Il TAR Lombardia, sezione di Brescia, ha respinto il ricorso presentato da una società del settore giochi contro il Comune di Curno, confermando l’ordinanza comunale che limita gli orari di esercizio delle sale giochi e degli apparecchi con vincita in denaro.
Il provvedimento stabilisce che le sale pubbliche da gioco e gli apparecchi installati in altri esercizi possano funzionare tutti i giorni, festivi compresi, dalle 9 alle 23. La misura è stata adottata dal Comune con l’obiettivo di contrastare il gioco d’azzardo patologico e tutelare le persone più vulnerabili.
La contestazione della società
La società, che gestisce una sala dedicata in via Europa 23, aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza. Secondo la ricorrente, il Comune non avrebbe svolto un’istruttoria adeguata e non avrebbe dimostrato in modo concreto l’efficacia della misura nel contrasto alla ludopatia.
Tra le contestazioni c’era anche il mancato confronto preventivo con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La società sosteneva inoltre che i dati utilizzati dal Comune fossero troppo generali, perché riferiti in parte al territorio provinciale e non solo al Comune di Curno.
Il potere del sindaco sugli orari
Il TAR ha respinto queste censure, ricordando che il sindaco può intervenire sugli orari degli esercizi anche per finalità legate alla tutela della salute pubblica e alla prevenzione del gioco patologico.
Secondo i giudici, la disciplina degli orari delle sale giochi e degli apparecchi rientra nei poteri del Comune quando serve a proteggere la collettività e a ridurre i rischi connessi al gioco compulsivo.
Il TAR ha inoltre chiarito che non era necessario un preventivo accordo con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’intesa raggiunta nel 2017 tra Stato, Regioni ed enti locali non ha infatti valore vincolante, perché non è stata recepita con un apposito decreto ministeriale. In ogni caso, il Comune aveva comunque inviato ad ADM una bozza dell’ordinanza, senza ricevere osservazioni.
I dati sul territorio
Per i giudici, l’ordinanza è sostenuta da un’istruttoria sufficiente. Il Comune ha richiamato dati relativi sia alla provincia di Bergamo sia al territorio comunale, evidenziando la crescita del gioco dopo il periodo pandemico e la diffusione del fenomeno tra diverse fasce d’età.
Nel provvedimento si segnala, tra l’altro, che nel Comune sono presenti dieci esercizi con apparecchi da gioco e che l’importo giocato pro capite risulta molto superiore alla media regionale e nazionale.
Il TAR ha aggiunto che il numero ufficiale dei soggetti presi in carico dai servizi per dipendenza non esaurisce necessariamente il fenomeno, perché una parte delle persone con problemi di gioco non si rivolge alle strutture sanitarie o sociali.
Una misura ritenuta proporzionata
Il TAR ha ritenuto proporzionata la fascia oraria scelta dal Comune. La limitazione, infatti, non vieta l’attività, ma consente l’apertura per quattordici ore al giorno, dalle 9 alle 23.
Secondo i giudici, questa scelta rappresenta un bilanciamento ragionevole tra l’interesse economico degli operatori e l’esigenza pubblica di prevenire il gioco patologico. La fascia notturna, inoltre, è stata considerata particolarmente delicata per la presenza di giocatori più vulnerabili o compulsivi.
Respinto il ricorso
Il TAR ha escluso anche la disparità di trattamento denunciata dalla società. Per i giudici, il fatto che alcuni utenti possano spostarsi in altri Comuni con regole diverse non rende illegittima l’ordinanza. In attesa di una disciplina uniforme a livello nazionale, i Comuni possono infatti adottare misure a tutela delle proprie comunità.
Il ricorso è stato quindi respinto. Le spese di giudizio sono state compensate, vista la complessità delle questioni e la delicatezza degli interessi coinvolti. mg/AGIMEG










