Apparecchi senza vincita in denaro: firmata la proroga regime transitorio fino al 31 dicembre 2026. Ecco la determinazione ufficiale

Il direttore centrale di ADM, Mario Lollobrigida, ha firmato la determinazione direttoriale per la proroga del regime transitorio degli apparecchi senza vincita in denaro, fino al 31 dicembre 2026. Ecco il testo integrale ed il documento ufficiale.

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, T.U.L.P.S.), e, in particolare, gli articoli 69, 86, 88 e 110;

VISTO l’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni per il rilascio da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ora Agenzia delle dogane e dei Monopoli, dei nulla osta per la produzione ed importazione in Italia, nonché dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi da divertimento e intrattenimento per il gioco lecito di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.;

VISTO l’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modifiche e integrazioni;

VISTI l’articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, recante “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante” il quale esclude espressamente dalla disciplina relativa agli spettacoli viaggianti “… gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento” e il successivo articolo 4 che esclude tali apparecchi anche dall’elenco delle attrazioni istituito presso il Ministero della Cultura e da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 3 agosto 2020;

VISTO l’articolo 22, commi 1, 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il comma 5, secondo cui “Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell’ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del T.U.L.P.S. e quelle dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni”, facendo salva “…la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni
“gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità”, inseriti nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337… che risultino già installati al 31 dicembre 2002, nelle attività dello spettacolo viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del 1968.”;

VISTO l’articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, che ha disposto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, assumendo quest’ultima la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, e, in particolare, l’articolo 15, che prevede il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici;

VISTA la legge 8 agosto 2025, n. 120 e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), che proroga i termini per l’esercizio della delega fiscale e, conseguentemente, per l’adozione dei provvedimenti di riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici;

VISTA la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 151294/RU del 18 maggio 2021 (DRTEC), recante le regole tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., adottata a seguito dell’esito positivo della procedura n. 2021/97/I di informazione nel settore delle norme e delle regole relative ai servizi dell’informazione espletata ai sensi della direttiva 98/34/CE;

VISTA la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 172999 del 1° giugno 2021 (DRA), come modificata dalla determinazione n. 480037 del 16 dicembre 2021, dalla determinazione n. 624151 del 28 dicembre 2022, dalla determinazione n. 756965 del 19 dicembre 2023 e dalla determinazione n. 797604 del 20 dicembre 2024, recante le regole amministrative per la produzione, l’importazione, l’installazione e l’utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta;

VISTA la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 250263 del 10 giugno 2022 (DRASV), come modificata dalla determinazione n. 359807 del 27 giugno 2023, dalla determinazione n. 434119 del 1° luglio 2024 e dalle determinazioni n. 797604 del 20 dicembre 2024 e n. 809776 del 24 dicembre 2024, recante le regole per l’applicazione della nuova regolamentazione in materia di apparecchi senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S. agli apparecchi utilizzati nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S.;

VISTA la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 314538 del 5 luglio 2022 (DRAMEE), recante l’istituzione e la regolamentazione dell’elenco degli apparecchi non soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l’individuazione delle specifiche tipologie di apparecchi meccanici ed elettromeccanici in esso rientranti e che, pertanto, fermo restando il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti prevista dall’articolo 14-bis del D.P.R. n. 640 del 1972, non necessitano della verifica di conformità, né del rilascio dei titoli autorizzatori ai produttori e importatori, nonché ai gestori;

VISTO il provvedimento [OdS-Dir n. 19/2024] del 18 dicembre 2024, con il quale il dott. Mario Lollobrigida, in qualità di Direttore della Direzione Giochi, è delegato all’adozione degli atti concernenti la regolamentazione degli apparecchi di gioco di cui all’articolo 110 del T.U.L.P.S.;

CONSIDERATO che le citate determinazioni del 1° giugno 2021 (DRA) e del 10 giugno 2022 (DRASV), nei testi consolidati, fissano al 31 dicembre 2025 il termine entro cui gli apparecchi già installati previsti, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della DRA e dagli articoli 3 e 4 della DRASV, devono obbligatoriamente essere sottoposti a verifica tecnica di conformità, consentendone, per il periodo transitorio, il mantenimento in esercizio sulla base di autocertificazione, da parte del gestore, della conformità alle caratteristiche tecniche vigenti;

CONSIDERATO che gli apparecchi disciplinati dai sopra citati articoli 4 e 5 della DRA, nonché 3 e 4 della DRASV sono da tempo installati e in esercizio, e presentano per lo più basso rischio e pericolosità sociale, e che la loro vetustà ha comportato difficoltà nelle procedure di certificazione, non consentendo il rispetto dei termini previsti, ma in ogni caso le esigenze di sicurezza e di controllo sono transitoriamente garantite dalle autocertificazioni prodotte dai gestori, che assicurano la conoscenza effettiva dell’ubicazione di ogni apparecchio e rendono i medesimi gestori responsabili sotto il profilo penale ed amministrativo in caso di falsità delle dichiarazioni e di presenza di apparecchi non conformi;

CONSIDERATO che la nuova regolamentazione in materia di apparecchi senza vincita in
denaro è applicabile anche agli apparecchi collocati all’interno delle attrazioni denominate
“padiglioni e sale trattenimento”, di cui all’elenco delle attrazioni istituito presso il Ministero della Cultura e da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 3 agosto 2020 e che per gli apparecchi già installati in tale ambito la citata DRASV, nel testo consolidato, all’articolo 7, fissa al 31 dicembre 2025 il termine entro cui gli stessi devono dotarsi di titolo autorizzatorio, consentendone, per il periodo transitorio, il mantenimento in esercizio sulla base di autocertificazione, da parte del gestore, della conformità alle caratteristiche tecniche vigenti;

VISTE le comunicazioni pervenute dalle associazioni rappresentative del settore dello spettacolo viaggiante in merito alla complessità della disciplina e alle difficoltà applicative legate alla regolamentazione in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro per tale settore, composto da piccoli o piccolissimi operatori non specializzati, anche in ordine alla possibile sovrapposizione con le procedure di certificazione a fini di sicurezza previste da precedenti regolamentazioni;

CONSIDERATO che, in assenza di proroga del periodo transitorio fissato, dal 1° gennaio 2026 dovrà essere disinstallato un elevato numero di apparecchi autocertificati non ancora sottoposti a verifica tecnica di conformità e relativa certificazione, con significativi impatti economici nella filiera e conseguente perdita del gettito erariale;

CONSIDERATO che nell’ambito del riordino delle disposizioni sui giochi pubblici offerti
tramite rete fisica, prevista dall’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, può trovare una sistematizzazione definitiva la disciplina del settore del gioco senza vincita in denaro e che la scadenza per l’adozione dei decreti legislativi attuativi è rinviata al 29 agosto 2026, per effetto della proroga del termine disposta dal sopra citato articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 agosto 2025, n. 120;

RITENUTO necessario, al fine di evitare la dismissione degli apparecchi in questione nelle more dell’adozione della definitiva e sistematica disciplina da realizzarsi per effetto dei sopracitati provvedimenti attuativi dell’articolo 15 della legge n. 111 del 2023, prolungare la disciplina transitoria prevista nelle citate DRA e DRASV;

Nuovo logo ADM - Agenzia Dogane e Monopoli

 

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA

ARTICOLO 1
(Modifiche agli articoli 4 e 5 della DRA)
1. All’articolo 4 della determinazione n. 172999 del 1° giugno 2021 (DRA), e sue successive
modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2026”.
2. All’articolo 5 della determinazione n. 172999 del 1° giugno 2021 (DRA) e sue successive
modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2026”;
b) al comma 6, le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2026”.

ARTICOLO 2
(Modifiche all’ articolo 3 della DRASV)
1. All’articolo 3 della determinazione n. 250263 del 10 giugno 2022 (DRASV), e sue successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2026”;
b) al comma 2, le parole “1° gennaio 2026” sono sostituite dalle parole “1° gennaio 2027”;
c) al comma 3, le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2026”;
d) al comma 5 le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2026”.

ARTICOLO 3
(Modifiche all’articolo 4 della DRASV)
1. All’articolo 4 della determinazione n. 250263 del 10 giugno 2022 (DRASV), e sue successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole “1° gennaio 2026” sono sostituite dalle parole “1° gennaio 2027”;
b) al comma 3, le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2026”;
c) al comma 5, le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2026”.

ARTICOLO 4
(Modifiche all’articolo 7 della DRASV)
1. All’articolo 7 della determinazione n. 250263 del 10 giugno 2022 (DRASV), e sue successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2026”.

ARTICOLO 5
(Modifiche all’articolo 9 della DRASV recante norme transitorie e decorrenza)
1. All’articolo 9 della determinazione n. 250263 del 10 giugno 2022 (DRASV), e sue successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2026”.

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sm/AGIMEG