Divieto pubblicità giochi: in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del Tar Lazio sulla questione di legittimità costituzionale sulla sanzione minima

Arriva sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nella sezione dedicata alla Corte Costituzionale, l’ordinanza del Tar Lazio riguardante la questione di legittimità costituzionale sulla soglia minima di 50.000 euro prevista dal Decreto Dignità per le sanzioni relative al divieto di pubblicità dei giochi e delle scommesse.

La decisione, nello specifico, nasce dal ricorso di un content creator che aveva pubblicato video sulle piattaforme YouTube e Twitch, contenenti banner pubblicitari di siti di scommesse.

Contesto e motivazioni della decisione

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), applicando la soglia minima prevista dalla legge, aveva elevato sanzioni per 157.000 euro. Tuttavia, il ricorrente ha contestato questa modalità di calcolo, ritenendola “eccessiva e sproporzionata” per persone fisiche con redditi limitati. Secondo il content creator, in particolare, l’automatismo di applicazione di sanzioni di importo minimo senza considerare la gravità reale dell’inosservanza viola i principi di proporzionalità e di tutela del diritto di proprietà.

Profili di incostituzionalità sollevati dal Tar Lazio sul divieto di pubblicità giochi

Il Tar ha ritenuto, però, che esistano “profili di possibile incompatibilità costituzionale” nella normativa, in particolare:

  • Violazione del principio di proporzionalità tra violazione e sanzione.
  • Violazione della tutela del diritto di proprietà privata.
  • Non conformità agli standard europei di garanzie fondamentali.

Sospensione del giudizio e futuro pronunciamento della Corte Costituzionale su divieto pubblicità giochi

Il Tar Lazio ha, quindi, deciso di sospendere il giudizio principale e di rimettere la questione alla Corte Costituzionale, che dovrà valutare se la previsione della sanzione minima sia conforme alla Costituzione.

Le sanzioni in materia di pubblicità di giochi e scommesse

Una eventuale pronuncia favorevole della Corte Costituzionale, nello specifico, potrebbe portare a una revisione delle modalità di applicazione delle sanzioni, garantendo maggiore proporzionalità e rispetto dei diritti fondamentali.

Il testo integrale

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
(Sezione Quarta)

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 13378 del 2024, proposto da A. … C. …, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfonso Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro:

l’autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni – A.g.com., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento previa adozione di misure cautelari collegiali, della delibera n. …, ordinanza – ingiunzione nei confronti di A. … C. …, per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. decreto dignita’), convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96, notificata in data 8 ottobre 2024; del provvedimento di contestazione Cont. n. … Proc. …., emesso dall’A.g.com., datato …, relativo alla presunta violazione del ….; divieto sancito dall’art. 9, comma 1, decreto-legge n. 87/2018, convertito con la legge n. 96/2018, notificato il… e il ….; della relazione preistruttoria e proposta di avvio del procedimento sanzionatorio, prot. n. …. del ….; della relazione preistruttoria e proposta di avvio del procedimento sanzionatorio, prot. n. …. del ….; del parere reso dal Servizio giuridico assunto al prot. n….; nonche’ di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi del ricorrente. in via subordinata, nell’esercizio della giurisdizione di merito in materia, per l’accertamento e la declaratoria di un diverso ammontare (in sensibile riduzione) della sanzione inflitta in ossequio ai canoni di congruita’ e adeguatezza, tenendo conto delle condotte (effettivamente) accertate e della personalita’ del giovane ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Giulia La Malfa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. La vicenda processuale

1.1 – Con l’odierno ricorso A. … C. … ha impugnato la delibera n. … con cui l’autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni ha ingiunto, nei suoi confronti, il pagamento della sanzione di 157.000,00 euro, per violazione dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2018, n. 96, che vieta lo svolgimento di «qualsiasi forma di pubblicita’, anche indiretta, relativa a giochi e scommesse con vincite in denaro, nonche’ del gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo».

Nella specie, l’autorita’ ha ravvisato una condotta rilevante ai fini dell’irrogazione della predetta sanzione nei video pubblicati sulle piattaforme YouTube e Twitch, atti a pubblicizzare il gioco d’azzardo mediante la riproduzione di sessioni di gioco, accompagnate da banner pubblicitari a comparsa che reindirizzavano gli utenti verso siti online di giochi e scommesse con vincite in denaro.

Avverso l’ordinanza di ingiunzione, il ricorrente ha spiegato dieci motivi di censura, con cui lamenta:

i) la tardivita’ della contestazione della violazione, avvenuta oltre il termine di novanta giorni dall’accertamento, previsto dall’art. 14, della legge 24 novembre 1981, n. 689, richiamato dall’art. 5, comma 3, del «Regolamento in materia di sanzioni amministrative e impegni» di cui alla delibera n. 410/14/CONS, come modificato dalla delibera n. 286/23/CONS;

ii) la tardiva adozione del provvedimento finale, emesso dopo il decorso del termine – previsto dall’art. 6, comma 1, del medesimo Regolamento – di centocinquanta giorni dall’atto di contestazione;

iii) la genericita’ della contestazione, tale da compromettere il corretto esercizio del diritto di difesa;

iv) l’assenza del presupposto del profitto, richiesto per l’esercizio del potere sanzionatorio;

v) l’eccessivita’ della sanzione, irrogata in misura superiore al minimo di 50.000,00 euro previsto per ciascuna violazione;

vi) la mancata indicazione dell’importo di riferimento ai fini del calcolo delle eventuali riduzioni previste per il pagamento in misura ridotta;

vii) la manifesta abnormita’ della sanzione, tenuto conto della condotta concretamente tenuta dal ricorrente, della sua personalita’, dell’esiguita’ dei profitti, della limitata diffusione dei video e della condizione economica dell’interessato;

viii) l’illegittima applicazione del cumulo materiale delle sanzioni, a fronte di una violazione sostanzialmente unitaria;

ix) la violazione delle garanzie difensive, in ragione della mancata audizione del ricorrente nel corso del procedimento;

x) l’illegittimita’ costituzionale della norma, nella parte in cui non si riconosce alcuna discrezionalita’ all’autorita’ nella determinazione del quantum sanzionatorio, in relazione alla quale la parte ha chiesto la rimessione della questione a codesta Corte.

1.2 – Resiste in giudizio l’A.g.com., insistendo per il rigetto del gravame.

2. Ragioni della rilevanza della questione di legittimita’ costituzionale 

2.1 – Il Collegio ritiene di dover sollevare questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96, per contrasto con l’art. 3 Cost. – in combinato disposto con l’art. 42 Cost. -, con l’art. 117, primo comma, Cost. – in relazione agli artt. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 1 del relativo Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione – e con gli artt. 17 e 49, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – quali parametri interposti rispetto agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. – , nella parte in cui, al secondo comma, punisce l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a cinquantamila euro, introducendo una soglia minima inderogabile che si rivela manifestamente sproporzionata rispetto alla varieta’ delle condotte sanzionate.

2.2 – La questione e’ certamente rilevante nel presente giudizio in quanto in esso si discute proprio della legittimita’ della sanzione irrogata al ricorrente ai sensi dell’art. 9 del decreto dignita’.

La disposizione in esame, contenuta nel Capo III rubricato «Misure per il contrasto del disturbo da gioco d’azzardo», stabilisce infatti, al comma 1, che «ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un piu’ efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformita’ ai divieti contenuti nell’articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ vietata qualsiasi forma di pubblicita’, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonche’ al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media.

Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attivita’, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attivita’ o prodotti la cui pubblicita’, ai sensi del presente articolo, e’ vietata.

Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli».

L’inosservanza della disposizione comporta, secondo quanto previsto al successivo comma 2, «a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attivita’, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicita’ e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000».

2.3 – La sanzione della cui legittimita’ si controverte nel presente giudizio e’ stata irrogata al ricorrente, ai sensi di tale norma, per aver pubblicato video promozionali di giochi e scommesse online, tramite un canale Twitch denominato «….» e due canali YouTube denominati «…» e «…».

Con riferimento alla determinazione del quantum sanzionatorio, l’autorita’ ha ritenuto di applicare, in relazione alla pluralita’ dei contenuti pubblicati, un’unica sanzione per ciascuno dei tre canali, considerando che la condotta illecita potesse essere qualificata come sostanzialmente unitaria per ciascuno di essi, con conseguente applicazione del cd. «cumulo giuridico» delle sanzioni. Considerando che il 20% dei ricavi derivanti dai tre canali – con quasi 1.000 euro percepiti dal canale Twitch e compensi nulli da parte dei canali YouTube – risultava inferiore alla soglia minima di 50.000,00 euro prevista dall’articolo 9 del decreto dignita’, l’autorita’ ha ritenuto che la sanzione minima irrogabile per ciascun canale fosse pari a 50.000,00 euro.

Di conseguenza, per la violazione commessa tramite il canale Twitch e’ stata irrogata una sanzione pari a 55.000,00 euro, tenendo conto della plurioffensivita’ della condotta, del contratto di partnership commerciale e della natura dei video diffusi. Per i due canali YouTube, invece, la sanzione e’ stata fissata in 51.000,00 euro ciascuno, considerando la reiterazione della condotta, la sua protrazione nel tempo e l’assenza di ricavi, per un ammontare complessivo di 157.000,00 euro.

La soluzione della questione di legittimita’ costituzionale e’, quindi, in grado di condizionare l’esito della controversia, la cui soluzione non puo’ prescindere dall’applicazione della norma sanzionatoria censurata.

2.4 – Quest’ultima non si presta, del resto, a un’interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce del suo chiaro e inequivoco tenore letterale. Come evidenziato dalla stessa autorita’ nel provvedimento impugnato, infatti, «la disposizione in esame non riconosce all’autorita’ alcun margine di discrezionalita’ ne’ sul «se» irrogare o meno una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di accertamento di una violazione dell’articolo 9 del decreto dignita’, ne’ sulla «entita’» di tale sanzione, che deve corrispondere a una percentuale predefinita nel 20% del «valore» della pubblicita’/sponsorizzazione vietata, senza in ogni caso poter scendere al di sotto della soglia minima inderogabile pari ad euro 50.000,005. Ne consegue che, una volta che si sia proceduto a una corretta individuazione del soggetto ritenuto responsabile […], non possono comportare l’archiviazione del procedimento avviato per tale illecito ne’ la ritenuta sproporzione fra il profitto in concreto realizzato in forza della violazione del divieto e la soglia minima edittale prevista dalla legge, ne’ piu’ in generale la qualita’ di «persona fisica», piuttosto che giuridica, del soggetto «responsabile»».

Pertanto, la previsione di una soglia minima inderogabile esclude in radice qualsiasi possibilita’ di riduzione o di adeguamento da parte dell’amministrazione, giacche’ un simile intervento comporterebbe un evidente sconfinamento nell’ambito della discrezionalita’ politica da parte dell’Autorita’, che sostituirebbe arbitrariamente alla chiara e inderogabile volonta’ del legislatore una propria valutazione discrezionale, priva di ogni fondamento normativo.

2.5 – Neppure si ravvisano ragionevoli prospettive di accoglimento dei motivi, logicamente pregiudiziali rispetto alla questione di costituzionalita’, con i quali il ricorrente contesta, in radice, la stessa legittimita’ della pretesa sanzionatoria, dal cui accoglimento conseguirebbe il venir meno dell’intera sanzione irrogata.

In primo luogo, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente con i primi due motivi di gravame, tanto l’atto di contestazione della violazione, quanto il provvedimento finale, sono stati adottati tempestivamente.

Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, nei procedimenti sanzionatori dell’A.g.com. il termine per la notifica della contestazione non decorre dalla data della violazione o dalla semplice acquisizione della segnalazione, bensi’ dall’effettivo accertamento dell’infrazione, cioe’ solo dal momento in cui e’ compiuta l’attivita’ amministrativa intesa a verificare l’esistenza di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dell’illecito (Cons. di Stato, sez. VI, 14 aprile 2020, n. 2418).

Alla luce di tali principi, l’atto di contestazione deve dunque ritenersi tempestivo, in quanto notificato il 28 marzo 2024, ossia entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla ricezione dell’elenco trasmesso dalla Guardia di finanza contenente i dati dei soggetti identificati quali content creator presso le piattaforme digitali, avvenuta il 22 marzo 2024, che ha consentito all’autorita’ di individuare con certezza il ricorrente come autore dell’illecito contestato.

Allo stesso modo, risulta tempestivo il provvedimento finale, notificato il 4 ottobre 2024, in quanto emesso entro il termine di centocinquanta giorni dalla contestazione dell’illecito, tenuto conto della sospensione di sessanta giorni prevista dall’art. 6 comma 2 del «Regolamento in materia di sanzioni amministrative e impegni» di cui alla delibera n. 410/14/CONS, in ragione degli accertamenti richiesti dall’autorita’ con nota del 21 giugno 2024.

Non si ravvisa inoltre alcuna violazione del diritto di difesa ne’ incertezza riguardo ai contenuti contestati, come sostenuto con il terzo motivo di gravame, in quanto il provvedimento reca una puntuale ed esaustiva descrizione degli addebiti contestati, specificando che i video diffusi sui canali Twitch e YouTube del ricorrente includevano riproduzioni di sessioni di gioco accompagnate da banner pubblicitari riconducibili a siti di casino’ online. Tale indicazione, integrata dal rinvio agli atti procedimentali, ha consentito al ricorrente di conoscere esattamente le circostanze e i contenuti delle violazioni contestate, garantendo cosi’ il pieno esercizio del diritto di difesa.

Diritto che e’ stato concretamente garantito ed esercitato gia’ in sede procedimentale, mediante la possibilita’ riconosciuta al ricorrente di accedere agli atti, presentare memorie difensive e produrre documentazione, nell’ambito di un contraddittorio cartolare che – secondo i consolidati principi giurisprudenziali – e’ idoneo ad assicurare l’effettivita’ della difesa anche in assenza di un’audizione personale.

Cio’ in quanto, contrariamente a quanto dedotto nel nono motivo di ricorso, le esigenze del giusto processo risultano comunque pienamente salvaguardate attraverso il riconoscimento, nella successiva fase giurisdizionale, della possibilita’ per la parte interessata di sollecitare un sindacato giurisdizionale pieno sui fatti di causa e sulle valutazioni tecniche svolte dall’Autorita’, nell’ambito di un processo connotato da un contraddittorio anche orale, che consente la discussione delle questioni controverse dinanzi a un giudice terzo e imparziale (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 30 novembre 2020, n. 7566; Cass., Sez. un., 28 gennaio 2010, n. 1786).

Non puo’ neppure essere condivisa la tesi prospettata dal ricorrente nel quarto motivo di ricorso, secondo cui l’esercizio del potere sanzionatorio presupporrebbe necessariamente il conseguimento di un introito economico diretto da parte dell’interessato.

L’esistenza di un corrispettivo in denaro non costituisce infatti un elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria, la quale vieta qualsiasi forma di comunicazione promozionale che incentivi il gioco d’azzardo e che, in quanto tale, abbia la capacita’ di influenzare il comportamento del pubblico favorendo la diffusione del gioco, indipendentemente dall’effettivo conseguimento di un introito economico diretto.

In tale prospettiva, nell’ambito della sponsorizzazione, il vantaggio ottenuto non si esaurisce necessariamente in un pagamento in denaro, poiche’ anche vantaggi indiretti – quali l’aumento della visibilita’ del canale, la fidelizzazione di un pubblico tematicamente interessato al gioco d’azzardo, o l’ampliamento della propria «nicchia» di utenti – possono costituire benefici economicamente valutabili, suscettibili di tradursi in forme di monetizzazione, ad esempio attraverso le visualizzazioni, le sponsorizzazioni future o le collaborazioni commerciali.

Sul punto si osserva, peraltro, che in relazione a uno dei canali e’ stato accertato il percepimento di ricavi, seppur modesti, da parte del ricorrente.

Quanto alla doglianza sollevata con il sesto motivo, relativa alla mancata indicazione dell’importo da pagare in misura ridotta, si osserva che l’atto di contestazione ha chiaramente indicato la possibilita’, per il trasgressore, di estinguere l’obbligazione mediante il versamento di una somma pari a un terzo del massimo della sanzione edittale ovvero, se piu’ favorevole, al doppio del minimo, ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Tali parametri devono essere individuati, nel caso di specie, nella misura proporzionale del 20% del valore della sponsorizzazione o pubblicita’, per quanto riguarda il massimo, e nella soglia fissa di euro 50.000,00 per singola violazione, prevista quale limite minimo inderogabile da applicarsi in via sussidiaria qualora il calcolo proporzionale conduca a un importo inferiore.

Nel caso concreto, l’importo da assumere come base di calcolo per il pagamento in misura ridotta risultava agevolmente individuabile nella soglia minima sopra richiamata, in quanto lo stesso ricorrente ha dichiarato di aver conseguito ricavi pressoche’ nulli, ben lontani dai 250.000,00 euro che avrebbero reso applicabile il criterio proporzionale. Inoltre, nel corso del contraddittorio procedimentale, il ricorrente non ha formulato alcuna richiesta di chiarimenti ne’ ha sollevato contestazioni in merito alla quantificazione della sanzione ridotta, a conferma della piena comprensione del meccanismo applicabile.

Alla luce di tali considerazioni, trova conferma il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo cui l’accertatore della violazione non e’ tenuto a indicare l’importo esatto da versare per l’oblazione, giacche’ il diritto del trasgressore a beneficiarne non e’ subordinato alla puntuale indicazione della somma nel verbale di accertamento. Eventuali omissioni o inesattezze non incidono, pertanto, sulla validita’ del provvedimento sanzionatorio, ne’ possono precludere l’esercizio del diritto all’oblazione (Cass. civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11034).

2.6 – Tanto chiarito in relazione ai motivi di ricorso logicamente prioritari, non occorre in questa sede soffermarsi sull’esame delle ulteriori censure, tese semplicemente a sollecitare una rimodulazione del quantum sanzionatorio, all’interno della cornice normativa definita dall’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, le quali presuppongono comunque che si faccia applicazione concreta della norma in discussione, che impone un limite minimo non superabile di euro 50.000,00.

La questione di costituzionalita’ dell’art. 9 del c.d. «decreto dignita’» e’, dunque, rilevante nel presente giudizio, non potendo la risoluzione della controversia prescindere dall’applicazione della norma sospettata di incostituzionalita’.

3. Ragioni della non manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale 

3.1 – La questione di costituzionalita’, oltre che rilevante, nei termini appena illustrati, risulta anche non manifestamente infondata.

3.2 – Prima di procedere alla puntuale disamina dei parametri costituzionali di riferimento, occorre soffermarsi brevemente sulla latitudine applicativa del principio di proporzionalita’, la cui operativita’ travalica oggi i confini della materia penale, investendo anche le sanzioni amministrative a carattere punitivo (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 95 del 2022 e n. 112 del 2019).

Tali sanzioni, infatti, pur qualificandosi formalmente come misure amministrative, condividono con le pene in senso stretto non solo il contenuto afflittivo, ma soprattutto la causa giuridica che ne giustifica l’imposizione: entrambe costituiscono una reazione ordinamentale a una condotta illecita, cui si ricollega, in via diretta, l’imposizione di una restrizione o di un sacrificio a carico del trasgressore. In altre parole, l’effetto lesivo prodotto da queste misure non e’, come accade nei comuni provvedimenti amministrativi, una conseguenza indiretta della realizzazione di un interesse pubblico specifico, bensi’ il risultato primario perseguito con l’irrogazione della sanzione.

Proprio in considerazione di tale natura sostanzialmente punitiva, le sanzioni amministrative devono essere sottoposte – al pari delle pene – al vaglio di proporzionalita’, che impone il rispetto di un rapporto di congruita’ tra gravita’ dell’illecito e severita’ della sanzione, in assenza del quale verrebbe meno la giustificazione stessa della compressione dei diritti del trasgressore.

Diversamente che per le pene, tuttavia, la base normativa del principio di proporzionalita’ rispetto alle sanzioni amministrative e’ individuata dalla giurisprudenza costituzionale non gia’ nell’art. 27, Cost., che sancisce i principi di personalita’ della responsabilita’ e della funzione rieducativa della pena, strettamente connessi alla logica della pena limitativa della liberta’ personale, bensi’ nell’art. 3 Cost. «in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione» (Corte costituzionale, sentenza n. 112 del 2019).

3.3 – Tanto premesso in termini generali, occorre a questo punto interrogarsi sulla rispondenza al principio di proporzionalita’ del trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 87 del 2018.

3.4 – La disposizione in esame si inserisce in un piu’ ampio disegno normativo inteso a contrastare i rischi connessi alla crescente diffusione della ludopatia, con particolare attenzione all’incidenza della dimensione digitale del fenomeno. L’avvento delle tecnologie digitali, l’espansione dell’offerta tramite piattaforme online e la disponibilita’ costante di strumenti di accesso come smartphone e tablet hanno provocato un mutamento strutturale delle modalita’ di fruizione del gioco, amplificandone esponenzialmente la pervasivita’ e l’accessibilita’.

In particolare, la dimensione virtuale del gioco online, caratterizzata da anonimato, assenza di barriere spaziali e temporali e accesso illimitato e continuo, attenua la percezione del rischio e favorisce condotte compulsive. Inoltre, la struttura stessa delle interfacce digitali e’ spesso progettata per massimizzare il coinvolgimento emotivo e stimolare la reiterazione del comportamento di gioco. Tali caratteristiche hanno reso il gioco online – rispetto alle forme tradizionali – piu’ invasivo e insidioso, come segnalato anche dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale ha riconosciuto che, in considerazione dell’assenza di contatto diretto tra consumatore e operatore, i giochi d’azzardo accessibili online comportano rischi differenti e piu’ gravi rispetto a quelli connessi all’offerta tradizionale di tali giochi, anche per eventuali frodi commesse dagli operatori a danno dei consumatori (CGUE, sesta sezione, sentenza 28 febbraio 2018, causa C3/17, Sporting Odds Ltd.; grande sezione, sentenza 8 settembre 2009, causa C42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e altri).

In questo quadro si inscrive l’introduzione del divieto generalizzato della pubblicita’ di giochi e scommesse con vincite in denaro, che e’ stato accompagnato da una sanzione amministrativa pecuniaria di particolare severita’ (pari al venti per cento del valore della sponsorizzazione o pubblicita’, e comunque non inferiore a 50.000,00 euro), quale misura volta ad arginare un fenomeno ormai allarmante sotto il profilo sanitario e sociale.

3.5 – E tuttavia, pur riconoscendo l’alto rango costituzionale del bene giuridico tutelato dalla disposizione – quale e’ la salute pubblica, che rappresenta un interesse fondamentale della collettivita’ e un valore primario dell’ordinamento – il Collegio dubita della tenuta costituzionale del meccanismo sanzionatorio delineato dalla norma.

3.6 – Di recente la Corte costituzionale, con la sentenza n. 185 del 2021, ha affrontato la questione delle pene di importo fisso, dichiarando l‘illegittimita’ costituzionale della sanzione rigida di 50.000,00 euro prevista dall’art. 7, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, che puniva l’omessa affissione nelle sale da gioco di una targa contenente un avvertimento sui rischi della ludopatia. In particolare, la Corte si e’ soffermata sul principio di necessaria individualizzazione della pena, che si oppone alla previsione di sanzioni pecuniarie di considerevole severita’ e, al tempo stesso, fisse nel loro ammontare, dunque non suscettibili «di graduazione da parte dell’autorita’ amministrativa, e del giudice poi, in correlazione alle specifiche circostanze del caso concreto secondo i criteri indicati dall’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689». Secondo la Corte, previsioni punitive rigide non appaiono in linea con il «volto costituzionale» del sistema sanzionatorio, potendo il dubbio di illegittimita’ costituzionale essere superato solo «a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente «proporzionata» rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili» alla fattispecie; da cui l’esigenza di verificare ««se anche le infrazioni meno gravi», tra quelle comprese nel perimetro applicativo della previsione sanzionatoria, «siano connotate da un disvalore tale da non rendere manifestamente […] sproporzionata la sanzione amministrativa» comminata».

Il giudizio di costituzionalita’ condotto dalla Corte si e’ cosi’ sviluppato lungo due direttrici principali.

La Corte ha richiamato il principio di proporzionalita’ nel suo profilo «intrinseco», che opera come limite alla discrezionalita’ legislativa nella determinazione della risposta punitiva. In continuita’ con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il sindacato di proporzionalita’ viene qui affrancato dalle tradizionali esigenze di comparazione tra fattispecie omogenee, ammettendo che l’irragionevolezza della sanzione possa emergere anche in assenza di un tertium comparationis.

Così, il giudice delle leggi e’ chiamato a valutare direttamente se la pena prevista dal legislatore debba considerarsi manifestamente eccessiva rispetto al fatto sanzionato, e cio’ con riferimento all’intera gamma di condotte riconducibili alla norma. Da qui l’esigenza – espressamente sottolineata dalla Corte – di verificare «se anche le infrazioni meno gravi» siano connotate da un disvalore tale da rendere non manifestamente sproporzionata la sanzione irrogata.

Al contempo, la Corte valorizza il principio della necessaria individualizzazione della pena, il quale esige che, nel passaggio dalla comminatoria astratta formulata dal legislatore alla sua concreta applicazione da parte del giudice, la pena si atteggi come risposta proporzionata anche alla concreta gravita’, oggettiva e soggettiva, del singolo fatto illecito. Cio’ implica il riconoscimento al giudice di un potere discrezionale nella determinazione della pena, affinche’ questa possa essere calibrata in modo adeguato alle specifiche circostanze del caso concreto.

3.7 – Ebbene, il meccanismo sanzionatorio previsto dall’art. 9 del decreto dignita’, pur non imponendo una sanzione unica e fissa, solleva analoghe criticita’ sotto il profilo della proporzionalita’ e dell’individualizzazione della pena.

Infatti, dopo aver previsto l’irrogazione di una sanzione pecuniaria stabilita nella misura proporzionale del 20 per cento del valore dei ricavi, l’art. 9, comma 2, del decreto dignita’ prosegue precisando che l’importo della sanzione non possa comunque essere inferiore a 50.000,00 euro per ogni violazione.

La norma configura dunque un meccanismo sanzionatorio che combina una componente proporzionale con una soglia minima inderogabile, connotata da eccezionale severita’, che segna il confine al di sotto del quale ne’ l’autorita’ amministrativa ne’ il giudice possono scendere. Tale soglia, seppur inserita in un sistema formalmente flessibile, introduce una componente di fissita’ che finisce per neutralizzare la funzione calibratrice della componente proporzionale e per comprimere i margini di discrezionalita’ dell’amministrazione nella commisurazione della pena, conducendo, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori palesemente eccedenti il limite della proporzionalita’ rispetto all’illecito commesso.

Sebbene la giurisprudenza costituzionale riconosca un’ampia discrezionalita’ al legislatore nella definizione del trattamento sanzionatorio astratto, tale discrezionalita’ incontra un limite costituzionale invalicabile nell’esigenza di assicurare un costante rapporto di proporzionalita’ tra la sofferenza inflitta dalla pena e il danno effettivamente arrecato agli interessi tutelati dalla norma (in questi termini, Corte costituzionale, sentenza n. 212 del 2019).

Questa verifica si concentra in particolare sulla soglia minima prevista dalla legge, che rappresenta il limite inderogabile al di sotto del quale il giudice non puo’ scendere, per valutare se il trattamento sanzionatorio imposto risulti giustificabile come una reazione non manifestamente sproporzionata rispetto a quei fatti che si collocano al livello piu’ basso di gravita’ tra tutti i comportamenti ricompresi dalla fattispecie astratta.

Nel caso di specie, la rigidita’ della soglia minima di 50.000,00 euro prevista dall’art. 9, comma 2, del decreto- legge n. 87 del 2018, sebbene non comporti una risposta sanzionatoria fissa, determina di fatto una sostanziale omologazione delle fattispecie di minor rilievo, impedendo di cogliere quelle circostanze concrete che denotano l’effettiva tenuita’ dell’illecito – desumibile ad esempio dal mezzo di diffusione utilizzato, dal contenuto e dal tono della pubblicita’, dall’efficacia persuasiva del messaggio, dal coefficiente di diffusione dei contenuti pubblicitari, dall’intensita’ dell’elemento soggettivo e dal carattere isolato delle condotte – ma anche di tenere conto della struttura economica e giuridica dell’autore dell’illecito.

3.8 – Sotto il primo profilo, la congruita’ della soglia minima deve confrontarsi con l’ampiezza e la complessita’ della fenomenologia dei fatti concreti ricompresi nella fattispecie astratta che, per la sua ampia formulazione, estende il divieto a ogni forma di comunicazione che possa incentivare o promuovere il gioco d’azzardo, si’ da ricomprendere condotte tra loro profondamente eterogenee.

Possono rientrare nel divieto, ad esempio, forme di pubblicita’ diretta con esplicito intento promozionale diffuse su larga scala attraverso canali televisivi nazionali, ma anche episodi marginali, come l’esposizione occasionale di un logo, sponsorizzazioni a eventi locali prive di ampia visibilita’ mediatica, la menzione occasionale di piattaforme di gioco in contesti non direttamente pubblicitari, newsletter interne inviate a una ristretta lista di contatti.

La norma, inoltre, arretra la soglia di punibilita’, ancorandola al solo pericolo astratto per la salute pubblica: non e’ richiesto ne’ l’accertamento del danno, legato all’effettivo insorgere di fenomeni patologici legati alla ludopatia, ne’ – ancor piu’ a monte – che il messaggio abbia concretamente influenzato, sul piano causale, la scelta di almeno un soggetto di avvicinarsi o accedere al gioco d’azzardo.

Cio’ comporta un sensibile ampliamento delle condotte suscettibili di sanzione, spesso caratterizzate da differenti gradi di aggressione al bene giuridico tutelato, con il rischio che anche comportamenti limitatamente offensivi, connotati da un pericolo remoto o di modesta intensita’, vengano colpiti con un’identica sanzione, non inferiore a 50.000,00 euro.

Gradi di offensivita’ cosi’ differenti non possono non riflettersi nella misura della pena concretamente applicabile, in quanto a fronte condotte limitatamente offensive, l’irrogazione di una sanzione minima di 50.000,00 euro non puo’ che apparire manifestamente sproporzionata.

3.9 – Sotto il secondo profilo evidenziato, il meccanismo sanzionatorio si applica in modo uniforme alle diverse categorie di soggetti previste dalla norma (dal committente, al proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e fino all’organizzatore della manifestazione, evento o attivita’), senza differenziare tra persone fisiche e persone giuridiche, trascurando cosi’ le profonde differenze in termini di capacita’ economica, modelli di responsabilita’ e struttura organizzativa. Tale meccanismo puo’ infatti risultare ragionevole per le sponsorizzazioni a vario titolo compiute da un’impresa che, potendo contare su una maggiore solidita’ economica, e’ in grado di assorbire l’impatto di sanzioni anche elevate, e cio’ anche grazie ai ricavi che l’attivita’ pubblicitaria, se svolta nell’esercizio dell’attivita’ imprenditoriale, e’ comunque suscettibile di generare.

Se organizzata in forma societaria, l’impresa puo’ inoltre beneficiare della responsabilita’ limitata, che circoscrive gli effetti economici delle sanzioni al solo patrimonio dell’ente. Tutt’altra valenza assume, invece, la medesima soglia quando applicata a una persona fisica, specie ove agisca al di fuori di logiche imprenditoriali e non abbia tratto dall’illecito un vantaggio economico significativo.

In simili circostanze, la previsione di una sanzione pecuniaria non inferiore a 50.000,00 euro finisce per assumere un carattere sproporzionatamente afflittivo, superiore a quanto necessario a soddisfare le finalita’ preventive e repressive della norma. La persona fisica dispone di risorse piu’ limitate e risponde in via diretta e illimitata del debito sanzionatorio con i propri redditi personali, normalmente circoscritti.

In assenza di meccanismi che consentano di adeguare la misura della sanzione alla reale capacita’ economica del trasgressore, tale regime finisce quindi per introdurre un trattamento uniformemente severo, che ignora le profonde differenze tra situazioni tra loro eterogenee.

Le conseguenze sanzionatorie assumono poi tratti ancor piu’ irrazionali in caso di reiterazione delle condotte illecite, tenuto conto dei limiti estremamente angusti entro cui l’interprete puo’ muoversi nell’applicazione del cumulo giuridico in materia di sanzioni amministrative. Quest’ultimo, infatti, e’ applicabile esclusivamente nei casi in cui le plurime violazioni siano commesse con un’unica condotta, mentre l’istituto della continuazione – ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 – e’ limitato alle sole ipotesi riguardanti la materia della previdenza e dell’assistenza obbligatorie (cfr. Corte Costituzionale, 12 luglio 2017, n. 171).

Ne deriva che, in presenza di una pluralita’ di condotte tra loro distinte, le sanzioni devono essere applicate in via autonoma e cumulativa, senza possibilita’ di mitigazione, con la conseguenza che la soglia minima di 50.000,00 euro – gia’ di per se’ particolarmente onerosa – e’ destinata a replicarsi per ciascun illecito accertato. Cio’ determina un incremento esponenziale dell’entita’ complessiva dell’obbligazione sanzionatoria, con esiti potenzialmente insostenibili, specie per i soggetti con limitata capacita’ economica, aggravato dall’assenza di un limite massimo al cumulo materiale – a differenza da quanto previsto in ambito penale dall’art. 78 c.p.

3.10 – Si pongono, poi, problemi di coerenza interna al meccanismo sanzionatorio previsto dall’art. 9 che, combinando un criterio proporzionale ma comunque rigido nella sua applicazione – in quanto basato su una formula matematica che commisura la sanzione esclusivamente al valore del ricavato della sponsorizzazione – con una soglia minima inderogabile, ma comunque graduabile al rialzo sulla base della valutazione discrezionale dell’amministrazione, finisce per produrre effetti sanzionatori irrazionali.

In particolare, tale asimmetria produce evidenti distorsioni in quanto, anche in assenza di un qualsiasi profitto economico, la sanzione non puo’ comunque essere inferiore a 50.000,00 euro e, anzi puo’ essere aumentata discrezionalmente dall’amministrazione in considerazione delle circostanze che connotano concretamente il fatto.

Al contrario, una violazione che abbia generato ricavi pari a 250.000,00 euro – soglia a partire dalla quale il 20% della sanzione supererebbe i 50.000,00 euro, attivando cosi’ il criterio proporzionale – sara’ punita automaticamente con una sanzione pari a 50.000,00 euro, senza alcuna possibilita’ di aumento rispetto alla gravita’ effettiva del fatto.Gazzetta Ufficiale

Con l’evidente paradosso per cui il soggetto che abbia violato la norma senza conseguire alcun ritorno economico puo’ essere punito con una sanzione pari o addirittura superiore (ma comunque non inferiore) a quella irrogata nei confronti di chi, invece, abbia tratto un vantaggio patrimoniale significativo. In tal modo, viene meno la coerenza sistematica che deve connotare qualsiasi sistema sanzionatorio, il quale deve sempre assicurare che alla scala di gravita’ discendente delle violazioni corrisponda, in modo biunivoco, una scala di severita’ discendente delle pene, e che non consente di equiparare – o persino penalizzare – fatti privi di effettive ricadute economiche rispetto a condotte decisamente ben piu’ remunerative.

3.11 – Tutte queste contraddizioni evidenziano come il meccanismo sanzionatorio rischi di tradursi in una reazione eccessivamente severa e manifestamente sproporzionata rispetto alle specifiche caratteristiche dei singoli fatti ricompresi nell’ambito applicativo della norma, avuto riguardo ai diversi profili evidenziati, relativi alla reale offensivita’ della condotta, alle caratteristiche soggettive ed economiche del trasgressore e all’entita’ del profitto conseguito.

3.12 – Simili risultati sono emblematicamente illustrati dal caso oggetto del presente giudizio, in cui l’autore della sponsorizzazione e’ stato punito con una sanzione pecuniaria di 157.000,00, a fronte di un vantaggio economico inferiore a 1.000,00 euro, riferibile a uno solo dei tre canali contestati. A ben vedere, la componente «punitiva» della sanzione irrogata eccede di oltre centocinquanta volte il profitto effettivamente conseguito: un coefficiente che non puo’ che apparire manifestamente eccessivo, considerato che l’importo applicato sarebbe risultato identico anche in presenza di un profitto pari a 785.000,00 euro.

La sproporzione diventa ancora piu’ evidente se si considerano le condizioni economiche del ricorrente, un giovane di appena 28 anni, che ha posto in essere le violazioni al di fuori di qualsiasi contesto imprenditoriale, svolgendo l’attivita’ lavorativa come aiuto magazziniere, con una retribuzione mensile di circa 1.300,00 euro. Una sanzione di tale entita’, pari a 157.000,00 euro, risulterebbe inevitabilmente insostenibile rispetto alla sua capacita’ economica, finendo per assorbire interamente, e per molti anni, le sue risorse future.

Cio’ comporterebbe una compromissione concreta e duratura delle sue possibilita’ di crescita personale, sviluppo professionale e inclusione sociale, ponendolo in una condizione di grave e persistente difficolta’ finanziaria.

Si tratta inoltre di episodi che, seppur reiterati nel tempo, si connotano per una carica offensiva obiettivamente contenuta. I video contestati erano infatti diffusi attraverso canali privi di rilevante seguito e di effettiva capacita’ di diffusione (i due canali Youtube contavano rispettivamente 64 e 2.010 iscritti e il canale Twitch 2.504 follower, profili che si collocano chiaramente al di sotto della soglia comunemente riconosciuta per attribuire a un canale una visibilita’ significativa). I video in questione avevano raccolto un numero esiguo di visualizzazioni, tale da escludere una significativa incidenza in termini di promozione o incentivo alla pratica del gioco d’azzardo (i video prodotti a fini esemplificativi dall’amministrazione avevano infatti totalizzato rispettivamente 53, 202 e 112 visualizzazioni).

3.13 – Le valutazioni espresse conducono dunque a formulare un giudizio di dubbia tenuta costituzionale dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96, con riferimento all’art. 3 Cost., in combinato disposto con l’art. 42 Cost., in quanto la sanzione prevista e’ suscettibile di tradursi in un’irragionevole e sproporzionata lesione del diritto di proprieta’ del trasgressore.

La norma si pone al contempo in potenziale contrasto anche con le corrispondenti garanzie previste a livello convenzionale – rilevanti nell’ordinamento nazionale tramite l’art. 117, primo comma, Cost. – , in particolare con il divieto di trattamenti inumani e degradanti sancito dall’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, da cui la giurisprudenza della Corte e.d.u. ha ricavato il divieto di pene gravemente o manifestamente sproporzionate («grossly or clearly disproportionate») (Corte e.d.u., IV Sezione del 17 dicembre 2012); garanzia che nel caso di specie si estende anche all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della C.e.d.u. – che tutela il diritto di proprieta’.

Vengono in rilevo, infine, le tutele previste dagli artt. 17 e 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, quali parametri interposti rispetto agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. che garantiscono, rispettivamente, il diritto di proprieta’ e la proporzionalita’ delle pene. La misura sanzionatoria in esame, infatti, e’ riconducibile alla materia della tutela dei consumatori (cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d’azzardo online nel mercato interno e Raccomandazione della Commissione 2014/478/UE, del 14 luglio 2014), che costituisce competenza concorrente ai sensi dell’art. 4, par. 2 T.f.U.e.

4. Le ricadute di un eventuale accoglimento della questione di legittimita’ costituzionale sull’impianto sanzionatorio

4.1 – Ricostruiti nei termini esposti i dubbi relativi alla tenuta costituzionale del sistema sanzionatorio delineato dall’art. 9, comma 2, del decreto dignita’, occorre ora valutare le ricadute che un’eventuale ablazione del limite minimo potrebbe determinare sull’impianto sanzionatorio, al fine di scongiurare il rischio di lasciare senza risposta punitiva fatti illeciti di una certa gravita’.

Nel caso in esame, va rilevato che l’eventuale intervento della Corte si risolverebbe in una declaratoria di illegittimita’ parziale, limitata alla sola soglia minima della cornice edittale, all’esito della quale rimarrebbe comunque applicabile la sanzione, rinvenibile nell’ambito del perimetro segnato dalla stessa disposizione denunciata, in misura esclusivamente proporzionale. L’eventuale accoglimento delle questioni di legittimita’ non produrrebbe quindi una lacuna normativa e non richiederebbe, di conseguenza, un intervento sostitutivo della Corte volto a stabilire ex novo il trattamento sanzionatorio.

4.2 – Resta naturalmente salva la possibilita’ per il legislatore di ridefinire una diversa e piu’ congrua cornice sanzionatoria, capace di riflettere adeguatamente il disvalore intrinseco di condotte pur connotate da ricavi contenuti, sempre nel rispetto del principio di proporzionalita’.

5. Determinazioni finali del Collegio

5.1 – Alla stregua delle precedenti considerazioni e poiche’ la presente controversia non puo’ essere definita indipendentemente dalla risoluzione delle delineate questioni di legittimita’ costituzionale, il giudizio va sospeso e vanno rimesse alla Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell’art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 87, le questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 9, comma 2, del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96, per contrasto con l’art. 3 Cost. – in combinato disposto con l’art. 42 Cost. – , con l’art. 117, primo comma, Cost. – in relazione agli artt. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 1 del relativo Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione – e con gli artt. 17 e 49, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – quali parametri interposti rispetto agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. – , nella parte in cui, al secondo comma, punisce l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 50.000,00 euro.

5.2 – Ai sensi dell’art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, il presente giudizio e’ sospeso fino alla definizione dell’incidente di costituzionalita’.

5.3 – Ai sensi dell’art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la presente ordinanza sara’ comunicata alle parti costituite, notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta):

i) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96, per i motivi piu’ analiticamente dedotti nella superiore parte motiva, per contrasto con l’art. 3 Cost. in combinato disposto con l’art. 42 Cost. -, con l’art. 117, primo comma, Cost. – in relazione agli artt. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 1 del relativo Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione – e con gli artt. 17 e 49, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – quali parametri interposti rispetto agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.;

ii) dispone la sospensione del presente giudizio e ordina alla segreteria l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

iii) ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia comunicata alle parti costituite e notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche’ comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignita’ della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalita’.

cdn/AGIMEG