Il Consiglio di Stato (Sezione VI) ha respinto l’appello proposto dalla titolare di una ricevitoria contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, confermando l’ordinanza del Tar Lazio che aveva già negato la sospensione cautelare del provvedimento.
I fatti
Al centro della vicenda c’è la revoca della concessione Lotto a Monte di Procida, in provincia di Napoli, notificata il 18 settembre 2025, e la disdetta del contratto per l’affidamento della ricevitoria. Il rapporto, avviato il 13 marzo 2024, sarebbe scaduto il 12 marzo 2033.
In primo grado il Tar aveva respinto la richiesta cautelare, ritenendo mancante una prima e plausibile fondatezza delle censure.
I motivi dell’appello
Nel ricorso al Consiglio di Stato, l’appellante ha contestato la valutazione del Tar e ha insistito soprattutto sul danno grave e irreparabile, perché con la revoca perderebbe l’attività e l’unica fonte di sostentamento. Ha inoltre sostenuto che la perdita della concessione renderebbe di fatto impossibile vendere l’attività, aggravando il pregiudizio economico e professionale.
La risposta del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha chiarito un punto: per ottenere la misura cautelare servono entrambi i requisiti previsti, quindi sia il rischio di danno grave e irreparabile sia la probabile fondatezza del ricorso. Non basta, dunque, puntare solo sul potenziale rischio.
Inoltre la revoca appare sorretta da due profili considerati gravi: plurimi versamenti tardivi dei proventi del Lotto e la mancata stipula della polizza assicurativa furto/rapina e incendio, obbligatoria per la gestione della ricevitoria. La polizza doveva essere prodotta sin dall’avvio del servizio. ADM l’ha sollecitata con nota del 9 luglio 2025, ma non risulta presentata neppure nel termine assegnato. In conclusione, l’appello è stato respinto. sm/AGIMEG










