Arriva al Senato l’atto del Governo sottoposto a parere parlamentare “Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi”.
L’articolo 78 del provvedimento riproduce le disposizioni contenute nell’articolo 69 del testo unico previgente relative al trattamento fiscale dei premi, vincite ed indennità, nel comma 3 riporta l’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, riguardante il regime fiscale dell’estrazione a sorte di premi attribuiti nell’ambito di una lotteria nazionale rivolta alle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, stabilendo la non imponibilità dei premi derivanti dalla cosiddetta lotteria degli scontrini. In tale disposizione hanno aggiornato i riferimenti all’articolo 2, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 con il riferimento, rispettivamente, all’articolo 82, commi 1, 5 e 6, del testo unico IVA.
Determinazione del reddito di lavoro dipendente
Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
Non concorrono a formare il reddito – sottolinea il testo – le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25 per cento dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta.
Redditi diversi
Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente anche le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali.
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente anche i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall’autorità vigilante.
Premi vincite ed indennità
Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, i premi e le vincite di cui all’articolo 76, comma 1, lettera l), costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 82, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
Per partecipare all’estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato procedano all’acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, e che associno all’acquisto medesimo il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che l’esercente trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui all’articolo 82, commi 5 e 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.
A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, la persona fisica può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all’articolo 76, comma 1, lettera u), non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a euro 10.000. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. cdn/AGIMEG










