Segnalazioni di operazioni sospette, la UIF pubblica le nuove istruzioni. I prestatori di servizi di gioco, tra i soggetti obbligati. Ecco il provvedimento integrale

La UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato le nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette. Ricordiamo che i prestatori di servizi di gioco figurano tra i soggetti obbligati alla segnalazione delle operazioni sospette.

Le nuove istruzioni UIF

Il provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) stabilisce le istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS), con l’obiettivo di garantire tempestività, completezza, riservatezza e qualità nelle collaborazioni attive. “Le istruzioni sono rivolte agli intermediari bancari e finanziari, agli altri operatori finanziari, ai professionisti, agli operatori non finanziari, ai prestatori di servizi di gioco e ai soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari, nonché agli operatori compro oro”, si legge nel testo.

La Parte Prima del provvedimento illustra i principi e le regole per la collaborazione nella prevenzione di riciclaggio e terrorismo, comprendendo le fasi di individuazione, esame e segnalazione delle operazioni sospette, oltre alle procedure di sospensione e ai flussi di ritorno delle comunicazioni alla UIF. Sono inoltre fornite indicazioni sui rapporti tra l’obbligo di SOS e altre norme.

Le Parti Seconda e Terza si concentrano sugli aspetti organizzativi e procedurali: la Seconda riguarda l’individuazione del referente e la procedura interna per le segnalazioni (valida solo per soggetti non vigilati), mentre la Terza disciplina la registrazione al portale Infostat-UIF e la compilazione delle segnalazioni, applicabile a tutti.

Le disposizioni finali regolano l’entrata in vigore delle istruzioni. Il provvedimento è stato elaborato in collaborazione con la Guardia di Finanza, la Direzione Investigativa Antimafia, le Autorità di vigilanza e gli organismi di autoregolamentazione, tenendo conto delle osservazioni provenienti dalla consultazione pubblica.

Il gioco nelle definizioni

Il documento UIF definisce “operatività” l’attività richiesta al destinatario o rilevata dallo stesso nell’ambito dell’apertura o dello svolgimento di un rapporto continuativo (compreso il conto di gioco), dell’esecuzione di una o più operazioni, anche di gioco, o dello svolgimento di una o più prestazioni professionali.

Mentre con “soggetto cui è riferita l’operatività” (in breve anche “soggetto”) si intende il cliente, l’esecutore, il titolare effettivo del rapporto continuativo (compreso il conto di gioco), dell’operazione, anche di gioco, o della prestazione professionale richiesta al destinatario nonché il beneficiario della prestazione assicurativa. Ai soli fini del presente Provvedimento, il soggetto cui è riferita l’operatività può essere anche il collaboratore esterno che venga in rilievo ai destinatari di cui all’articolo 3 del decreto antiriciclaggio (ad esempio mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, agenti e soggetti convenzionati, consulenti finanziari, agenti e brokers assicurativi, distributori ed esercenti nell’ambito dell’attività di gioco) ovvero, con riguardo all’attività di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f), del decreto antiriciclaggio, il soggetto servito come definito nel Provvedimento della Banca d’Italia del 5 febbraio 2020, nei confronti del quale il destinatario effettua in concreto l’operazione (ad esempio, grande distribuzione organizzata, money transfer, compro oro, cambiavalute).

QUI le nuove istruzioni per le SOS. cdn/AGIMEG