Reddito di cittadinanza e conti gioco online, la Cassazione: “La disponibilità economica va calcolata al momento della domanda”

La Cassazione ha annullato con rinvio la condanna di un 34enne di Roma, per indebita percezione del reddito di cittadinanza legata all’omessa indicazione di somme connesse a conti di gioco online.

L’uomo era stato condannato perché avrebbe omesso di rappresentare la reale consistenza del patrimonio mobiliare, non dichiarando il flusso patrimoniale delle vincite accreditate su tre conti gioco online di cui era titolare. Nel capo di imputazione si richiamava un saldo attivo complessivo, a novembre 2021, pari a 40.686 euro. La Corte d’appello, l’11 settembre 2024, aveva confermato la condanna di primo grado.

Tar Tribunale Amministrativo Regionale

Reddito di cittadinanza e vincite da gioco

La Cassazione ha ribadito un principio già affermato in giurisprudenza: le vincite da gioco online rilevano “al lordo”, perché l’accredito sul conto del vincitore integra di per sé un beneficio economico, anche se poi le somme vengono rigiocate o usate per compensare perdite. Il punto decisivo, però, riguarda la contestazione specifica mossa all’uomo che punisce omissioni e falsità al momento della richiesta del beneficio.

L’incoerenza temporale della sentenza d’appello

Secondo la Suprema corte, la motivazione della sentenza d’appello non regge perché ha attribuito rilievo a dati cronologicamente inconferenti. I giudici di merito hanno richiamato movimentazioni e saldo dei conti gioco fino a novembre 2021 per sostenere che l’imputato disponeva nel 2021 di una “cospicua somma” che avrebbe dovuto indicare già nell’istanza di gennaio. Ma, osserva la Cassazione, così si finisce per utilizzare elementi legati a variazioni patrimoniali successive, che semmai attengono al diverso illecito della mancata comunicazione delle variazioni durante la percezione, fattispecie che non risulta contestata.

Per integrare il reato contestato, invece, occorre determinare quale somma il 34enne avesse effettivamente nella disponibilità sui tre conti gioco alla data del 28 gennaio 2021. E su questo punto la sentenza impugnata non offre alcun dato, neppure implicito, né ricostruisce il “periodo di riferimento” in modo coerente. Da qui l’annullamento con rinvio per un nuovo esame. sm/AGIMEG