La Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti del gestore di un centro scommesse collegato a un bookmaker estero, ritenendo penalmente rilevante l’esercizio dell’attività in assenza delle necessarie autorizzazioni e del collegamento al sistema nazionale.
La decisione respinge il ricorso presentato contro la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, che aveva già confermato la responsabilità dell’imputato. La vicenda riguarda la gestione di un punto scommesse di Brescia, collegato ad un operatore senza concessione in Italia. Secondo quanto ricostruito dai giudici, l’attività veniva svolta senza il prescritto titolo autorizzatorio e senza il collegamento al totalizzatore nazionale, condizioni necessarie per operare legalmente in Italia.
La difesa aveva sostenuto che la società estera fosse stata oggetto di discriminazione nelle procedure di accesso al mercato italiano e che, per questo motivo, avrebbe dovuto essere esclusa la responsabilità penale. Inoltre, era stato evidenziato come la procedura di regolarizzazione prevista dalla legge non fosse concretamente accessibile.
Le motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto queste argomentazioni, ribadendo un orientamento ormai consolidato: anche gli operatori stranieri eventualmente discriminati devono comunque aderire alla procedura di regolarizzazione prevista dalla legge del 2014 per poter operare legittimamente.
In particolare, i giudici hanno chiarito che la mancata adesione a tale procedura rende irrilevante qualsiasi questione relativa a presunte discriminazioni subite dal bookmaker estero. La normativa, infatti, prevede un percorso specifico per ottenere autorizzazioni temporanee e regolarizzare l’attività. Solo seguendo tale iter è possibile evitare conseguenze penali. In assenza di questo passaggio, l’attività di raccolta scommesse resta illegale.
Nessuna discriminazione dimostrata
Nel caso concreto, la Cassazione ha evidenziato che non risultava neppure presentata una richiesta di regolarizzazione secondo la procedura principale prevista dalla legge. Questo elemento è stato ritenuto decisivo: senza una richiesta formale e un eventuale diniego, non è possibile sostenere l’esistenza di una discriminazione.
Secondo i giudici, la società aveva scelto una diversa modalità di emersione, che però non escludeva l’applicazione delle norme penali. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha rigettato il ricorso, confermando integralmente la condanna e disponendo anche il pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente. mg/AGIMEG










