dell’Interno e la Questura di Pisa in una vicenda relativa alla sospensione per tre giorni della licenza di pubblico esercizio di una sala giochi, scommesse e VLT a Pisa.
Il provvedimento era stato adottato dal Questore dopo un episodio avvenuto nei pressi e all’interno del locale, legato a un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
L’episodio davanti alla sala giochi
La misura impugnata riguardava la sospensione temporanea della licenza del locale per tre giorni. La Questura aveva valorizzato non solo l’arresto, ma anche il contesto complessivo emerso dai controlli di polizia.
Secondo quanto ricostruito negli atti, un soggetto era stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo essere stato notato all’ingresso della sala giochi mentre cedeva una dose in cambio di denaro.
Nel provvedimento si legge che il soggetto arrestato era stato trovato in possesso di dodici confezioni di cocaina, quattro di eroina, un pezzo di hashish e denaro contante per 1.270 euro, suddiviso in banconote di diverso taglio. L’arresto era stato convalidato dal Tribunale di Pisa, con applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Dagli atti risulta inoltre che, poco prima, nello stesso esercizio erano stati identificati tre soggetti con precedenti di polizia in materia di stupefacenti.
La sospensione non è una sanzione
La società ricorrente contestava la misura, sostenendo che non vi fossero i presupposti per applicare l’articolo 100 del TULPS e lamentando anche la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Il TAR ha però respinto queste censure. I giudici hanno ricordato che la sospensione della licenza prevista dall’art. 100 TULPS non ha natura sanzionatoria, ma preventiva. Serve cioè a evitare il protrarsi di situazioni di pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.
Per questo, secondo il Tribunale, non è necessario dimostrare una responsabilità diretta del gestore del locale. È sufficiente che l’esercizio, per le circostanze emerse, sia ritenuto idoneo a creare o favorire una situazione di pericolo.
Rilevano anche i fatti avvenuti nelle immediate vicinanze
Un punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra il locale e gli episodi contestati. Il TAR ha chiarito che la sospensione può essere disposta non solo per fatti avvenuti materialmente dentro l’esercizio, ma anche per episodi verificatisi nelle immediate vicinanze, quando questi siano collegati all’attività e incidano sulla sicurezza pubblica.
Nel caso esaminato, la presenza di un episodio di spaccio all’ingresso della sala giochi e la frequentazione del locale da parte di soggetti con precedenti specifici sono stati ritenuti elementi sufficienti a confermare l’esistenza di condizioni di pericolo per l’ordine pubblico.
Secondo i giudici, la Questura ha quindi esercitato correttamente la propria discrezionalità, motivando la sospensione sulla base dell’insieme degli episodi verificatisi all’interno e nei pressi della sala.
Respinta anche la censura sul procedimento
Il TAR ha respinto anche la doglianza relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento. I provvedimenti in materia di sicurezza pubblica, come quelli di sospensione della licenza di un esercizio, sono infatti caratterizzati da urgenza e finalità cautelare.
Per questo, secondo il Tribunale, l’Amministrazione poteva procedere senza preventiva comunicazione, trattandosi di una misura destinata a fronteggiare rapidamente una situazione ritenuta pericolosa. Il ricorso è stato quindi respinto. mg/AGIMEG










