Importante sentenza del Giudice di Pace di Salerno in merito ad una sanzione irrogata ad un gestore di apparecchi in base all’art.110 comma 9 lett.bf bis, in virtù del quale il noleggiatore risponde dell’eventuale assenza di licenza in capo all’esercente per l’installazione degli apparecchi.
La sentenza, frutto del ricorso presentato dall’avvocato Francesco Badolato di Sapar, in assonanza con altre sentenze di merito emesse in Tribunali e Corti d’appello sul territorio nazionale, ha annullato l’ordinanza ingiunzione e la relativa sanzione sulla base del principio della buona fede ex art.3 comma 2 della Legge 689/1981 in base al quale nessuno può essere considerato responsabile per un errore sul fatto non determinato da colpa. Si tratta di una sentenza che rafforza, insieme ad altre precedenti, un orientamento giuridico che si va consolidando.
Elenco Ries e la licenza di pubblica sicurezza
Nel caso in questione l’esercente aveva dichiarato sull’elenco Ries il possesso della licenza di Pubblica sicurezza e dunque il giudice ha concluso per la presenza
Importante anche altro aspetto richiamato dalla sentenza che afferma espressamente che il gestore recandosi nell’esercizio ogni quindici giorni e solo per operazioni di raccolta relative ad un solo apparecchio non poteva essere ritenuto responsabile. Una sentenza non può essere parificata ad una legge ma sicuramente pronunce come quella del Giudice di Pace di Salerno contribuiscono ad affermare il principio della proporzionalità nell’identifcazione delle condotte illecite in materia di sanzioni amministrative. sb/AGIMEG









