Distributori di carburante, la Cassazione dà ragione al gestore: giochi e VLT completano il servizio ai clienti

La Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate in una controversia fiscale relativa a una società che gestisce un distributore di carburanti e, accanto a questa attività principale, offre anche servizi legati a tabacchi, prodotti editoriali, lotto, lotterie, giochi numerici e video lottery.

Al centro della vicenda c’era il modo in cui doveva essere calcolata la detrazione IVA sugli acquisti. Secondo l’Agenzia delle Entrate, le attività collegate ai giochi e agli altri servizi non potevano essere considerate accessorie rispetto alla vendita di carburanti. Per questo, a suo avviso, la società avrebbe dovuto limitare la detrazione dell’IVA, applicando il cosiddetto pro rata.

La contestazione dell’Agenzia delle Entrate

L’amministrazione finanziaria aveva sostenuto che la vendita di carburanti fosse un’attività distinta rispetto agli altri servizi offerti nel punto vendita, come tabacchi, editoria, lotto, lotterie e VLT.

Secondo questa impostazione, trattandosi di attività diverse e in parte esenti da IVA, la società non avrebbe potuto detrarre integralmente l’imposta sugli acquisti. L’Agenzia aveva quindi rideterminato l’IVA detraibile, ritenendo necessario applicare una percentuale di detrazione ridotta.

La società aveva contestato l’accertamento davanti ai giudici tributari, ottenendo ragione sia in primo grado sia in appello.

Il ruolo dei servizi offerti alla clientela

La Corte di giustizia tributaria dell’Abruzzo aveva ritenuto che le attività ulteriori svolte nel punto vendita fossero accessorie rispetto alla vendita di carburanti. In particolare, era stato valorizzato il dato del volume d’affari e il fatto che tali servizi fossero offerti negli stessi orari di apertura dell’impianto.

Secondo i giudici tributari, si trattava di servizi rivolti soprattutto alla clientela che si ferma per fare rifornimento, offrendo un completamento dell’attività principale.

L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato questa decisione in Cassazione, sostenendo che elementi come la coincidenza degli orari, la vicinanza degli spazi e la complementarità commerciale non fossero sufficienti per considerare le attività come accessorie.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Secondo i giudici, la valutazione svolta dalla Corte tributaria è corretta, perché ha dato rilievo soprattutto al rapporto tra le diverse attività e al peso concreto che queste avevano nel volume d’affari complessivo.

Per la Corte, stabilire se un’attività sia accessoria richiede una valutazione concreta del caso. Non basta guardare in astratto alla tipologia di servizio offerto, ma bisogna verificare come quell’attività si inserisce nell’organizzazione dell’impresa e nel servizio reso ai clienti.

Nel caso esaminato, i giudici hanno ritenuto legittima la conclusione secondo cui i servizi legati a tabacchi, giochi, editoria e VLT erano collegati all’attività principale del distributore e costituivano un completamento dell’offerta rivolta alla clientela.cassazione

Nessun obbligo di contabilità separata

La Cassazione ha respinto anche l’argomento dell’Agenzia delle Entrate relativo alla mancata scelta della contabilità separata. Secondo l’amministrazione, questa mancata opzione avrebbe dovuto essere considerata un indice della promiscuità tra attività imponibili e attività esenti.

La Corte ha però chiarito che la contabilità separata è una facoltà del contribuente, non un obbligo. Il fatto che la società non l’abbia scelta non basta quindi, da solo, a far scattare automaticamente una riduzione della detrazione IVA.

Ricorso respinto

Alla luce di queste considerazioni, la Cassazione ha confermato la decisione favorevole alla società e ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. mg/AGIMEG