Totem, PC e postazioni internet nei locali: la Cassazione archivia sei contenziosi dopo la bocciatura della Consulta

La Corte di Cassazione è intervenuta con sei sentenze su un gruppo di controversie nate da sanzioni amministrative da 20.000 euro irrogate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti di esercenti e società. Le contestazioni riguardavano la presenza, all’interno di locali pubblici o attività commerciali, di PC, totem o postazioni internet ritenute idonee a consentire l’accesso a piattaforme di gioco online.

Le vicende non riguardano la stessa causa e non nascono dagli stessi fatti. Cambiano i locali, le apparecchiature, gli accertamenti compiuti e anche lo sviluppo dei giudizi di merito. Il punto giuridico, però, è comune: tutte le cause ruotano attorno all’articolo 7, comma 3-quater, del decreto Balduzzi e alla sanzione fissa da 20.000 euro prevista dalla legge di stabilità 2016.

Piemonte: due PC collegati a una piattaforma di gioco

La prima vicenda riguarda una società destinataria di un’ordinanza-ingiunzione emessa dall’Ufficio dei Monopoli per il Piemonte. La sanzione era stata applicata per la presenza, in un locale pubblico, di due postazioni PC con periferiche, ritenute idonee a consentire il gioco con vincite in denaro attraverso una piattaforma di gioco online.

Il Tribunale di Torino aveva respinto l’opposizione e la Corte d’appello di Torino aveva confermato la decisione, ritenendo che il divieto non riguardasse solo i totem, ma potesse estendersi anche ad apparecchi terminali collegati a internet, quando concretamente utilizzabili per il gioco online. La Cassazione ha però accolto il ricorso, alla luce dell’intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina posta a base della sanzione.

Lecce: tre PC in un’edicola-cartoleria

La seconda causa riguarda un’edicola-cartoleria. In questo caso l’ADM aveva contestato la presenza di tre personal computer, due dei quali, secondo quanto ricostruito nei giudizi di merito, erano accesi e preindirizzati verso un operatore autorizzato. Nel locale erano state rinvenute anche due ricevute di gioco su carta termica.

La difesa sosteneva che i computer fossero destinati alla libera navigazione e che l’eventuale accesso a siti di gioco dipendesse dalla scelta autonoma del cliente, munito di proprie credenziali. Prima della decisione finale, però, l’Agenzia ha annullato in autotutela l’ordinanza-ingiunzione e ha disposto lo sgravio totale del ruolo. La Cassazione ha quindi preso atto del venir meno dell’interesse alla decisione, nel quadro determinato dalla pronuncia della Corte costituzionale.

Ruffano: il totem nella sala giochi e biliardi

La terza sentenza riguarda una sala giochi e biliardi a Ruffano. L’accertamento aveva riguardato un apparecchio denominato “Internet Point”, qualificato come totem, che secondo l’ADM consentiva la libera connessione a siti di gioco online.

Il Tribunale aveva accolto l’opposizione del titolare, annullando l’ordinanza-ingiunzione. La Corte d’appello di Lecce aveva poi ribaltato l’esito, ritenendo sufficiente la messa a disposizione dell’apparecchiatura, anche senza la prova che fosse in corso una giocata in quel preciso momento. Proprio questo procedimento ha avuto un ruolo centrale nel filone, perché la Cassazione aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma.

Dopo la sentenza n. 104/2025 della Consulta, l’ADM ha annullato d’ufficio l’ordinanza-ingiunzione e il giudizio è stato definito prendendo atto della cessazione della materia del contendere.

Zapponeta: cinque computer in un centro sportivo

Un’altra vicenda riguarda un centro sportivo a Zapponeta. L’ordinanza-ingiunzione era stata emessa per la presenza di cinque computer collegati a internet, attraverso i quali, secondo l’Agenzia, i clienti potevano accedere a piattaforme di gioco online.

Il Tribunale di Foggia aveva respinto l’opposizione e la Corte d’appello di Bari aveva confermato la sanzione, affermando che la norma non poteva essere limitata ai soli totem, ma si estendeva anche ai normali PC presenti in pubblici esercizi quando consentivano la navigazione verso siti di gioco. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano valorizzato anche il fatto che fosse stata riconosciuta un’attività di promozione e diffusione di giochi per conto di un concessionario. Anche qui, tuttavia, l’Agenzia ha successivamente annullato l’ordinanza-ingiunzione, facendo venir meno l’interesse alla decisione della Cassazione.

Ferrara: il totem acceso nel bar

La quinta sentenza riguarda un bar controllato dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Ferrara. Durante l’accesso era stato trovato un apparecchio tipo totem, acceso, funzionante e utilizzato da un avventore. L’apparecchio era dotato anche di un dispositivo per l’inserimento di banconote e consentiva il collegamento a una piattaforma di gioco messa a disposizione da un soggetto non autorizzato.

Il Tribunale di Ferrara aveva accolto l’opposizione, ritenendo applicabile un diverso regime sanzionatorio. La Corte d’appello di Bologna, invece, aveva accolto l’appello dell’ADM e confermato la sanzione da 20.000 euro. In Cassazione, però, la ricorrente ha dato atto dell’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione da parte dell’Agenzia, con conseguente definizione del giudizio alla luce del venir meno della base normativa della contestazione.

Abruzzo: PC, stampante e ricevute in un bar ristorante pizzeria

L’ultima vicenda riguarda un bar ristorante pizzeria destinatario di una sanzione emessa dall’Ufficio ADM di Pescara. Qui la contestazione presentava elementi più articolati: nel locale era presente un PC acceso, collegato a internet e a una stampante idonea alla stampa delle ricevute di gioco.

La Corte d’appello dell’Aquila aveva ritenuto che fosse stata allestita una vera postazione telematica per consentire agli avventori di giocare a distanza. Aveva valorizzato anche l’accertamento tecnico svolto da SOGEI, dal quale emergevano l’uso di software per poker online e la navigazione su siti relativi a scommesse sportive, eventi simulati, scommesse ippiche, giochi di abilità e giochi da casinò. La Cassazione ha accolto il ricorso, perché la sanzione si fondava su norme poi dichiarate costituzionalmente illegittime.

Le differenze: non tutti i casi avevano la stessa gravità fattuale

Il confronto tra le sei sentenze mostra che le contestazioni non erano tutte uguali. In alcune vicende si discuteva soprattutto della presenza di normali personal computer, formalmente utilizzabili anche per la libera navigazione. È il caso del procedimento piemontese, di quello dell’edicola-cartoleria e del centro sportivo di Zapponeta.

In altri casi, invece, gli apparecchi avevano caratteristiche più vicine al gioco online strutturato. A Ruffano si parlava di un totem “Internet Point” installato in una sala giochi; nel bar controllato a Ferrara il totem era acceso, funzionante, utilizzato da un cliente e dotato di dispositivo per l’inserimento di banconote.

La vicenda abruzzese si colloca ancora su un piano diverso, perché non riguardava soltanto un PC collegato a internet, ma una postazione corredata da stampante, ricevute di scommesse e riscontri tecnici sull’uso per giochi e scommesse online.

Il punto comune: la sanzione fissa da 20.000 euro

Nonostante queste differenze, tutte le cause avevano lo stesso baricentro normativo. L’ADM aveva applicato la sanzione amministrativa fissa da 20.000 euro prevista per la violazione del divieto di mettere a disposizione apparecchiature idonee al collegamento con piattaforme di gioco online.

Il problema, emerso poi davanti alla Corte costituzionale, era proprio l’ampiezza e rigidità della disciplina. La norma finiva per attrarre situazioni molto diverse tra loro: semplici PC, postazioni internet, totem, apparecchi con dispositivi per il denaro, postazioni corredate da ricevute o stampanti. Tutte queste situazioni venivano colpite con la stessa sanzione fissa, senza una reale graduazione in base alla gravità concreta del fatto, al ruolo dell’esercente o all’effettivo volume di gioco.

La decisione dopo la sentenza della Consulta

Con la sentenza n. 104/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo sia l’articolo 7, comma 3-quater, del decreto Balduzzi, sia la parte della legge di stabilità 2016 che prevedeva la sanzione amministrativa di 20.000 euro per quella violazione.cassazione Tar tribunale giudice

La Cassazione ha quindi deciso i sei procedimenti prendendo atto del venir meno della base normativa delle ordinanze-ingiunzione. In alcuni casi ha accolto direttamente i ricorsi; in altri ha registrato l’annullamento in autotutela già disposto dall’ADM, dichiarando il venir meno dell’interesse alla decisione o la cessazione della materia del contendere.

Un filone chiuso, ma con fatti molto diversi

Le sei sentenze chiudono un filone di contenzioso nato dall’applicazione delle sanzioni ADM a esercizi e locali nei quali erano presenti apparecchiature collegate al web e ritenute utilizzabili per il gioco online.

Il risultato finale è unitario: le ordinanze-ingiunzione fondate su quella disciplina non reggono più dopo l’intervento della Consulta. Ma le differenze tra i casi restano importanti per comprendere la portata del problema: alcune contestazioni riguardavano PC a libera navigazione, altre totem, altre ancora postazioni con ricevute, stampanti, icone di accesso e dispositivi per il denaro. mg/AGIMEG