Distanze dai luoghi sensibili, stop alla cautelare: il Consiglio di Stato rinvia tutto al giudizio di merito

Il Consiglio di Stato interviene su una controversia relativa alla distanza tra un centro scommesse e un luogo di culto, respingendo la richiesta cautelare del Ministero dell’Interno e rinviando ogni valutazione al giudizio di merito.

Il caso

La vicenda nasce da una sentenza del TAR Lecce che aveva accolto il ricorso presentato contro provvedimenti amministrativi riguardanti l’apertura o il mantenimento di un centro scommesse nel Comune di Taranto.

Al centro della controversia vi è una questione di fatto ben precisa: la corretta misurazione della distanza tra il centro scommesse e una sede dei Testimoni di Geova, elemento rilevante ai fini dell’applicazione delle norme che limitano la presenza di attività di gioco in prossimità di luoghi sensibili.

Contro la decisione del TAR, il Ministero dell’Interno ha proposto appello, chiedendo anche la sospensione degli effetti della sentenza.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo assente il requisito del periculum in mora, cioè il rischio di un danno immediato e irreparabile.

I giudici hanno evidenziato che, nel frattempo, la sede di culto dei Testimoni di Geova – dalla quale si misurava la distanza contestata – ha cessato la propria attività, con riconsegna dei locali già avvenuta nel giugno 2025.

Inoltre, è stato rilevato che il risarcimento del danno era già stato integralmente corrisposto dal Comune di Taranto, pur restando aperta la possibilità di regresso nei confronti del Ministero.

Alla luce di questi elementi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che non vi fosse alcuna urgenza tale da giustificare un intervento cautelare, chiarendo che eventuali profili risarcitori e responsabilità potranno essere definiti nel giudizio di merito.Consiglio di Stato

I prossimi sviluppi

La decisione non chiude la vicenda, che sarà esaminata nel merito, dove si dovrà chiarire sia la corretta misurazione delle distanze sia l’eventuale responsabilità delle amministrazioni coinvolte.

Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della situazione. mg/AGIMEG