Gazzetta Ufficiale: torna la Manovra 2026 corredata delle note. Ecco tutte le misure sul gioco

È stata ripubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la Manovra 2026.

Il testo, in vigore dal 1° gennaio, è tornato nuovamente in Gazzetta corredato delle note e degli apparati redazionali che mancavano nella pubblicazione avvenuta lo scorso dicembre.

Le annotazioni includono tutti i riferimenti legislativi, i richiami ad altre normative e eventuali chiarimenti editoriali, utili per l’interpretazione.

Ecco tutte le misure sul gioco contenute in Manovra

Gioco numerico a totalizzatore Win for Italia Team

“I commi 151 e 152, inseriti nel corso dell’esame in Senato, introducono un nuovo gioco a totalizzatore, denominato Win for Italia Team, indicando l’importo del montepremi e la destinazione della quota erariale dello stesso”, si legge nel Dossier del Servizio Studi sulla Legge di Bilancio 2026.

“In particolare, il comma 151 prevede che il gioco sopra citato sia introdotto e regolato con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La quota di montepremi è fissata al 65 per cento della raccolta e la finalità del gioco è quella di sostenere i progetti olimpici dell’”Italia team” Il testo originario della disposizione come presentato nel corso dell’esame in sede referente, indicava quale finalità la promozione e il rilancio della pratica sportiva. Tale quota è analoga a quella prevista per gli altri giochi appartenenti alla famiglia “Vinci per la vita – Win for life”.

Al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, la quota di prelievo erariale (al netto dell’aggio riconosciuto ai rivenditori, pari all’8 per cento, e al concessionario, quest’ultimo pari allo 0,5 per cento, oltre che del montepremi, come detto pari al 65 per cento) è riassegnata al capitolo per il finanziamento del CONI, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (comma 152).

Secondo quanto indicato nell’ultima edizione del Libro Blu, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e riferito all’anno 2023, e coerentemente con quanto sopra indicato, la quota di prelievo erariale netto sul gioco Vinci per la Vita – Win for life è pari a circa il 26,5 per cento delle somme giocate.

Per un approfondimento relativo al regime fiscale dei giochi e le entrate erariali dipendenti dai giochi a totalizzatore nazionale si veda il paragrafo “la disciplina fiscale dei giochi” del tema web “Giochi” pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

Con riferimento all’aggiudicazione della concessione nazionale per i giochi a totalizzatore nazionale, di durata novennale, si ricorda che con la determinazione direttoriale del 17 settembre 2019, essa è stata aggiudicata alla società Sisal S.p.A. Ai sensi della determinazione direttoriale del 17 agosto 2020, la data per la stipula e la decorrenza della convenzione per la gestione dei citati giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale è fissata al 1° dicembre 2021”.

Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell’amministrazione economico-finanziaria

“Le disposizioni in esame, inserite durante l’esame da parte del Senato, reca disposizioni finalizzate a rafforzare le attività preventive e di controllo dell’amministrazione economico-finanziaria, in particolare prevedendo che le convenzioni Ministro delle finanze-agenzie fiscali definiscano obiettivi e indicatori per misurarne la produttività (comma 248), incrementando dal 2026 le risorse per l’incentivazione del relativo personale di un’ulteriore quota non superiore al 60% delle risorse assegnate per le medesime finalità con i decreti riferiti all’anno 2025 (lettera a)), nonché prevedendo che il 25% delle predette risorse aggiuntive attribuite alle agenzie fiscali incrementino le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative istituite dalle agenzie fiscali, in deroga al limite sul trattamento accessorio (lettera b)).

Il comma 249, sempre in deroga al limite sul trattamento accessorio, a decorrere dal 2026 incrementa le risorse destinate al lavoro straordinario del personale dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, rispettivamente fino a 5 milioni e 3 milioni di euro annui lordi”.

Misure in materia di dipendenze patologiche in Manovra

“Il comma 422, con un’integrazione al comma 369 della Legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), dispone che la quota pari all’1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche – istituito dal comma 367 della medesima legge – trasferita annualmente, con decreto del Ministro della salute, al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia destinata oltre che, come attualmente previsto, alla realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell’Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, anche allo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione dati.

Il comma 422, con un’integrazione al comma 369 della Legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), dispone che la quota pari all’1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche – istituito dal comma 367 della medesima legge – trasferita annualmente, con decreto del Ministro della salute, al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia destinata oltre che, come attualmente previsto, alla realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell’Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, anche allo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione dati.

In proposito va ricordato che i commi 367-375, della legge di bilancio 2025 (L. n.207/2024) definiscono una disciplina organica e complessiva in tema di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze (come definite dall’OMS), operando un riassetto ed alcuni puntuali modifiche delle disposizioni vigenti.

Viene in primo luogo istituito il Fondo per le dipendenze patologiche (FDP) nello stato di previsione del Ministero della salute, per la cui dotazione viene autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, allo scopo di garantire le prestazioni di prevenzione cura e riabilitazione sopra descritte.

La ripartizione del Fondo tra le Regioni, al netto delle risorse di cui al comma 369 – cfr. infra – avviene secondo criteri definiti da un decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni (cfr. D.M. 10 luglio 2025).

Con una norma transitoria viene poi disposto che i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), articolo abrogato dal successivo comma 374, o il cui procedimento di adozione risulti già avviato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mantengono la loro efficacia (comma 367).

In deroga ai valori massimi – di cui all’articolo 5 del D.L. n. 73/2024 – del tetto di spesa per l’assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l’attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del FDP, viene autorizzato l’impiego del 30 per cento delle risorse del Fondo su base annua per l’assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze (comma 368).

Viene poi previsto (comma 369) che a decorrere dall’anno 2025 con decreto del Ministro della salute (in attuazione di tale disposizione cfr. D.M. 31 gennaio 2025) viene disposto annualmente il trasferimento dell’1,5 per cento del FDP al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell’Osservatorio Nazionale Permanente (cfr. infra).

Viene inoltre stabilito che nell’ambito del FDP, il 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d’azzardo patologico; il restante 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il decreto di cui al comma 1 viene anche disciplinato il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l’effettiva destinazione dei finanziamenti erogati dal Ministero della salute (comma 370).

Viene soppresso l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui al decreto interministeriale 12 agosto 2019 disponendo contestualmente il trasferimento dei compiti di coordinamento all’Osservatorio Nazionale Permanente del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 371).

Vengono conseguente operate limitate modifiche di coordinamento al TU n. 309/1990 in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope sostituendo la denominazione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con quella di Dipartimento delle politiche contro la droga e contro le altre dipendenze e integrando con il riferimento a queste ultime la denominazione dell’Osservatorio sopracitato (comma 372).

E’ abrogato il comma 133 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che ha previsto e disciplinato la destinazione di specifiche risorse alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità (comma 373).

Viene disposta anche l’abrogazione del comma 946 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che ha istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per il gioco d’azzardo patologico (comma 374). Per effetto delle previsioni di cui al comma 367 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale viene ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2025 (comma 375)”.

Gli altri interventi sul gioco nella Manovra

“Il Ministro dell’economia e delle fi­nanze, con propri decreti, provvede, nel­l’anno finanziario 2026, all’adeguamento de­gli stanziamenti dei capitoli destinati al pa­gamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative riscossioni”, si legge nel testo.

“Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero del­l’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanzia­mento del montepremi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costitui­scono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004”.