Gioco online: importanti novità, ammesso un sottodominio per ogni tipologia di gioco. Ecco la circolare integrale di ADM

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Importanti novità per quanto riguarda l’esercizio e la raccolta del gioco online. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha infatti inviato ai 46 nuovi concessionari del gioco a distanza una circolare con chiarimenti in merito all’articolo 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, nel quale si parla dell’utilizzo dei sottodomini per l’accesso al sito internet.

Rimane il divieto assoluto di apertura e gestione di siti internet per la raccolta di giochi ulteriori rispetto all’unico sito internet autorizzato. I concessionari potranno però registrare nei server DNS, dei sottodomini che consentano l’accesso all’unico sito internet del concessionario a condizione che, siano esplicitamente indicati i nomi dei sottodomini utilizzati per la raccolta del gioco e che vi sia, al massimo, un singolo sottodominio per le seguenti tipologie di gioco: scommesse a quota fissa, concorsi pronostici, betting exchange, scommesse virtuali, scommesse ippiche, casinò e poker online, bingo a distanza.

Sono inoltre consentiti i sottodomini utilizzati per il login dei giocatori o quelli aventi funzioni meramente informative, quindi senza alcuna possibilità di raccolta di gioco, anche attraverso semplici link al sito di raccolta.

Gioco online: la circolare di ADM

Riunione del 18 dicembre 2025 – Chiarimenti in merito alle concessioni per la raccolta dei giochi pubblici a distanza ex articolo 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 – Utilizzo dei sottodomini per l’accesso al sito internet.

In data 18 dicembre 2025, questo Ufficio ha tenuto un incontro con codesti Concessionari al fine di fornire ulteriori chiarimenti e indicazioni in merito alla nuova convenzione di concessione e agli adempimenti tecnici ed amministrativi previsti dalle Regole amministrative, tecniche e dalle relative Linee guida.

Fra gli argomenti di particolare rilievo, nell’incontro si è approfondita l’interpretazione della previsione di cui all’articolo 6, comma 5, lettera o), del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, che stabilisce l’obbligo, per i soggetti aggiudicatari della concessione, di “…attivazione da parte del concessionario, previa autorizzazione dell’Agenzia e compatibilmente con le specifiche regole tecniche da essa stabilite, di un sito internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprietà con esclusione della possibilità per il medesimo concessionario di mettere il riferito sito nonché qualsiasi elemento di offerta di gioco a disposizione di soggetti terzi, anche se appartenenti al medesimo gruppo societario, con qualsiasi soluzione tecnica o di interfaccia”, nonché le specifiche contenute nelle Regole Amministrative e nelle Regole Tecniche, ove è precisato, al punto 6) Cap. 1.1 (Parte Prima), che il concessionario deve, oltre a quanto espressamente indicato nella convenzione, assicurare e garantire “la realizzazione e gestione di un sito internet, di proprietà del concessionario, cui si accede tramite un dominio internet registrato dal concessionario stesso, la cui estensione di primo livello deve necessariamente coincidere con il Top Level Domain “.it”.

Gioco online

L’Agenzia ha, pertanto, espressamente sancito l’obbligo di accesso al sito internet solo ed esclusivamente attraverso l’unico dominio internet registrato dal concessionario, fornendo, con comunicazione del 25 novembre 2025, dettagliate indicazioni in merito, partendo dalla ratio della norma, introdotta dal legislatore per impedire le c.d. skin e il proliferare indiscriminato di siti secondari collegati al concessionario o, come avvenuto nel passato, affidati a soggetti terzi.

Presupposto fondamentale della norma, quindi, è l’assoluta e indefettibile unicità del sito internet di raccolta del gioco collegato al concessionario e il divieto assoluto di ulteriori domini di secondo livello a questo riconducibili.

Nelle Regole tecniche ed Amministrative tale univocità è dettagliata prescrivendo espressamente l’obbligo di realizzazione e gestione di UN SOLO sito internet, cui si accede tramite UN SOLO dominio internet. Tale univocità, si ritiene, sia garantita al meglio attraverso lo sviluppo del sito internet con il c.d. sistema a “sottocartelle”, in quanto il sistema a “sottodomini” si presterebbe, a parere dell’Agenzia, ad eludere l’obbligo di univocità così chiaramente voluto dal legislatore.

L’Ufficio ha, pertanto, condotto un approfondimento con il partner tecnologico Sogei Spa e sono stati analizzati i numerosi documenti tecnici trasmessi dai concessionari interessati da cui è emerso che non vi è certezza tecnico/informatica sul fatto che la diversa architettura del sito internet (organizzato per sottodomini e non per sottocartelle) favorisca l’elusione della norma e la creazione di siti internet secondari.

Per tale motivo, nel ribadire l’assoluto divieto di apertura e gestione di siti internet per la raccolta del gioco ulteriori, rispetto all’unico sito internet comunicato a questo Ufficio, attraverso il quale esercitare la concessione, si comunica che codesti concessionari potranno registrare nei server DNS sottodomini che consentano l’accesso all’unico sito internet del concessionario a condizione che, in occasione delle verifiche di conformità svolte dagli Organismi di Verifica, propedeutiche al rilascio della certificazione del “Sistema del concessionario”, siano esplicitamente indicati i nomi dei sottodomini utilizzati per la raccolta del gioco e che vi sia, al massimo, un singolo sottodominio per ogni tipologia di gioco come di seguito specificato:

a) Scommesse a quota fissa su eventi sportivi e non sportivi;
b) Concorsi pronostici sportivi,
c) Scommesse a quota fissa con interazione diretta fra i giocatori,
d) Scommesse a quota fissa su simulazione di eventi;
e) Scommesse a quota fissa e a totalizzatore relative alle corse dei cavalli e concorsi pronostici ippici;
f) Giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità di torneo e i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, nonché giochi di sorte a quota fissa;
g) Bingo a distanza.

Sono, inoltre, consentiti i sottodomini utilizzati per il login dei giocatori o quelli aventi funzioni meramente informative e, quindi, senza alcuna possibilità di raccolta gioco, anche attraverso semplici link al sito di raccolta.

sb/AGIMEG